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Con la sentenza n. 184 del 2022 la Corte costituzionale ha risolto un conflitto di attribuzione tra la Regione Siciliana e lo Stato, stabilendo che spettava alla Corte dei conti decidere sul rendiconto regionale, nonostante l’Assemblea siciliana lo avesse approvato con legge.
Di cosa si tratta
Ogni anno le Regioni devono rendere conto di come hanno gestito le risorse pubbliche: il rendiconto è sottoposto a una procedura di controllo — la «parificazione» — affidata alla Corte dei conti. In Sicilia è sorto un contrasto: dopo che le Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione avevano deciso sul rendiconto regionale 2019, la Regione ha sostenuto che, avendo nel frattempo l’Assemblea regionale approvato il rendiconto con una propria legge, alla Corte dei conti non spettava più pronunciarsi. La Regione ha quindi promosso un conflitto di attribuzione, chiedendo alla Corte costituzionale di dichiarare che il potere giurisdizionale non spettava allo Stato. La posta in gioco è di sistema: definire chi ha l’ultima parola sul controllo dei conti pubblici regionali, l’organo giurisdizionale di controllo o il legislatore regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Non si trattava di una questione di legittimità di una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra enti. La Regione Siciliana, con due ricorsi, contestava la decisione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede giurisdizionale e in speciale composizione (sentenza n. 20/2021/DELC), chiedendo alla Corte di dichiarare che non spettava allo Stato esercitare quella funzione giurisdizionale, in quanto l’Assemblea regionale aveva nel frattempo approvato il rendiconto con la legge reg. Siciliana n. 26 del 2021.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che spettava allo Stato — e per esso alla Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale e in speciale composizione — esercitare la funzione giurisdizionale e adottare la decisione contestata sul rendiconto regionale. Il ricorso della Regione è stato quindi respinto nel merito del conflitto.
Il principio
L’approvazione del rendiconto con legge regionale non priva la Corte dei conti del potere giurisdizionale di controllo: la funzione giurisdizionale sui conti pubblici regionali spetta allo Stato, attraverso la Corte dei conti in speciale composizione, e non può essere sottratta dal legislatore regionale.
Domande e risposte
Che cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?
È il giudizio con cui la Corte costituzionale stabilisce a chi — Stato o Regione — spetti un determinato potere, quando ciascuno rivendica una competenza. Non riguarda la legittimità di una legge, ma il corretto esercizio delle attribuzioni costituzionali.
Che cos’è la «parificazione» del rendiconto?
È il controllo con cui la Corte dei conti verifica la regolarità del rendiconto della Regione, accertando la corrispondenza tra le scritture contabili e i risultati di gestione. È una garanzia di legalità e trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche.
Perché la legge regionale non «copre» il controllo contabile?
Perché l’approvazione politica del rendiconto da parte dell’Assemblea e il controllo giurisdizionale della Corte dei conti operano su piani diversi: il secondo non viene meno solo perché interviene una legge regionale di approvazione. La Corte ha confermato che il potere giurisdizionale resta in capo allo Stato.
Norme collegate
- Art. 100 della Costituzione — Colloca la Corte dei conti tra gli organi di controllo: sullo sfondo del potere giurisdizionale-contabile riconosciuto allo Stato.
- Art. 103 della Costituzione — Riconosce alla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica, fondamento del potere affermato nella decisione.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.