Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 207 Codice della Navigazione – Consegna degli atti all’autorità marittima o consolare

    Art. 207 Codice della Navigazione – Consegna degli atti all’autorità marittima o consolare

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Copia degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparizione compilati a bordo deve essere dal comandante della nave consegnata in duplice esemplare nel primo porto di approdo al comandante del porto o all'autorità consolare unitamente ad un estratto, del pari in duplice esemplare, delle relative annotazioni nel giornale generale.

  • Art. 206 Codice della Navigazione – Scomparizione in mare

    Art. 206 Codice della Navigazione – Scomparizione in mare

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando di una persona scomparsa da bordo non sia possibile ricuperare il cadavere, il comandante della nave fa constare con processo verbale le circostanze della scomparizione e le ricerche effettuate. Il processo verbale deve essere iscritto sul ruolo di equipaggio. Dei fatti che hanno dato luogo alla compilazione del processo verbale, nonché dell'eseguita iscrizione di questo sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale.

  • Art. 205 Codice della Navigazione – Atti di stato civile compilati a bordo

    Art. 205 Codice della Navigazione – Atti di stato civile compilati a bordo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli atti di stato civile compilati a bordo delle navi devono essere iscritti sul ruolo di equipaggio. Delle circostanze che hanno dato luogo alla compilazione degli atti, nonché dell'avvenuta iscrizione dei medesimi sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale e di contabilità.

  • CCNL Ristorazione Collettiva: contratto a tempo determinato

    CCNL Ristorazione Collettiva

    Il contratto a tempo determinato nel CCNL della ristorazione collettiva

    Picchi di commessa, sostituzioni e stagionalità delle mense rendono il contratto a termine molto usato nel settore. Ecco durata, causali, proroghe e i limiti da non superare.

    In sintesi

    Il contratto a termine segue il d.lgs. 81/2015: durata massima 24 mesi tra stesso datore e lavoratore per mansioni di pari livello, causale obbligatoria oltre 12 mesi e in caso di rinnovo, proroghe nei limiti di legge. Il numero dei contratti a termine è contingentato dal CCNL. Il lavoratore ha parità di trattamento e diritto di precedenza. Il superamento dei limiti comporta la trasformazione a tempo indeterminato.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza / scadenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
    Ambito
    Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
    Fonte
    Testo del CCNL 8 febbraio 2018 (PDF integrale) e ipotesi di accordo di rinnovo del 5 giugno 2024

    Il contratto a termine nel settore

    La ristorazione collettiva ricorre spesso al contratto a tempo determinato per gestire i picchi di attività legati alle commesse: avvio di un nuovo appalto, sostituzioni, stagionalità delle mense scolastiche, eventi di catering. La disciplina di base è quella del d.lgs. 81/2015, integrata dal CCNL.

    Durata, causali e proroghe

    I capisaldi di legge che il CCNL recepisce sono:

    • Durata massima 24 mesi tra stesso datore e lavoratore per mansioni di pari livello, comprese proroghe e rinnovi;
    • causale obbligatoria oltre i 12 mesi, in caso di rinnovo o per la singola proroga che supera i 12 mesi (esigenze sostitutive, ragioni tecnico-organizzative, ecc.);
    • proroghe ammesse nei limiti di legge entro i 24 mesi;
    • intervalli (stop and go) tra un contratto e il successivo.

    Il superamento dei limiti comporta la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto.

    Il CCNL indica le esigenze che giustificano il termine (artt. 87-91): nuove attività, per il tempo necessario alla messa a regime e comunque non oltre 12 mesi (24 con la contrattazione integrativa); sostituzione e affiancamento di lavoratori assenti per qualsiasi causa (affiancamento entro metà della durata della sostituzione; per la maternità la sostituzione può partire fino a tre mesi prima dell’astensione); stagionalità (attività dell’elenco del DPR 1525/1963); intensificazioni dell’attività in determinati periodi dell’anno e cause di forza maggiore. Il termine deve risultare da atto scritto consegnato in copia al lavoratore; la scrittura non serve se il rapporto occasionale non supera 12 giorni (art. 85, c. 2). Il periodo di prova è di 10 giorni lavorativi per tutto il personale e non si fa a chi ha già lavorato nella stessa azienda (art. 85, c. 3 e 4). L’azienda comunica ogni quadrimestre alle RSA/RSU numero e ragioni dei contratti a termine (art. 92). Per i contratti di stagionalità e intensificazioni l’art. 94 disapplica il tetto dei 24 mesi sulla successione dei contratti; l’intervallo tra un contratto e l’altro (10 giorni se il precedente è durato fino a 6 mesi, 20 se più di 6) non si applica a nuove attività, sostituzioni, stagionalità e intensificazioni.

    Tabella riepilogativa

    Contratto a tempo determinato: limiti principali
    Aspetto Regola
    Durata massima complessiva 24 mesi (proroghe e rinnovi inclusi)
    Causale Obbligatoria oltre 12 mesi e in caso di rinnovo; il CCNL elenca nuove attività, sostituzioni, stagionalità, intensificazioni (artt. 87-91)
    Proroghe Entro il numero massimo di legge e i 24 mesi
    Limite quantitativo Per fasce di organico (art. 86): da 4 lavoratori a termine con organico fino a 4, fino al 20% sopra i 50
    Forma Scritta, a pena di nullità del termine
    Prova 10 giorni lavorativi, esclusa per chi ha già lavorato nell’azienda (art. 85)
    Diritto di precedenza Per legge dopo 6 mesi di lavoro a termine (art. 24 d.lgs. 81/2015); per il CCNL anche su stagionalità e intensificazioni, entro un anno (art. 93)

    Limite quantitativo e contingentamento

    L’art. 86 fissa quanti lavoratori a termine può avere l’azienda in base alla base di computo, cioè i lavoratori a tempo indeterminato e gli apprendisti in forza al momento dell’assunzione (le frazioni di unità si contano per intero):

    Lavoratori a termine ammessi per organico (art. 86 CCNL)
    Base di computo (lavoratori) Lavoratori a termine
    0-4 4
    5-9 6
    10-25 7
    26-35 9
    36-50 12
    Oltre 50 20%

    La contrattazione integrativa, aziendale o territoriale, può ampliare i numeri. I limiti non si applicano alle aziende di stagione né ai contratti stipulati per nuove attività, sostituzioni, stagionalità, intensificazioni e forza maggiore (artt. 87-91).

    Parità di trattamento e diritto di precedenza

    Il lavoratore a termine ha parità di trattamento economico e normativo rispetto al collega a tempo indeterminato di pari livello (retribuzione, ferie, mensilità aggiuntive in misura proporzionale). Per il CCNL spettano ferie, tredicesima, quattordicesima e ogni altro trattamento in proporzione al periodo lavorato (art. 85, c. 5). Maturati più di sei mesi di lavoro a termine, sorge per legge il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato (art. 24 d.lgs. 81/2015). Il CCNL lo riconosce anche a chi ha lavorato per stagionalità o intensificazioni, nella stessa unità produttiva e con la stessa qualifica: si estingue entro un anno dalla cessazione e va richiesto per iscritto entro tre mesi (art. 93).

    Termine e cambio appalto

    Il contratto cessa alla scadenza senza necessità di preavviso. Nella ristorazione in appalto, la cessazione della commessa non trasforma da sola il rapporto: al cambio appalto la posizione del lavoratore a termine va letta insieme alla clausola sociale, che tutela il personale addetto alla commessa iscritto al LUL da almeno sei mesi. L’art. 226 parla di tutto il personale addetto, iscritto al LUL da almeno sei mesi, senza distinguere tra tempo indeterminato e determinato, e l’art. 229 considera instaurati ex novo i rapporti con il subentrante: il CCNL non dice se il termine già apposto prosegua, quindi va concordato con il subentrante.

    Casi pratici

    Tizio — Contratto a termine per nuova commessa
    Tizio è assunto a termine per dodici mesi all’avvio di un nuovo appalto di mensa scolastica. Entro i 12 mesi non serve causale. Se l’azienda vuole prorogarlo oltre, dovrà indicare una delle causali previste dalla legge e restare entro i 24 mesi complessivi.
    Caia — Sostituzione di una collega in maternità
    Caia sostituisce un’addetta mensa in congedo di maternità. Il contratto per sostituzione non rientra nel limite percentuale dei contratti a termine e ha come causale l’esigenza sostitutiva, che resta legittima anche oltre i 12 mesi se la sostituita è assente con diritto alla conservazione del posto.
    Sempronio — Superamento dei 24 mesi
    Sempronio, dopo vari rinnovi, supera i 24 mesi complessivi con lo stesso datore per le stesse mansioni. Il superamento del limite comporta la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Con l’assistenza del sindacato chiede il riconoscimento della stabilizzazione.
  • Art. 204 Codice della Navigazione – Matrimonio e unione civile in imminente pericolo di vita

    Art. 204 Codice della Navigazione – Matrimonio e unione civile in imminente pericolo di vita

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave marittima può procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto. .

  • Art. 203 Codice della Navigazione – Funzioni di ufficiale dello stato civile

    Art. 203 Codice della Navigazione – Funzioni di ufficiale dello stato civile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Durante la navigazione, il comandante della nave marittima esercita le funzioni di ufficiale dello stato civile, secondo le disposizioni sull'ordinamento dello stato civile. Le stesse funzioni il comandante esercita anche quando la nave trovasi ancorata in un porto, se sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorità nel Regno, o di quella consolare all'estero.

  • Art. 202 Codice della Navigazione – Nave sospetta di tratta di schiavi

    Art. 202 Codice della Navigazione – Nave sospetta di tratta di schiavi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La nave da guerra italiana, che incontri in alto mare o anche in mare territoriale estero una nave nazionale sospetta di attendere alla tratta di schiavi, può catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda un'autorità consolare. DEGLI ATTI DI STATO CIVILE IN CORSO DI NAVIGAZIONE MARITTIMA

  • Art. 199 Codice della Navigazione – Perdita di carte e documenti di bordo

    Art. 199 Codice della Navigazione – Perdita di carte e documenti di bordo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di perdita di carte o altri documenti di bordo, il comandante della nave deve nel primo porto di approdo farne denuncia al comandante del porto, o all'autorità consolare. Le autorità predette rilasciano al comandante, nelle forme stabilite dal regolamento, carte provvisorie per proseguire la navigazione. Della polizia sulle navi in corso di navigazione marittima

  • Art. 198 Codice della Navigazione – Divieto di asilo

    Art. 198 Codice della Navigazione – Divieto di asilo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave non può in paese estero concedere asilo a bordo a persone, anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate dalla competente autorità per aver commesso un reato comune.

  • Art. 197 Codice della Navigazione – Rimpatrio di cittadini italiani

    Art. 197 Codice della Navigazione – Rimpatrio di cittadini italiani

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nelle località estere ove non risieda un'autorità consolare il comandante della nave deve dare ricovero a bordo e rimpatriare i marittimi italiani che si trovassero abbandonati. Deve inoltre accogliere a bordo ogni altro cittadino o suddito italiano che per qualsiasi motivo l'autorità consolare ritenga opportuno di fare rimpatriare. Il regolamento stabilisce i limiti e le modalità relative al ricovero ed al rimpatrio, anche per quanto concerne il rimborso delle spese di mantenimento e di trasporto.

  • Art. 196 Codice della Navigazione – Componenti dell’equipaggio soggetti a obblighi di leva

    Art. 196 Codice della Navigazione – Componenti dell’equipaggio soggetti a obblighi di leva

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I componenti dell'equipaggio soggetti a obblighi di leva o richiamati alle armi non possono essere sbarcati in paese estero senza autorizzazione della competente autorità, a meno che non vengano assunti su altra nave nazionale diretta nel Regno.

  • Art. 195 Codice della Navigazione – Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio

    Art. 195 Codice della Navigazione – Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di morte o scomparizione avvenuta durante il viaggio, gli oggetti appartenenti alle persone morte o scomparse sono custoditi dal comandante della nave fino al porto di primo approdo ed ivi consegnati al comandante del porto o all'autorità consolare. Le predette autorità provvedono a che sia dato avviso del fatto nei modi stabiliti dal regolamento. Decorso l'anno da tale avviso, o anche prima se la deperibilità delle cose lo richieda, le medesime autorità provvedono alla vendita delle cose e al deposito del ricavato per conto di chi spetta. Decorsi cinque anni dall'avviso, senza che gli interessati abbiano fatto valere i propri diritti, la somma è devoluta alla Cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse di soccorso del personale della navigazione interna. Le modalità per la vendita e per il deposito sono stabilite dal regolamento.

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