Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 185 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sulla legge della Lombardia in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, impugnata dal Governo e poi venuta meno per rinuncia.
Di cosa si tratta
Le grandi derivazioni idroelettriche — cioè l’uso delle acque per produrre energia elettrica su larga scala — sono un tema di confine tra competenza statale ed esigenze regionali. La Lombardia, con la legge reg. n. 5 del 2020, aveva disciplinato modalità e procedure di assegnazione delle concessioni e la determinazione del canone, in attuazione della normativa statale. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerose disposizioni di quella legge, ritenendole in contrasto con la Costituzione in materia di energia, ambiente e ordinamento civile. Prima che la Corte decidesse nel merito, però, sono intervenute le condizioni che, secondo le regole del processo costituzionale, portano alla chiusura del giudizio senza una pronuncia sul contenuto delle questioni. La Corte si è quindi limitata a prendere atto di tale evenienza, senza esaminare se le norme lombarde fossero o no legittime.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati vari articoli della legge della Regione Lombardia 8 aprile 2020, n. 5, sulle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Il Presidente del Consiglio dei ministri invocava gli artt. 9, 42, 43 e 117, secondo comma, lettere l) e s), e terzo comma, della Costituzione, in particolare nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo. Si tratta di una decisione di rito, non di merito: il giudizio si chiude senza pronunciarsi sulla legittimità delle norme impugnate, perché sono venute meno le condizioni per proseguirlo (tipicamente per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte).
Il principio
Quando, nel giudizio in via principale, il ricorrente rinuncia all’impugnazione e la controparte accetta, il processo si estingue: la Corte non decide nel merito e le norme impugnate restano in vigore, senza alcun giudizio sulla loro legittimità.
Domande e risposte
Cosa significa «estinzione del processo»?
È la chiusura del giudizio per ragioni processuali, senza decisione sul contenuto. Avviene, ad esempio, quando chi ha proposto il ricorso vi rinuncia e la controparte accetta: il giudizio non prosegue e non si esamina se la norma sia legittima.
Le norme lombarde sono quindi legittime?
La Corte non lo ha detto. L’estinzione non è una promozione né una bocciatura: le disposizioni impugnate restano in vigore, ma sul loro merito non c’è alcun giudizio di costituzionalità.
Perché il Governo rinuncia a un ricorso?
Spesso perché, dopo l’impugnazione, la Regione modifica o abroga le norme contestate, facendo venire meno l’interesse a proseguire. In questi casi lo Stato rinuncia e, con l’accettazione regionale, il processo si estingue.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione — Tutela dell’ambiente e del paesaggio, tra i parametri invocati nel ricorso governativo.
- Art. 42 della Costituzione — Disciplina della proprietà, richiamato in relazione ai beni delle grandi derivazioni.
- Art. 43 della Costituzione — Riserve e trasferimenti allo Stato di imprese in settori di interesse generale, tra i parametri evocati.
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze Stato-Regioni, anche nella materia dell’energia, parametro del ricorso.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.