Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 213/2023 – Revoca della patente al custode del veicolo sequestrato

    Con l’ordinanza n. 213 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla revoca della patente al custode che circola con il veicolo posto sotto sequestro amministrativo.

    Di cosa si tratta

    Quando un veicolo viene sottoposto a sequestro amministrativo, può essere affidato in custodia a un soggetto che ha l’obbligo di non utilizzarlo. Il Codice della strada prevede che, se il custode mette comunque in circolazione il veicolo sequestrato, oltre alla sanzione pecuniaria scattano sanzioni accessorie, tra cui la revoca della patente e il trasferimento del veicolo. Nel caso esaminato, il Giudice di pace di Forlì era investito dell’opposizione a un’ordinanza-ingiunzione che, per la guida di un mezzo sotto sequestro, aveva disposto anche la revoca della patente. Il giudice ha dubitato della legittimità costituzionale di questa sanzione accessoria, ritenendola eccessivamente afflittiva rispetto all’effettiva gravità della condotta, e sproporzionata se confrontata con altre violazioni più pericolose per la sicurezza stradale. La Corte, però, non è entrata nel merito, dichiarando la questione manifestamente inammissibile per ragioni di carattere processuale legate al modo in cui era stata posta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 213, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), come modificato nel 2018, sollevato dal Giudice di pace di Forlì in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità della sanzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Non vi è quindi una pronuncia sul merito: la disciplina della revoca della patente per il custode che circola con il veicolo sequestrato resta in vigore e la sua proporzionalità non è stata esaminata.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità chiude il giudizio per ragioni processuali, senza valutare la fondatezza della censura: la norma resta applicabile e il dubbio di proporzionalità potrà essere riproposto con un’ordinanza di rimessione priva dei vizi rilevati.

    Domande e risposte

    Chi guida un veicolo sotto sequestro rischia la revoca della patente?

    Sì: il Codice della strada prevede, per il custode che mette in circolazione il veicolo sequestrato, sanzioni accessorie tra cui la revoca della patente; la norma resta in vigore.

    La Corte ha detto che la sanzione è proporzionata?

    No: non ha esaminato il merito, avendo dichiarato la questione manifestamente inammissibile.

    Si può riproporre la questione?

    Sì, con una nuova ordinanza di rimessione che superi gli ostacoli processuali che hanno determinato l’inammissibilità.

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  • Corte cost. n. 214/2023 – Guida con patente revocata da soggetto sottoposto a sorveglianza speciale

    Con l’ordinanza n. 214 del 2023 la Corte costituzionale ha giudicato manifestamente infondate le questioni sulla norma del Codice antimafia che punisce chi guida senza patente, o con patente revocata, essendo già sottoposto a sorveglianza speciale.

    Di cosa si tratta

    Il Codice delle leggi antimafia punisce in modo aggravato alcuni comportamenti tenuti da chi è già sottoposto a misure di prevenzione, come la sorveglianza speciale. Tra questi, la guida di un veicolo senza patente, oppure dopo che la patente è stata negata, sospesa o revocata. Nel caso esaminato, un soggetto già destinatario in via definitiva della sorveglianza speciale era stato sorpreso alla guida di un’autovettura dopo che la prefettura gli aveva revocato la patente. Il Tribunale di Terni ha dubitato della legittimità costituzionale di questa previsione, ritenendo eccessivo punire come reato, e in modo aggravato, una condotta che per i comuni cittadini costituisce un illecito di minore rilievo. La questione tocca l’equilibrio tra le esigenze di prevenzione nei confronti di persone considerate socialmente pericolose e i principi di uguaglianza, legalità e proporzionalità della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 73 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia), sollevato dal Tribunale di Terni in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, in tema di uguaglianza, legalità penale e finalità della pena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni. La specifica incriminazione della guida senza patente, o con patente revocata, da parte di chi è già sottoposto a sorveglianza speciale non è stata ritenuta irragionevole né lesiva dei principi di legalità e proporzionalità: risponde a una valutazione di maggiore pericolosità del soggetto, rimessa alla discrezionalità del legislatore.

    Il principio

    Il legislatore può prevedere un trattamento penale più severo per condotte tenute da chi è già sottoposto a misure di prevenzione, in considerazione della sua accertata pericolosità: tale scelta non viola i principi di uguaglianza, legalità e proporzionalità se non è manifestamente irragionevole.

    Domande e risposte

    Perché la stessa condotta è punita più severamente per il sorvegliato speciale?

    Perché il legislatore considera più pericoloso chi, già sottoposto a misura di prevenzione, viola anche le regole sulla circolazione: la Corte ha ritenuto questa valutazione non irragionevole.

    La Corte ha modificato la norma?

    No: la dichiarazione di manifesta infondatezza lascia la disposizione del Codice antimafia pienamente in vigore.

    Vale per qualsiasi automobilista?

    No: la specifica fattispecie aggravata riguarda chi è già destinatario della sorveglianza speciale o di analoghe misure di prevenzione.

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  • Corte cost. n. 149/2022 – Doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem nel diritto d’autore

    Con la sentenza n. 149/2022 la Corte costituzionale ha colpito il “doppio binario” sanzionatorio in materia di diritto d’autore, vietando di processare penalmente chi sia gia stato sanzionato in via amministrativa in modo definitivo per lo stesso fatto.

    Di cosa si tratta

    In molti settori l’ordinamento prevede che lo stesso comportamento possa essere punito sia con una sanzione amministrativa sia con una sanzione penale: e il cosiddetto doppio binario. Nel diritto d’autore, la legge n. 633 del 1941 prevede sia un illecito amministrativo sia un reato per condotte sostanzialmente analoghe. Il problema sorge quando una persona, gia colpita in via definitiva da una sanzione amministrativa di natura sostanzialmente punitiva, viene poi sottoposta anche a un processo penale per lo stesso fatto. Qui entra in gioco il principio del ne bis in idem, secondo cui nessuno puo essere giudicato due volte per il medesimo fatto. La questione tocca un equilibrio delicato tra l’esigenza di reprimere efficacemente le violazioni del diritto d’autore e la garanzia, di matrice costituzionale ed europea, che lo Stato non possa accanirsi due volte sulla stessa persona per la stessa condotta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 649 del codice di procedura penale, sollevato dal Tribunale ordinario di Verona, sezione penale. Il giudice rimettente lamentava il contrasto, tra gli altri parametri, con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli obblighi sovranazionali sul divieto di doppio giudizio (ne bis in idem), nella parte in cui la norma non impedisce un secondo procedimento penale per un fatto gia definitivamente sanzionato in sede amministrativa ai sensi della legge sul diritto d’autore.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato per uno dei delitti previsti dall’art. 171-ter della legge n. 633 del 1941, quando, in relazione al medesimo fatto, sia gia stato definitivamente sottoposto a procedimento per l’illecito amministrativo di cui all’art. 174-bis della stessa legge.

    Il principio

    Chi e gia stato sanzionato in via amministrativa, in modo definitivo, per un fatto in materia di diritto d’autore non puo essere nuovamente processato in sede penale per lo stesso fatto: il divieto di doppio giudizio impone al giudice di prosciogliere o di non procedere.

    Domande e risposte

    Cosa significa ne bis in idem?

    E il principio per cui nessuno puo essere giudicato o punito due volte per lo stesso fatto. La Corte lo ha valorizzato per evitare che una sanzione amministrativa definitiva sia seguita da un nuovo processo penale sul medesimo fatto.

    La sentenza cancella tutte le sanzioni sul diritto d’autore?

    No. Restano sia l’illecito amministrativo dell’art. 174-bis sia il reato dell’art. 171-ter della legge n. 633 del 1941. Cio che viene impedito e il cumulo dei due procedimenti sullo stesso fatto, quando il primo si e gia concluso definitivamente.

    Cosa deve fare ora il giudice penale?

    Se accerta che per lo stesso fatto la persona e gia stata definitivamente sottoposta al procedimento amministrativo, deve pronunciare sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, senza celebrare un nuovo giudizio penale.

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  • Corte cost. n. 150/2022 – Somministrazione di lavoro e causali

    Con la sentenza n. 150/2022 la Corte costituzionale ha ritenuto legittima la disciplina che, in materia di somministrazione di lavoro, individua i casi in cui e ammesso il ricorso a questa forma di impiego.

    Di cosa si tratta

    La somministrazione di lavoro e il meccanismo per cui un’agenzia autorizzata mette a disposizione di un’impresa utilizzatrice propri lavoratori, che restano dipendenti dell’agenzia ma operano presso un’altra azienda. E uno strumento di flessibilita molto usato, ma delicato, perche tocca la stabilita e le tutele dei lavoratori coinvolti. La questione nasceva da un contenzioso amministrativo: il Consiglio di Stato, chiamato a decidere una controversia, ha dubitato della legittimità costituzionale della norma del decreto legislativo n. 276 del 2003 che disciplina i presupposti del ricorso alla somministrazione. In gioco c’era l’equilibrio tra l’esigenza delle imprese di disporre di forza lavoro in modo flessibile e la tutela del lavoratore, oltre al rispetto dei limiti posti al legislatore delegato dalla legge di delega. La Corte doveva stabilire se la disciplina rispettasse i principi di eguaglianza, la liberta economica e i confini della delega legislativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro. La questione era stata sollevata dal Consiglio di Stato, sezione terza, nel procedimento tra una societa cooperativa e il Ministero del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 41, 45 e 76 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale. La disciplina della somministrazione di lavoro contenuta nella norma impugnata e stata ritenuta compatibile con i parametri costituzionali invocati: la disposizione resta quindi in vigore.

    Il principio

    La regolazione dei presupposti della somministrazione di lavoro rientra nella discrezionalita del legislatore e non viola i principi di eguaglianza, la liberta di iniziativa economica ne i limiti della delega legislativa, purche resti coerente con il bilanciamento tra flessibilita e tutela del lavoro.

    Domande e risposte

    La norma sulla somministrazione e stata annullata?

    No. La Corte ha dichiarato le questioni non fondate, quindi la disposizione del decreto legislativo n. 276 del 2003 resta pienamente valida.

    Chi aveva sollevato il dubbio di costituzionalita?

    Il Consiglio di Stato, sezione terza, nell’ambito di una controversia amministrativa. E il giudice, durante un processo, a rimettere la questione alla Corte quando ha un dubbio fondato sulla legittimità di una norma da applicare.

    Cosa significa il richiamo all’art. 76 della Costituzione?

    L’art. 76 riguarda i limiti della delega legislativa: il Governo, quando emana un decreto legislativo, deve rispettare i criteri fissati dal Parlamento. La Corte ha ritenuto che tali limiti fossero stati rispettati.

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  • Corte cost. n. 151/2022 – Conflitto sui decreti-legge e poteri dei parlamentari

    Con l’ordinanza n. 151/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili i ricorsi di alcuni parlamentari che lamentavano la lesione delle loro prerogative nella conversione di un decreto-legge approvato con la questione di fiducia.

    Di cosa si tratta

    Un gruppo di parlamentari aveva sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, contestando il modo in cui era stato convertito in legge il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, sugli investimenti e la sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti. Il nodo riguardava un tema ricorrente nella vita parlamentare: l’uso della questione di fiducia e di emendamenti molto ampi nell’iter di conversione dei decreti-legge, che secondo i ricorrenti comprimerebbe il ruolo del singolo deputato o senatore, riducendone la possibilita di discutere, emendare e votare. In gioco c’era la possibilita per i parlamentari di portare davanti alla Corte, tramite il conflitto tra poteri, la difesa delle proprie prerogative individuali contro le modalita con cui il Governo conduce in porto i propri provvedimenti d’urgenza. La Corte doveva stabilire, prima del merito, se ricorsi di questo tipo potessero essere ammessi.

    La questione di legittimità costituzionale

    I ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato erano stati promossi dal senatore Gregorio De Falco e dai deputati Arianna Spessotto, Michele Sodano, Raphael Raduzzi, Alvise Maniero e Stefano Fassina, nei confronti del Governo, in relazione alla conversione del decreto-legge n. 121 del 2021. I ricorrenti invocavano, tra gli altri, gli artt. 3, 67, 68, 71, 72, 77 e 94 della Costituzione, sulle prerogative del parlamentare e sul procedimento legislativo.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Si tratta di una pronuncia in rito: la Corte non e entrata nel merito delle censure, ritenendo che i ricorsi non superassero il vaglio di ammissibilita richiesto per questo tipo di conflitto.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da singoli parlamentari incontra requisiti di ammissibilita stringenti: non ogni doglianza sul procedimento legislativo o sull’uso della questione di fiducia puo essere portata davanti alla Corte attraverso questo strumento.

    Domande e risposte

    Che differenza c’e tra inammissibilita e infondatezza?

    L’inammissibilita e una decisione di rito: la Corte non valuta se le ragioni dei ricorrenti siano giuste o sbagliate, ma rileva che mancano le condizioni per esaminarle nel merito. L’infondatezza, invece, presuppone l’esame del merito.

    Un parlamentare puo difendere le sue prerogative davanti alla Corte?

    In linea di principio il singolo parlamentare puo sollevare un conflitto di attribuzione, ma deve rispettare requisiti rigorosi. In questo caso la Corte ha ritenuto i ricorsi inammissibili.

    Il decreto-legge n. 121 del 2021 resta in vigore?

    Si. La pronuncia non ha annullato il decreto ne la sua legge di conversione: la Corte si e limitata a non esaminare il conflitto sollevato dai parlamentari.

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  • Corte cost. n. 152/2022 – Agricoltura biologica e procedimenti penali in corso

    Con la sentenza n. 152/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che escludeva dal sistema dei controlli biologici chi fosse semplicemente “interessato da procedimenti penali in corso”, a prescindere da una condanna.

    Di cosa si tratta

    Il settore dell’agricoltura biologica si regge su un sistema di certificazione e controlli affidato a organismi autorizzati. Il decreto legislativo n. 20 del 2018 fissava i requisiti di onorabilita necessari per operare in quel sistema. Tra questi, un allegato prevedeva che fossero esclusi non solo i condannati, ma anche i soggetti “interessati da procedimenti penali in corso”. In gioco c’era un principio elementare: una persona puo essere penalizzata, perdendo di fatto la possibilita di lavorare nel settore, per il solo fatto di essere indagata o imputata, dunque prima di qualunque accertamento definitivo di responsabilita. La questione tocca chiunque operi nella filiera biologica, perche un requisito cosi formulato finiva per anticipare le conseguenze di una condanna a una fase in cui vige ancora la presunzione di non colpevolezza. La Corte e stata chiamata a verificare se questa scelta fosse ragionevole e coerente con i principi costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’Allegato 2, punto C, numero 3), lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, in materia di controlli sulla produzione agricola e agroalimentare biologica, limitatamente alle parole “o essere interessati da procedimenti penali in corso”. I parametri costituzionali invocati erano gli artt. 3 (ragionevolezza ed eguaglianza) e 41 (liberta di iniziativa economica) della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione, limitatamente alle parole “o essere interessati da procedimenti penali in corso”. Far derivare l’esclusione dal solo fatto di avere un procedimento penale pendente e stato ritenuto irragionevole e lesivo della liberta economica, perche colpisce il soggetto prima di ogni accertamento definitivo della sua responsabilita.

    Il principio

    Non e ammissibile subordinare l’accesso o la permanenza in un’attivita economica all’assenza di procedimenti penali ancora in corso: una misura di questo tipo anticipa gli effetti di una condanna a una fase in cui la responsabilita non e accertata, in contrasto con la ragionevolezza e la liberta di iniziativa economica.

    Domande e risposte

    Cosa cambia in concreto per gli operatori del biologico?

    Avere un procedimento penale pendente non basta piu, da solo, a escludere un soggetto dal sistema dei controlli biologici. Restano invece valide le cause di esclusione legate a condanne accertate.

    La Corte ha cancellato tutto il requisito di onorabilita?

    No. L’illegittimità riguarda solo le parole “o essere interessati da procedimenti penali in corso”. Il resto della disciplina sui requisiti rimane in vigore.

    Perche un procedimento in corso non puo bastare?

    Perche un procedimento penale puo concludersi con un’assoluzione. Trarne conseguenze gia durante il suo svolgimento significa penalizzare chi non e stato giudicato colpevole, in contrasto con la ragionevolezza richiesta dall’art. 3 e con la liberta d’impresa tutelata dall’art. 41.

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  • Corte cost. n. 153/2022 – Limiti ai compensi degli amministratori di Finaosta

    Con la sentenza n. 153/2022 la Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Governo contro la legge della Valle d’Aosta che fissa un tetto ai compensi degli amministratori della finanziaria regionale Finaosta S.p.A.

    Di cosa si tratta

    Finaosta S.p.A. e la finanziaria interamente partecipata dalla Regione Valle d’Aosta, uno strumento pubblico per gli investimenti sul territorio. Con la legge regionale 13 luglio 2021, n. 16, la Regione aveva modificato le regole sul funzionamento dei suoi organi societari, introducendo limiti ai compensi degli amministratori. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato quella norma davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che la Regione avesse invaso un ambito riservato allo Stato. La posta in gioco riguardava il confine tra l’autonomia di cui gode la Valle d’Aosta come Regione a statuto speciale e i limiti che lo Stato puo opporre quando una Regione disciplina una propria societa partecipata. In concreto, si discuteva se la Regione potesse decidere da sola come e quanto pagare chi guida una societa che e sostanzialmente un suo braccio operativo, oppure se questo rientrasse in materie sottratte alla competenza regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 1, della legge della Regione Valle d’Aosta 13 luglio 2021, n. 16, nella parte in cui sostituiva l’art. 14, comma 4, della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (la legge istitutiva di Finaosta). Il ricorso era stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 2, lettera a), dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4) e all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale. Il ricorso del Governo e stato quindi respinto: la norma regionale sui limiti ai compensi degli organi societari di Finaosta resta in vigore. La Corte ha riconosciuto che la disciplina rientra nell’ambito in cui la Regione, in forza del proprio Statuto speciale, puo legittimamente intervenire sulla propria societa finanziaria.

    Il principio

    La Regione a statuto speciale puo disciplinare il funzionamento e i compensi degli organi di una societa interamente partecipata e funzionale ai propri scopi, senza con cio invadere le competenze statali quando l’intervento resta nell’alveo dell’autonomia organizzativa riconosciuta dallo Statuto.

    Domande e risposte

    Chi aveva impugnato la legge regionale?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, cioe lo Stato, con ricorso in via principale. E lo Stato, non un giudice, a contestare direttamente una legge regionale che ritiene invasiva delle proprie competenze.

    La norma sui tetti ai compensi resta valida?

    Si. Avendo la Corte dichiarato non fondata la questione, la disposizione regionale non viene annullata e continua a produrre i suoi effetti.

    Perche conta lo Statuto speciale?

    Perche la Valle d’Aosta gode di forme di autonomia piu ampie rispetto alle Regioni ordinarie. Lo Statuto, che e una legge costituzionale, le attribuisce competenze proprie che la Corte ha ritenuto idonee a giustificare l’intervento sulla societa regionale.

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  • Corte cost. n. 199/2022 – Friuli-Venezia Giulia, norma sul lavoro e giudicato costituzionale

    Con la sentenza n. 199/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma friulana in materia di occupazione, escludendo pero che essa violasse il divieto di riprodurre disposizioni gia dichiarate incostituzionali.

    Di cosa si tratta

    Quando la Corte costituzionale dichiara illegittima una norma, l’art. 136 della Costituzione vieta che quella disposizione continui a produrre effetti, e il legislatore non puo semplicemente riprodurla aggirando la decisione. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con una legge multisettoriale del 2021, aveva introdotto nella propria normativa sul lavoro una previsione. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata in via principale, sostenendo tra l’altro che riproducesse una norma gia dichiarata incostituzionale, in violazione del giudicato costituzionale. La Corte ha dovuto distinguere tra il vizio sostanziale della nuova disposizione e l’eventuale violazione del vincolo derivante dalla precedente sentenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 73 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2021, che ha introdotto il comma 3-quater.1 nell’art. 77 della legge regionale n. 18 del 2005 in materia di occupazione e qualita del lavoro, in riferimento, tra gli altri, all’art. 136 della Costituzione. Il Governo lamentava anche la violazione del divieto di riprodurre norme dichiarate incostituzionali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale del comma 3-quater.1 dell’art. 77 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2005, introdotto dall’art. 73 della legge regionale n. 6 del 2021. Ha invece dichiarato non fondata la questione sollevata in riferimento all’art. 136 della Costituzione: la nuova norma e illegittima, ma non per violazione del giudicato costituzionale.

    Il principio

    Una norma regionale puo essere dichiarata incostituzionale per il suo contenuto pur senza violare il divieto, sancito dall’art. 136 della Costituzione, di riprodurre disposizioni gia annullate: i due profili vanno tenuti distinti.

    Domande e risposte

    Cosa vieta l’art. 136 della Costituzione?

    Stabilisce che la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Da qui il divieto per il legislatore di riprodurla aggirando la pronuncia.

    Perche la norma e illegittima ma non viola il giudicato?

    Perche la nuova disposizione presentava un vizio proprio, sufficiente a renderla incostituzionale, senza che si configurasse una pedissequa riproduzione della norma gia annullata.

    La materia era il lavoro?

    Si. La previsione interveniva sulla normativa regionale in materia di occupazione e qualita del lavoro.

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  • Corte cost. n. 213/2022 – Liguria, concessioni balneari e proroghe regionali

    Con la sentenza n. 213/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni su una norma ligure in materia di strutture turistico-ricettive e balneari sollevata dal giudice amministrativo.

    Di cosa si tratta

    Le concessioni demaniali marittime per gli stabilimenti balneari sono da anni al centro del dibattito sul rapporto tra normativa nazionale, regionale ed europea, in particolare quanto alle proroghe automatiche e alla concorrenza. La Regione Liguria, con il proprio testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari, aveva una disposizione contestata in una controversia tra un’impresa e un Comune. Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha sollevato la questione di legittimita costituzionale, dubitando della ragionevolezza della norma e della sua compatibilita con la liberta di iniziativa economica e con la tutela della proprieta. La Corte doveva prima verificare se la questione fosse correttamente formulata e rilevante nel giudizio in corso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 7, comma 3, della legge della Regione Liguria n. 2 del 2008, come modificato dalla legge regionale n. 16 del 2009, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione. Il TAR Liguria dubitava della ragionevolezza della disciplina regionale e della sua incidenza sulla liberta economica e sulla proprieta.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimita costituzionale dell’art. 7, comma 3, della legge reg. Liguria n. 2 del 2008. La pronuncia non entra nel merito: le questioni, per come prospettate, non superavano il vaglio di ammissibilita.

    Il principio

    Quando il giudice rimettente non chiarisce adeguatamente i termini della questione o la sua rilevanza nel giudizio in corso, la Corte non puo esaminare nel merito la legittimita della norma regionale impugnata e dichiara la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    La Corte si e pronunciata sulle proroghe balneari?

    No nel merito. Le questioni su questa norma ligure sono state dichiarate inammissibili: la Corte non ha valutato la legittimita sostanziale della disposizione.

    Perche una questione viene dichiarata inammissibile?

    Tipicamente quando il giudice che la solleva non motiva adeguatamente la rilevanza nel giudizio o i termini della censura, impedendo alla Corte un esame nel merito.

    La norma regionale resta quindi in vigore?

    Si. L’inammissibilita non incide sulla validita della norma, che non e stata ne annullata ne salvata nel merito.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 218/2022 – Umbria, edilizia residenziale sociale e competenze statali

    Con la sentenza n. 218/2022 la Corte costituzionale ha salvato una norma umbra in materia di edilizia residenziale sociale, respingendo le censure del Governo sul riparto di competenze.

    Di cosa si tratta

    L’edilizia residenziale sociale e il complesso degli interventi pubblici per garantire un alloggio a chi non puo accedere al libero mercato. La Regione Umbria, modificando la propria legge di settore, aveva introdotto una disposizione su questo ambito. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata in via principale, ritenendo che la Regione avesse invaso competenze esclusive dello Stato, in particolare in materia di ordine pubblico e sicurezza e di ordinamento civile. La Corte ha dovuto stabilire se la previsione regionale rientrasse nelle materie di competenza della Regione o sconfinasse in ambiti riservati allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 35, comma 2, della legge della Regione Umbria n. 15 del 2021, recante modifiche alla legge regionale n. 23 del 2003 in materia di edilizia residenziale sociale, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere h) e g), della Costituzione. Il Governo lamentava l’invasione delle competenze statali esclusive in materia di ordine pubblico e sicurezza e di ordinamento dello Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita costituzionale dell’art. 35, comma 2, della legge reg. Umbria n. 15 del 2021. La disposizione regionale rientra nelle competenze della Regione e non invade gli ambiti riservati allo Stato indicati nel ricorso.

    Il principio

    La disciplina regionale dell’edilizia residenziale sociale e legittima quando resta nell’ambito delle competenze regionali e non sconfina nelle materie esclusive statali, come l’ordine pubblico e la sicurezza o l’ordinamento dello Stato.

    Domande e risposte

    Cos’e l’edilizia residenziale sociale?

    E l’insieme degli interventi pubblici diretti a garantire un alloggio a chi non riesce a procurarselo sul libero mercato, in particolare alle famiglie con redditi bassi.

    Perche il Governo aveva impugnato la norma umbra?

    Riteneva che la Regione avesse invaso competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza e di ordinamento dello Stato. La Corte ha respinto questa tesi.

    La norma regionale resta in vigore?

    Si. Le questioni sono state dichiarate non fondate: la disposizione dell’Umbria sull’edilizia residenziale sociale e legittima.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni; in particolare competenze esclusive statali su ordine pubblico/sicurezza e ordinamento dello Stato
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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 216/2022 – Friuli-Venezia Giulia, misure finanziarie regionali bocciate

    Con la sentenza n. 216/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge friulana di misure finanziarie intersettoriali del 2021.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni adottano periodicamente leggi che accorpano interventi finanziari in piu settori (le cosiddette leggi di misure finanziarie intersettoriali). La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con una legge del novembre 2021, aveva introdotto una serie di previsioni in vari ambiti. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale alcune di queste disposizioni, ritenendole in contrasto con i limiti costituzionali alla competenza regionale. Il giudizio in via principale e quello in cui lo Stato e le Regioni si contestano reciprocamente le leggi per ragioni di riparto di competenze: la Corte verifica se la Regione, anche se a statuto speciale, sia rimasta nei confini che le spettano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 4, commi 17 e 18, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2021 (Misure finanziarie intersettoriali), su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Governo lamentava il superamento dei limiti della competenza regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 4, comma 17, e dell’art. 4, comma 18, lettere a), d) e f), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2021.

    Il principio

    Anche le Regioni a statuto speciale, nell’adottare leggi di misure finanziarie intersettoriali, devono rimanere entro i limiti costituzionali delle proprie competenze: le disposizioni che li oltrepassano sono illegittime.

    Domande e risposte

    Cosa sono le “misure finanziarie intersettoriali”?

    Sono leggi regionali che raccolgono interventi di spesa e disciplina in piu settori. La Corte ha colpito alcune disposizioni della legge friulana del 2021.

    Il Friuli-Venezia Giulia ha un’autonomia speciale: incide?

    L’autonomia speciale amplia alcune competenze, ma non esonera la Regione dal rispetto dei limiti costituzionali, che in questo caso erano stati superati.

    Chi ha promosso il giudizio?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale, lo strumento con cui lo Stato impugna direttamente le leggi regionali.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 217/2022 – Veneto, sanzioni edilizie e “cantiere veloce” bocciato

    Con la sentenza n. 217/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma veneta che, con il pacchetto “Veneto cantiere veloce”, incideva sul regime delle sanzioni in materia edilizia in contrasto con i principi statali.

    Di cosa si tratta

    La materia dell’edilizia e governata da principi fondamentali fissati dallo Stato (in particolare nel testo unico dell’edilizia), entro i quali le Regioni possono legiferare. Il Veneto, con una legge del 2021 di semplificazione urbanistica denominata “Veneto cantiere veloce”, aveva introdotto nella propria normativa una disposizione che interferiva con il regime degli illeciti e delle relative conseguenze in campo edilizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma in via principale, ritenendo che la Regione avesse oltrepassato i limiti della propria competenza, alterando un assetto sanzionatorio che spetta in via di principio allo Stato definire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 7 della legge della Regione Veneto n. 19 del 2021, che ha introdotto l’art. 93-bis nella legge regionale n. 61 del 1985, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo, terzo e settimo comma, della Costituzione. Il Governo lamentava il contrasto della disciplina regionale con i principi statali in materia di governo del territorio e sanzioni edilizie.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 7 della legge reg. Veneto n. 19 del 2021. Ha invece dichiarato inammissibili le ulteriori questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 117, primo, terzo e settimo comma, della Costituzione.

    Il principio

    La Regione non puo, con norme di semplificazione edilizia, alterare il regime degli illeciti e delle conseguenze in materia urbanistico-edilizia oltre i limiti segnati dai principi fondamentali fissati dallo Stato per il governo del territorio.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva il “Veneto cantiere veloce”?

    Era un pacchetto regionale di semplificazione urbanistica ed edilizia. La Corte ha colpito una specifica disposizione che incideva sul regime degli illeciti edilizi in contrasto con i principi statali.

    Le Regioni possono legiferare in materia edilizia?

    Si, ma nel rispetto dei principi fondamentali statali in materia di governo del territorio. Quando li oltrepassano, come in questo caso, la norma e illegittima.

    La sentenza tocca anche altri aspetti della legge regionale?

    No. La declaratoria di illegittimita riguarda l’art. 7; altre censure sono state dichiarate inammissibili.

    Norme collegate

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