Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 228/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che paralizzava fino al 31 dicembre 2025 le azioni esecutive e i pignoramenti dei creditori nei confronti degli enti sanitari della Regione Calabria.

Di cosa si tratta

I creditori di un ente pubblico che vantano un titolo esecutivo (ad esempio una sentenza di condanna al pagamento) possono agire per ottenere il pagamento anche attraverso il pignoramento. Per fronteggiare la grave situazione finanziaria della sanita calabrese, una norma statale del 2021 aveva sospeso fino al 31 dicembre 2025 le azioni esecutive e reso inefficaci i pignoramenti nei confronti delle Aziende sanitarie della Calabria. I Tribunali di Crotone e Cosenza, come giudici dell’esecuzione, e il TAR Calabria, come giudice dell’ottemperanza, si trovavano cosi a non poter dare seguito alle pretese di creditori muniti di titoli giudiziali. Hanno percio sollevato la questione: un blocco cosi lungo e generalizzato rischia di svuotare il diritto del creditore di vedere attuata una decisione del giudice.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 16-septies, comma 2, lettera g), del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito nella legge n. 215 del 2021, che disponeva la paralisi delle azioni esecutive e l’inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti sanitari della Calabria fino al 31 dicembre 2025. I giudici rimettenti lamentavano la lesione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale, anche nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 16-septies, comma 2, lettera g), del d.l. n. 146 del 2021, come convertito. Ha inoltre dichiarato inammissibile la costituzione di una societa intervenuta in uno dei giudizi.

Il principio

Un blocco generalizzato e prolungato delle azioni esecutive e dei pignoramenti contro gli enti pubblici sacrifica in modo eccessivo il diritto del creditore ad attuare in concreto un titolo giudiziale: la tutela degli equilibri finanziari non puo spingersi fino a vanificare la tutela giurisdizionale.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la norma colpita?

Sospendeva fino al 31 dicembre 2025 le azioni esecutive e rendeva inefficaci i pignoramenti nei confronti delle Aziende sanitarie della Calabria, anche per i creditori muniti di sentenze di condanna.

Perche e stata dichiarata illegittima?

Perche un blocco cosi ampio e prolungato comprime in modo eccessivo il diritto del creditore di ottenere l’attuazione di un titolo giudiziale, lesivo della tutela giurisdizionale.

I creditori delle ASL calabresi possono ora agire?

Venuta meno la norma che li bloccava, riprende efficacia la possibilita di azioni esecutive secondo le regole ordinarie; restano ferme eventuali altre discipline applicabili.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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