Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 182 del 2022 la Corte costituzionale ha respinto le censure contro la legge del Friuli-Venezia Giulia che aveva ridotto il trattamento economico dei consiglieri e assessori regionali, dichiarando le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate.
Di cosa si tratta
I costi della politica e le indennità degli eletti sono da anni al centro del dibattito pubblico. Il Friuli-Venezia Giulia, con una legge del 2015, aveva inciso sul trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali e sul funzionamento dei gruppi consiliari. Alcuni interessati hanno contestato in giudizio la riduzione, sostenendo che ledesse i loro diritti, e il Tribunale di Trieste ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, invocando un numero molto ampio di parametri, costituzionali ed europei. Il nodo: fino a che punto una Regione può ridurre o rimodulare le indennità di chi ricopre cariche elettive, e quali tutele assistono chi vede modificato il proprio trattamento economico in corso di mandato? Il tema combina autonomia regionale, contenimento della spesa e tutela dell’affidamento.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. da 1 a 5 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 febbraio 2015, n. 2, con specifico riguardo all’art. 3 sul trattamento economico. Il Tribunale di Trieste invocava un ampio ventaglio di parametri — tra cui gli artt. 2, 3, 23, 42, 48, 51, 67 e 97 della Costituzione e l’art. 117, primo comma, in relazione alla CEDU e al diritto dell’Unione europea — lamentando soprattutto la lesione del legittimo affidamento dei titolari delle cariche.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni. Le censure relative a numerosi parametri sono state ritenute inammissibili; quelle scrutinate nel merito sono state respinte come non fondate. La riduzione del trattamento economico dei consiglieri e assessori regionali è quindi rimasta in vigore.
Il principio
La Regione può rimodulare e ridurre il trattamento economico dei propri consiglieri e assessori senza violare la Costituzione, purché la disciplina sia coerente e ragionevole: non sussiste un diritto intangibile alla conservazione dell’indennità nella misura originaria.
Domande e risposte
Un consigliere regionale può vedersi ridurre l’indennità?
Sì. La Corte ha confermato che la Regione può intervenire sul trattamento economico degli eletti, nell’ambito della propria autonomia, senza che ciò leda di per sé i parametri costituzionali invocati.
Perché molte censure sono state dichiarate inammissibili?
Perché il giudice rimettente aveva evocato un numero molto ampio di parametri, spesso senza un’adeguata motivazione specifica per ciascuno: l’inammissibilità sanziona, tra l’altro, le censure generiche o non sufficientemente argomentate.
Cosa significa «non fondata»?
Significa che la Corte ha esaminato la questione nel merito e ha concluso che la norma non viola la Costituzione: la disposizione resta in vigore e pienamente valida.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri invocati e in parte scrutinati.
- Art. 51 della Costituzione — Accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, richiamato dal rimettente.
- Art. 67 della Costituzione — Divieto di mandato imperativo per i membri delle assemblee elettive, evocato a fondamento dell’affidamento.
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, tra i parametri richiamati.
- Art. 117 della Costituzione — Il primo comma vincola la legislazione agli obblighi internazionali (CEDU e diritto UE), parametro invocato.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.