Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 217/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma veneta che, con il pacchetto “Veneto cantiere veloce”, incideva sul regime delle sanzioni in materia edilizia in contrasto con i principi statali.

Di cosa si tratta

La materia dell’edilizia e governata da principi fondamentali fissati dallo Stato (in particolare nel testo unico dell’edilizia), entro i quali le Regioni possono legiferare. Il Veneto, con una legge del 2021 di semplificazione urbanistica denominata “Veneto cantiere veloce”, aveva introdotto nella propria normativa una disposizione che interferiva con il regime degli illeciti e delle relative conseguenze in campo edilizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma in via principale, ritenendo che la Regione avesse oltrepassato i limiti della propria competenza, alterando un assetto sanzionatorio che spetta in via di principio allo Stato definire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 7 della legge della Regione Veneto n. 19 del 2021, che ha introdotto l’art. 93-bis nella legge regionale n. 61 del 1985, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo, terzo e settimo comma, della Costituzione. Il Governo lamentava il contrasto della disciplina regionale con i principi statali in materia di governo del territorio e sanzioni edilizie.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 7 della legge reg. Veneto n. 19 del 2021. Ha invece dichiarato inammissibili le ulteriori questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 117, primo, terzo e settimo comma, della Costituzione.

Il principio

La Regione non puo, con norme di semplificazione edilizia, alterare il regime degli illeciti e delle conseguenze in materia urbanistico-edilizia oltre i limiti segnati dai principi fondamentali fissati dallo Stato per il governo del territorio.

Domande e risposte

Cosa prevedeva il “Veneto cantiere veloce”?

Era un pacchetto regionale di semplificazione urbanistica ed edilizia. La Corte ha colpito una specifica disposizione che incideva sul regime degli illeciti edilizi in contrasto con i principi statali.

Le Regioni possono legiferare in materia edilizia?

Si, ma nel rispetto dei principi fondamentali statali in materia di governo del territorio. Quando li oltrepassano, come in questo caso, la norma e illegittima.

La sentenza tocca anche altri aspetti della legge regionale?

No. La declaratoria di illegittimita riguarda l’art. 7; altre censure sono state dichiarate inammissibili.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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