Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 229/2022 la Corte costituzionale ha salvato, nei limiti precisati in motivazione, l’estensione del “Piano casa” toscano agli immobili a destinazione commerciale, respingendo le censure del Governo sulla tutela del paesaggio.

Di cosa si tratta

Il “Piano casa” e l’insieme delle misure straordinarie con cui le Regioni, in passato, hanno consentito ampliamenti e interventi edilizi agevolati per rilanciare il settore delle costruzioni. La Toscana aveva esteso queste misure anche agli edifici a destinazione commerciale al dettaglio, oltre a quelli industriali e artigianali, prorogando i termini per presentare i titoli edilizi. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma, temendo che l’ampliamento mettesse a rischio la tutela del paesaggio, materia di competenza esclusiva statale, e violasse il principio di leale collaborazione, anche alla luce del Codice dei beni culturali e della Convenzione europea sul paesaggio.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1 della legge della Regione Toscana n. 101 del 2020, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio e alla Convenzione europea sul paesaggio, nonche al principio di leale collaborazione. Il Governo lamentava la lesione della tutela del paesaggio.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, e non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), in relazione alla normativa sui beni culturali e sul paesaggio e al principio di leale collaborazione.

Il principio

L’estensione delle misure straordinarie del Piano casa agli immobili commerciali e legittima quando viene interpretata in modo compatibile con la tutela del paesaggio garantita dallo Stato: la disciplina regionale va letta in conformita ai vincoli paesaggistici, che restano fermi.

Domande e risposte

Cosa significa “non fondate nei sensi di cui in motivazione”?

Significa che la norma e salva, ma solo se interpretata nel modo indicato dalla Corte: in questo caso, in modo compatibile con la tutela del paesaggio e i vincoli statali.

Il Piano casa puo derogare alla tutela del paesaggio?

No. La Corte ha chiarito che le misure straordinarie devono comunque rispettare la tutela paesaggistica, di competenza statale, e i vincoli previsti dal Codice dei beni culturali.

Riguarda anche i capannoni commerciali?

Si. La novita censurata era proprio l’estensione delle misure agli edifici a destinazione commerciale al dettaglio, oltre a quelli industriali e artigianali.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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