Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 100/2022 – Pensione ai superstiti e requisiti: questioni inammissibili

    Con la sentenza n. 100 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni su una risalente norma in materia di pensione ai superstiti.

    Di cosa si tratta

    La controversia riguardava i requisiti per il riconoscimento della pensione ai superstiti, disciplinati da una norma molto risalente, il regio decreto-legge n. 636 del 1939, poi piu volte modificato. Un giudice ha sollevato la questione di costituzionalita, ritenendo che la disciplina dei presupposti per accedere alla pensione di reversibilita fosse in contrasto con il principio di eguaglianza e con la tutela dei figli, anche nati fuori dal matrimonio, richiamata dall’art. 30 della Costituzione. Si tratta di un ambito sensibile, perche la pensione ai superstiti tutela situazioni di particolare bisogno. La Corte, tuttavia, prima di valutare il merito, deve verificare che la questione sia ammissibile: occorre che la norma impugnata sia quella applicabile al caso e che il dubbio sia motivato adeguatamente.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 13, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge n. 1272 del 1939, come successivamente sostituito. I parametri costituzionali invocati erano gli artt. 3 e 30 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimita costituzionale sollevate sulla norma in materia di pensione ai superstiti. La pronuncia non entra nel merito del dubbio: si arresta per ragioni attinenti ai presupposti della questione.

    Il principio

    Anche in materia previdenziale la Corte puo esaminare il merito di una questione solo se essa e sollevata in modo corretto; in mancanza dei presupposti, la dichiara inammissibile senza pronunciarsi sulla conformita della norma.

    Domande e risposte

    Cos’e la pensione ai superstiti?

    E la prestazione che spetta, al verificarsi di determinati requisiti, ai familiari del lavoratore o pensionato deceduto, come il coniuge o i figli (in questo caso si discuteva dei presupposti previsti dalla norma).

    Inammissibile vuol dire che la norma e conforme alla Costituzione?

    No. La Corte non si e pronunciata sulla conformita: ha solo ritenuto che la questione non potesse essere esaminata nel merito.

    La disciplina resta applicabile?

    Si. La norma impugnata non e stata annullata.

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  • Corte cost. n. 101/2022 – Privilegio dei crediti tributari e art. 2752 c.c.: questione inammissibile

    Con la sentenza n. 101 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 2752 del codice civile, relativo al privilegio dei crediti tributari.

    Di cosa si tratta

    L’art. 2752 del codice civile disciplina il privilegio, cioe la preferenza nel pagamento, riconosciuto ad alcuni crediti tributari rispetto ad altri crediti del debitore. Nel contesto di un fallimento, il Tribunale di Livorno ha dubitato della legittimita costituzionale del terzo comma di questa norma, ritenendolo in contrasto con il principio di eguaglianza. La questione si inseriva in una controversia tra una societa e il fallimento di un’altra impresa. Come sempre, prima di valutare il merito, la Corte verifica i presupposti della questione: la norma sospettata deve essere quella effettivamente applicabile al caso e il giudice deve aver motivato in modo adeguato il dubbio. Quando questi requisiti non sono pienamente soddisfatti, la questione viene dichiarata inammissibile senza esame del merito.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 2752, terzo comma, del codice civile, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza), sollevato dal Tribunale ordinario di Livorno in composizione collegiale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita costituzionale dell’art. 2752, terzo comma, del codice civile. La pronuncia non affronta il merito del dubbio sollevato: si ferma sul piano dei presupposti processuali.

    Il principio

    La questione sul privilegio dei crediti tributari puo essere esaminata nel merito solo se sollevata correttamente, con adeguata motivazione su rilevanza e non manifesta infondatezza; altrimenti e inammissibile.

    Domande e risposte

    Che cos’e il privilegio di un credito?

    E una causa di prelazione che consente a determinati crediti, come alcuni crediti tributari, di essere soddisfatti con preferenza rispetto ad altri quando il patrimonio del debitore non basta per tutti.

    L’art. 2752 c.c. resta come prima?

    Si. La norma non e stata annullata e continua ad applicarsi.

    Perche la questione e stata dichiarata inammissibile?

    Perche non sono stati ritenuti soddisfatti i requisiti che consentono alla Corte di esaminare il merito del dubbio di costituzionalita.

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  • Corte cost. n. 102/2022 – Proroga di incarichi durante l’emergenza Covid: questioni inammissibili

    Con l’ordinanza n. 102 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni su una norma di proroga adottata durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

    Di cosa si tratta

    Durante la pandemia il legislatore ha adottato numerose misure d’urgenza, tra cui proroghe di termini e di incarichi. Il Tribunale di Piacenza ha sollevato dubbi di costituzionalita su una di queste disposizioni, contenuta nel decreto-legge n. 183 del 2020 (decreto milleproroghe) e collegata a una norma del decreto-legge n. 18 del 2020. Il giudice riteneva che la proroga, decisa con decreto-legge in un contesto emergenziale, contrastasse con vari principi costituzionali, tra cui la ragionevolezza, il diritto di difesa e i presupposti della decretazione d’urgenza. La Corte, tuttavia, prima di valutare nel merito simili censure, controlla che la questione sia stata sollevata in modo corretto: deve essere chiara la rilevanza nel giudizio in corso e adeguata la motivazione. In questo caso tali requisiti non sono stati ritenuti soddisfatti.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella legge n. 21 del 2021, in collegamento con l’art. 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Il Tribunale di Piacenza lamentava il contrasto con gli artt. 3, 24, 41, 77 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilita delle questioni di legittimita costituzionale sollevate dal Tribunale di Piacenza. La pronuncia non entra nel merito: si arresta per difetto dei presupposti processuali.

    Il principio

    Anche le norme emergenziali possono essere sottoposte al controllo di costituzionalita, ma solo se la questione e sollevata con una motivazione adeguata sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza: in mancanza, la Corte la dichiara inammissibile.

    Domande e risposte

    Le norme adottate durante il Covid sono sottratte al controllo della Corte?

    No. Anche i decreti-legge emergenziali possono essere sottoposti al giudizio di costituzionalita; in questo caso, pero, la questione non e stata esaminata nel merito per ragioni processuali.

    Cosa significa che la proroga e rimasta efficace?

    Che la norma impugnata non e stata annullata: continua a produrre i suoi effetti.

    Perche la Corte non ha deciso nel merito?

    Perche il giudice non aveva motivato in modo sufficiente la rilevanza e la fondatezza dei dubbi, requisiti indispensabili per l’esame.

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  • Corte cost. n. 103/2022 – Lavoro pubblico e indipendenza dei magistrati: questioni inammissibili

    Con l’ordinanza n. 103 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate su norme in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, aveva sollevato dubbi di costituzionalita su piu disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, il testo che disciplina il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. La controversia coinvolgeva personale che rivendicava determinati trattamenti, e il giudice riteneva che le norme contrastassero con il principio di eguaglianza, con la retribuzione proporzionata e con l’indipendenza richiamata dall’art. 108 della Costituzione. La Corte, prima di valutare il merito di simili censure, verifica sempre che il giudice abbia individuato con precisione le norme rilevanti, descritto la fattispecie e motivato perche la decisione del suo giudizio dipenda davvero dalla norma sospettata. Quando queste condizioni mancano in modo evidente, la questione non puo essere esaminata.

    La questione di legittimita costituzionale

    Erano impugnati piu articoli del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (artt. 2, 3, 40, 45 e 51), in riferimento agli artt. 108 (primo comma), 36 (primo comma) e 3 (primo comma) della Costituzione, sollevati dal Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilita delle questioni di legittimita costituzionale sollevate. La pronuncia non affronta il merito delle censure: si arresta per il difetto dei presupposti necessari all’esame.

    Il principio

    La Corte non puo esaminare nel merito una questione quando il giudice rimettente non ha individuato con chiarezza le norme rilevanti e non ha motivato adeguatamente perche la decisione dipenda dalla loro applicazione.

    Domande e risposte

    Cosa vuol dire manifesta inammissibilita?

    Che la questione presenta un vizio evidente nei presupposti processuali, tale da impedire alla Corte di valutare la conformita della norma alla Costituzione.

    Le norme sul pubblico impiego restano in vigore?

    Si. Le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001 impugnate non sono state annullate.

    La questione e definitivamente chiusa?

    Riguardo a quel giudizio si, ma in linea teorica una questione analoga potrebbe essere riproposta con una motivazione adeguata in un altro processo.

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  • Corte cost. n. 46/2022 – Concessioni nei porti turistici e sostegni economici durante il COVID: questioni respinte

    Con la sentenza n. 46 del 2022 la Corte costituzionale ha respinto, dichiarandole non fondate, le questioni sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia su una norma statale del decreto «Agosto» relativa alle concessioni e ai sostegni economici durante l’emergenza COVID-19.

    Di cosa si tratta

    Durante la pandemia lo Stato è intervenuto con misure di sostegno e rilancio dell’economia, incidendo anche su settori come quello dei porti turistici e delle concessioni demaniali. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha ritenuto che la norma statale invadesse le proprie competenze, anche statutarie, e violasse il principio di leale collaborazione, oltre a vari parametri costituzionali in materia di coordinamento della finanza pubblica. La Corte ha esaminato il riparto di competenze tra Stato e Regione a statuto speciale e ha valutato se la misura statale rispettasse i limiti costituzionali. Ha concluso che le norme contestate rientravano nella legittima competenza statale, in particolare in ragione delle finalità di sostegno economico generale, e ha respinto le censure. La decisione conferma lo spazio dell’intervento statale in chiave di rilancio economico, pur in un contesto di autonomia regionale rafforzata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto «Agosto»), convertito nella legge n. 126 del 2020, promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento a norme dello statuto speciale, agli artt. 3, 81, 117 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione (artt. 5 e 120 Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate (in parte nei sensi di cui in motivazione) le questioni promosse dalla Regione, riconoscendo la legittimità dell’intervento statale; ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento di un’associazione di categoria nel giudizio.

    Il principio

    L’intervento statale di sostegno economico durante l’emergenza può incidere su ambiti che toccano le competenze regionali, anche di Regioni a statuto speciale, senza violare la Costituzione, quando risponde a finalità generali e rispetta il riparto di competenze.

    Domande e risposte

    Chi aveva impugnato la norma?

    La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che lamentava l’invasione delle proprie competenze, anche statutarie, e la violazione della leale collaborazione.

    Perché le questioni sono state respinte?

    Perché la Corte ha ritenuto che le norme statali rientrassero nella legittima competenza dello Stato, anche in funzione di sostegno economico generale.

    Cosa significa che un intervento è stato dichiarato inammissibile?

    Riguarda l’intervento in giudizio di un’associazione di categoria, ritenuta priva dei requisiti per partecipare al processo costituzionale.

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  • Corte cost. n. 45/2022 – Legge della Regione Molise sui trabucchi: illegittima per tutela del paesaggio

    Con la sentenza n. 45 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di disposizioni della legge della Regione Molise sull’utilizzazione commerciale e turistica del trabucco molisano, per contrasto con la tutela statale del paesaggio.

    Di cosa si tratta

    Il trabucco è un’antica struttura da pesca tipica delle coste adriatiche, di forte valore identitario e paesaggistico. La Regione Molise aveva disciplinato la valorizzazione e l’utilizzazione commerciale e turistica di questi manufatti. La tutela del paesaggio e dei beni culturali, però, è affidata dalla Costituzione in via primaria allo Stato (art. 9 Cost. e competenza statale in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali ex art. 117 Cost.). Le Regioni possono intervenire sulla valorizzazione, ma non possono comprimere o derogare gli standard di tutela fissati a livello statale. La Corte ha verificato che le norme regionali molisane invadessero questo ambito riservato allo Stato e ne ha dichiarato l’illegittimità. La decisione ribadisce la primazia della tutela paesaggistica statale rispetto alle esigenze di valorizzazione locale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate disposizioni della legge della Regione Molise 11 novembre 2020, n. 12 (valorizzazione e utilizzazione commerciale e turistica del trabucco molisano), in riferimento agli artt. 3, 9 e 117 della Costituzione, per invasione della competenza statale in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di più disposizioni della legge regionale molisana, in quanto invasive della competenza statale a tutela del paesaggio e dei beni culturali. Le norme sono annullate.

    Il principio

    La valorizzazione regionale dei beni di interesse paesaggistico non può derogare o ridurre la tutela fissata dallo Stato: la tutela del paesaggio e dei beni culturali resta competenza statale, mentre alle Regioni spetta la valorizzazione nel rispetto di tali standard.

    Domande e risposte

    Perché la legge molisana è stata cancellata?

    Perché incideva sulla tutela del paesaggio e dei beni culturali, materia riservata allo Stato, eccedendo le competenze regionali di valorizzazione.

    Qual è la differenza tra tutela e valorizzazione?

    La tutela (protezione e conservazione) spetta in via primaria allo Stato; la valorizzazione (promozione e fruizione) può essere regionale, ma deve rispettare gli standard statali di tutela.

    L’art. 9 della Costituzione cosa protegge?

    Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, oltre all’ambiente e agli ecosistemi.

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  • Corte cost. n. 44/2022 – Giudizio di costituzionalità estinto

    Con l’ordinanza n. 44 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo, definendo il giudizio in via di rito senza pronunciarsi sul merito.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio di legittimità costituzionale può chiudersi anche senza una decisione sul contenuto, quando vengono meno i presupposti per proseguirlo. È il caso dell’estinzione, che si verifica tipicamente per rinuncia al ricorso accettata dalle parti costituite o per il sopravvenuto venir meno dell’interesse. In queste ipotesi la Corte non stabilisce se la norma contestata sia conforme o contraria alla Costituzione: prende atto che il giudizio non può più andare avanti e lo dichiara estinto. È un esito processuale ordinario che lascia impregiudicata la questione di fondo: la disposizione sospettata resta in vigore e potrà eventualmente essere riproposta all’esame della Corte in un altro giudizio, qualora il dubbio di costituzionalità si ripresenti in modo rilevante.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio è stato definito in via processuale per il venir meno dei presupposti della sua prosecuzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, chiudendo il giudizio senza esame del merito della questione.

    Il principio

    L’estinzione chiude il giudizio costituzionale quando viene meno l’interesse a proseguirlo: la norma non è esaminata nel merito e resta in vigore.

    Domande e risposte

    Cosa comporta l’estinzione del processo?

    Comporta la chiusura del giudizio senza una decisione sul contenuto della questione di costituzionalità.

    La norma resta valida?

    La Corte non si è pronunciata: la norma resta in vigore e potrà essere riesaminata in un futuro giudizio.

    Quando si verifica l’estinzione?

    Tipicamente per rinuncia al ricorso accettata dalle parti o per il venir meno dell’interesse a proseguire.

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  • Corte cost. n. 43/2022 – Tutela degli acquirenti di immobili da costruire: garanzia estesa

    Con la sentenza n. 43 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto della normativa sulla tutela patrimoniale degli acquirenti di immobili da costruire, ampliando la protezione di chi acquista «sulla carta».

    Di cosa si tratta

    Chi acquista un immobile non ancora ultimato versa somme prima che la casa esista materialmente, esponendosi al rischio che il costruttore fallisca prima della consegna. Per questo la legge prevede strumenti di tutela, come la fideiussione a garanzia degli importi versati. Un giudice ha dubitato che la disciplina, così come costruita, garantisse in modo adeguato e non discriminatorio tutti gli acquirenti meritevoli di protezione, sollevando la questione in riferimento al principio di uguaglianza, alla tutela del risparmio e ai diritti della persona. La Corte ha condiviso il dubbio: ha ritenuto irragionevole l’esclusione di alcune situazioni dalla protezione prevista e ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto nella parte in cui non assicurava la garanzia. La decisione rafforza la tutela patrimoniale dell’acquirente, in coerenza con la protezione costituzionale del risparmio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato il combinato disposto degli artt. 1, comma 1, della legge 2 agosto 2004, n. 210 e delle disposizioni del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sulla tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, in riferimento agli artt. 2, 3 e 47 della Costituzione, su sollecitazione del Tribunale ordinario di Verona.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto nella parte in cui non garantiva la protezione patrimoniale a determinate situazioni di acquirenti, ampliando così l’ambito della tutela.

    Il principio

    La tutela patrimoniale di chi acquista un immobile da costruire deve essere coerente con il principio di uguaglianza e con la protezione costituzionale del risparmio: l’esclusione irragionevole di situazioni meritevoli rende illegittima la disciplina.

    Domande e risposte

    Chi sono gli acquirenti di immobili da costruire?

    Sono coloro che acquistano un immobile non ancora ultimato, versando somme prima della consegna e correndo il rischio dell’insolvenza del costruttore.

    Cosa cambia con questa sentenza?

    La tutela patrimoniale viene estesa: la Corte ha rimosso l’esclusione irragionevole di alcune situazioni dalla protezione prevista dalla legge.

    Perché entra in gioco la tutela del risparmio?

    Perché l’art. 47 della Costituzione tutela il risparmio in tutte le sue forme: chi versa anticipi per una casa impiega risparmio che merita protezione.

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  • Corte cost. n. 41/2022 – Arresto obbligatorio in flagranza e libertà personale: questione non fondata

    Con la sentenza n. 41 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’arresto obbligatorio in flagranza previsto dall’art. 380 del codice di procedura penale, ritenendolo compatibile con la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 380 del codice di procedura penale individua i casi in cui l’arresto in flagranza di reato è obbligatorio per la polizia giudiziaria. Si tratta di una misura che incide direttamente sulla libertà personale, tutelata dall’art. 13 della Costituzione, e che deve quindi rispettare i principi di legalità e ragionevolezza. Un giudice ha dubitato che la previsione dell’arresto obbligatorio, per come configurata in relazione a una determinata fattispecie, fosse irragionevole e in contrasto con la libertà personale e con il principio di uguaglianza. La Corte ha esaminato il bilanciamento operato dal legislatore tra le esigenze di tutela della collettività e la garanzia della libertà individuale, concludendo che la scelta normativa non eccedeva i limiti di ragionevolezza. Ha quindi respinto le censure, confermando la legittimità della disposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura penale, sollevato dal Tribunale ordinario di Firenze in riferimento agli artt. 13 e 3 della Costituzione, in tema di arresto obbligatorio in flagranza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, ritenendo la disciplina dell’arresto obbligatorio compatibile con la libertà personale e con il principio di uguaglianza.

    Il principio

    La previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola la libertà personale né il principio di uguaglianza, purché non risulti manifestamente irragionevole.

    Domande e risposte

    Cosa significa «non fondata»?

    Significa che la Corte ha esaminato il merito e ha ritenuto che la norma non viola la Costituzione: la disposizione resta in vigore.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale ordinario di Firenze, che dubitava della compatibilità dell’arresto obbligatorio con la libertà personale e il principio di uguaglianza.

    L’arresto obbligatorio è quindi sempre legittimo?

    La Corte ha confermato la legittimità della norma esaminata, ricordando che la scelta del legislatore non deve essere manifestamente irragionevole.

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  • Corte cost. n. 40/2022 – Sostegni allo sport durante il COVID e intesa con le Regioni

    Con la sentenza n. 40 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme del decreto «Ristori» sui sostegni allo sport, nella parte in cui non prevedevano l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, respingendo invece le altre censure.

    Di cosa si tratta

    Durante l’emergenza COVID-19 lo Stato ha adottato numerose misure di sostegno, anche a favore del mondo dello sport. Lo sport, però, è una materia in cui Stato e Regioni hanno competenze intrecciate. Quando una misura statale incide su ambiti che toccano le competenze regionali, il principio di leale collaborazione può imporre che i relativi provvedimenti attuativi siano adottati d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Alcune Regioni hanno impugnato le norme del decreto-legge n. 137 del 2020 lamentando proprio l’assenza di tale coinvolgimento. La Corte ha accolto in parte le censure: ha ritenuto illegittime le disposizioni che affidavano allo Stato decisioni attuative senza prevedere l’intesa con le Regioni, salvando però le altre previsioni contestate. La decisione ribadisce il peso del principio di leale collaborazione nell’intreccio di competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate disposizioni del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto «Ristori»), convertito nella legge n. 176 del 2020, promosse da alcune Regioni in riferimento agli artt. 3, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di due disposizioni nella parte in cui non prevedevano che i provvedimenti attuativi fossero adottati d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni; ha dichiarato inammissibile una censura e non fondate le restanti questioni.

    Il principio

    Quando una misura statale incide su ambiti in cui si intrecciano competenze statali e regionali, il principio di leale collaborazione può imporre che i provvedimenti attuativi siano adottati d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni; la sua omissione rende la norma illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato illegittimo?

    Le norme che attribuivano allo Stato decisioni attuative in materia di sostegni allo sport senza prevedere l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

    Che cos’è il principio di leale collaborazione?

    È il principio che impone a Stato e Regioni di cooperare quando le rispettive competenze si intrecciano, ad esempio attraverso intese e pareri.

    Tutte le censure delle Regioni sono state accolte?

    No: la Corte ha accolto solo la parte relativa alla mancata intesa, dichiarando inammissibile una censura e non fondate le altre.

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  • Corte cost. n. 39/2022 – Legge della Regione Siciliana sul sistema produttivo: illegittima per violazione dei vincoli statali

    Con la sentenza n. 39 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Siciliana 4 marzo 2021, n. 6, per contrasto con i limiti posti dall’art. 117 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Costituzione, all’art. 117, ripartisce le competenze legislative tra Stato e Regioni e impone alla legislazione regionale di rispettare la Costituzione, i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e gli obblighi internazionali, oltre ai principi fissati dalle leggi statali nelle materie concorrenti. Quando una Regione legifera oltrepassando questi confini, lo Stato può impugnare la legge davanti alla Corte costituzionale. In questo caso era in discussione una norma siciliana in materia di sistema produttivo regionale. La Corte ha verificato che la disposizione invadesse ambiti riservati allo Stato o violasse i vincoli che la Regione era tenuta a rispettare, e ne ha dichiarato l’illegittimità. La pronuncia ribadisce che l’autonomia legislativa regionale, pur ampia, incontra il limite delle competenze statali e dei principi costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3 della legge della Regione Siciliana 4 marzo 2021, n. 6 (Disposizioni per la crescita del sistema produttivo regionale), in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, per violazione dei limiti alla potestà legislativa regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale siciliana n. 6 del 2021. La norma è quindi annullata e cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

    Il principio

    La legge regionale deve rispettare il riparto di competenze e i vincoli posti dall’art. 117 della Costituzione: quando una norma regionale eccede tali limiti, è costituzionalmente illegittima e va annullata.

    Domande e risposte

    Cosa comporta la dichiarazione di illegittimità?

    La norma viene annullata e perde efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, come previsto dall’art. 136 della Costituzione.

    Perché la legge siciliana è stata cancellata?

    Perché eccedeva i limiti della potestà legislativa regionale fissati dall’art. 117 Cost., invadendo ambiti o vincoli sottratti alla competenza regionale.

    L’autonomia regionale è illimitata?

    No: le Regioni possono legiferare ampiamente, ma sempre nel rispetto della Costituzione, dei vincoli europei e internazionali e dei principi statali nelle materie concorrenti.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 38/2022 – Giudizio costituzionale estinto

    Con l’ordinanza n. 38 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo, definendo il giudizio senza decisione sul merito.

    Di cosa si tratta

    Il processo costituzionale può concludersi anche con un’ordinanza di estinzione, cioè senza che la Corte stabilisca se la norma impugnata sia o meno conforme alla Costituzione. L’estinzione interviene tipicamente quando viene meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio: ad esempio per rinuncia al ricorso accettata dalle altre parti, o perché nel frattempo è cambiato il quadro normativo. Si tratta di un esito di natura processuale: la Corte ne prende atto e chiude il procedimento. La questione di costituzionalità non viene risolta in quella sede e la disposizione contestata rimane in vigore, salva la possibilità che il dubbio venga riproposto in un diverso giudizio. Questo tipo di pronuncia conferma che il controllo di costituzionalità non è un esame astratto e perpetuo, ma resta legato a un concreto interesse processuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio è stato definito in via processuale, essendo venuti meno i presupposti per la sua prosecuzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo: il giudizio si chiude senza pronuncia sul merito della questione.

    Il principio

    L’estinzione del giudizio costituzionale presuppone il venir meno dell’interesse a proseguire e comporta la chiusura del procedimento senza esame della fondatezza della questione.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché sono venuti meno i presupposti del giudizio: in questi casi la Corte dichiara l’estinzione invece di pronunciarsi sul contenuto.

    Cosa succede alla norma impugnata?

    Resta in vigore: non è stata dichiarata né legittima né illegittima, perché la Corte non è entrata nel merito.

    La questione può tornare davanti alla Corte?

    Sì, se viene nuovamente sollevata in un altro giudizio nel rispetto dei requisiti di ammissibilità.

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