Autore: Andrea Marton

  • Articolo 439 Codice di Procedura Penale: Richiesta di giudizio abbreviato

    Articolo 439 Codice di Procedura Penale: Richiesta di giudizio abbreviato

    Art. 439 c.p.p. – Richiesta di giudizio abbreviato

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    ABROGATO

    1. La richiesta è depositata in cancelleria unitamente all’atto di consenso del pubblico ministero almeno cinque giorni prima della data fissata per l’udienza (418).

    2. La richiesta e il consenso possono essere presentati anche nel corso dell’udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422.

  • Articolo 440 Codice di Procedura Penale: Provvedimenti del giudice

    Articolo 440 Codice di Procedura Penale: Provvedimenti del giudice

    Art. 440 c.p.p. – Provvedimenti del giudice

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    ABROGATO

    1. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, con la quale dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti.

    2. L’ordinanza di accoglimento o di rigetto è depositata in cancelleria almeno tre giorni prima della data dell’udienza. Nel caso previsto dall’art. 439 comma 2, il giudice decide immediatamente in udienza, dando lettura dell’ordinanza.

    3. In caso di rigetto, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dall’art. 439 comma 2.

  • Articolo 441 Codice di Procedura Penale: Svolgimento del giudizio abbreviatoArticolo modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479.

    Articolo 441 Codice di Procedura Penale: Svolgimento del giudizio abbreviatoArticolo modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479.

    Art. 441 c.p.p. – Svolgimento del giudizio abbreviato

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Nel giudizio abbreviato si osservano in quanto applicabili, le disposizioni previste per l’udienza preliminare, fatta eccezione di quelle degli artt. 422 e 423.

    2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.

    3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.

    4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all’articolo 75, comma 3.

    5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l’applicabilità dell’articolo 423.

    6. All’assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall’articolo 422, commi 2, 3 e 4.

  • Articolo 441-bis Codice di Procedura Penale: Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviatoArticolo aggiunto dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante: “Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato” – Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 131 del 7 giugno 2000.

    Articolo 441-bis Codice di Procedura Penale: Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviatoArticolo aggiunto dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante: “Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato” – Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 131 del 7 giugno 2000.

    Art. 441-bis c.p.p. – Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall’articolo 423, comma 1, l’imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

    2. La volontà dell’imputato è espressa nelle forme previste dall’articolo 438, comma 3.

    3. Il giudice, su istanza dell’imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l’integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

    4. Se l’imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell’articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta. Si applicano le disposizioni dell’articolo 303, comma 2.

    5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l’imputato può’ chiedere l’ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell’articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall’articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria.

  • Articolo 442 Codice di Procedura Penale: Decisione

    Articolo 442 Codice di Procedura Penale: Decisione

    Art. 442 c.p.p. – Decisione

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Terminata la discussione (421), il giudice provvede a norma degli artt. 529 e ss.

    1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all’articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all’articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell’udienza.

    2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo.

    3. La sentenza è notificata all’imputato che non sia comparso (134 att.).

    4. Si applica la disposizione dell’art. 426 comma 2.

  • Articolo 443 Codice di Procedura Penale: Limiti all’appello

    Articolo 443 Codice di Procedura Penale: Limiti all’appello

    Art. 443 c.p.p. – Limiti all’appello

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. L’imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l’appello tende ad ottenere una diversa formula.

    2. ABROGATO L’imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna (a una pena che comunque non deve essere eseguita ovvero) alla sola pena pecuniaria.

    3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna (533), salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

    4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall’art. 599.

  • Articolo 444 Codice di Procedura Penale: Applicazione della pena su richiestaArticolo modificato con la Legge 12 giugno 2003, n. 134 Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2003).

    Articolo 444 Codice di Procedura Penale: Applicazione della pena su richiestaArticolo modificato con la Legge 12 giugno 2003, n. 134 Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2003).

    Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

    1-bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

    2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3.

    3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

  • Articolo 445 Codice di Procedura Penale: Effetti dell’applicazione della pena su richiestaArticolo modificato con la Legge 12 giugno 2003, n. 134 Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2003).

    Articolo 445 Codice di Procedura Penale: Effetti dell’applicazione della pena su richiestaArticolo modificato con la Legge 12 giugno 2003, n. 134 Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2003).

    Art. 445 c.p.p. – Effetti dell’applicazione della pena su richiesta

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall’articolo 240 del codice penale.

    1-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 653, la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

    2. Il reato è estinto (136, 137 att.), ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l’applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

  • Articolo 446 Codice di Procedura Penale: Richiesta di applicazione della pena e consenso

    Articolo 446 Codice di Procedura Penale: Richiesta di applicazione della pena e consenso

    Art. 446 c.p.p. – Richiesta di applicazione della pena e consenso

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall’articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall’articolo 458, comma 1.

    2. La richiesta e il consenso nell’udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.

    3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122) e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’art. 583 comma 3.

    4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato.

    5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell’imputato.

    6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni.

  • Articolo 447 Codice di Procedura Penale: Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari

    Articolo 447 Codice di Procedura Penale: Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari

    Art. 447 c.p.p. – Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Nel corso delle indagini preliminari (326 s.), il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell’altra parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta, l’udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all’altra parte. Almeno tre giorni prima dell’udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.

    2. Nell’udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono.

    3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all’altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1.