Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 183 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’indennità ridotta per il licenziamento illegittimo nelle piccole imprese, prevista dal Jobs Act, senza decidere nel merito ma sollecitando un intervento del legislatore.
Di cosa si tratta
Il cosiddetto contratto a tutele crescenti (d.lgs. n. 23 del 2015, parte del Jobs Act) prevede che, in caso di licenziamento illegittimo, il lavoratore abbia diritto a un’indennità economica. Per le imprese più piccole — quelle che non superano i requisiti dimensionali dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (in genere quindici dipendenti) — tale indennità è dimezzata rispetto a quella prevista per le imprese maggiori. Il Tribunale di Roma, giudice del lavoro, ha dubitato che questo meccanismo, basato sul solo numero dei dipendenti, sia ragionevole e adeguato a tutelare chi perde il lavoro nelle piccole realtà. La questione tocca milioni di rapporti di lavoro: gran parte del tessuto produttivo italiano è fatto di piccole imprese, e il livello di protezione contro i licenziamenti illegittimi incide direttamente sulla sicurezza economica dei lavoratori.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, che dimezza l’indennità per il licenziamento illegittimo nelle imprese sotto soglia. Il Tribunale di Roma lamentava il contrasto con gli artt. 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea, per l’irragionevolezza del criterio puramente dimensionale e la tutela inadeguata del lavoro.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Pur riconoscendo la delicatezza del tema, ha ritenuto che spetti al legislatore ridefinire i criteri dell’indennità: non poteva sostituirsi alle scelte discrezionali del Parlamento attraverso una pronuncia che avrebbe richiesto soluzioni eterogenee e non costituzionalmente obbligate.
Il principio
Il criterio dimensionale per quantificare l’indennità da licenziamento illegittimo presenta profili di criticità, ma la sua riforma spetta al legislatore: la Corte, non potendo individuare una soluzione costituzionalmente obbligata, dichiara inammissibili le questioni e rivolge un monito al Parlamento.
Domande e risposte
Cosa significa che le questioni sono «inammissibili»?
Significa che la Corte non entra nel merito: non dice se la norma sia legittima o illegittima. Qui l’inammissibilità deriva dal fatto che la materia richiede scelte discrezionali riservate al legislatore, che la Corte non può compiere al suo posto.
L’indennità dimezzata per le piccole imprese resta in vigore?
Sì. Non essendo stata dichiarata illegittima, la norma continua ad applicarsi. La Corte ha però segnalato le criticità del criterio fondato sul solo numero di dipendenti, invitando il legislatore a intervenire.
Perché la Corte non ha corretto direttamente la norma?
Perché non esisteva un’unica soluzione «obbligata» dalla Costituzione: rivedere i criteri dell’indennità comporta valutazioni di politica del lavoro e di bilancio che spettano al Parlamento, non al giudice costituzionale.
Cosa cambia per chi lavora in una piccola impresa?
Nell’immediato nulla: la disciplina resta quella vigente. Ma la pronuncia mette in chiaro che il sistema attuale è sotto osservazione e potrebbe essere modificato dal legislatore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, parametro centrale delle censure sul criterio dimensionale.
- Art. 4 della Costituzione — Riconosce il diritto al lavoro, evocato a tutela del lavoratore licenziato.
- Art. 35 della Costituzione — Tutela il lavoro in tutte le sue forme, tra i parametri invocati dal giudice rimettente.
- Art. 117 della Costituzione — Il primo comma vincola la legislazione al rispetto degli obblighi internazionali, qui in relazione alla Carta sociale europea.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.