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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 94/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui, per il reato di devastazione, saccheggio e strage, impediva al giudice di far prevalere un’attenuante specifica sulla recidiva, comprimendo la proporzione della pena.

Di cosa si tratta

Quando in un reato concorrono circostanze aggravanti e attenuanti, il giudice opera un bilanciamento per stabilire la pena finale. Una norma del codice penale, modificata nel 2005, vietava però al giudice recidivo reiterato di far prevalere le attenuanti su quella particolare aggravante: in pratica, anche di fronte a un fatto meno grave, la recidiva imponeva comunque una pena severa. Nel caso esaminato, relativo al reato di devastazione, saccheggio e strage, la Corte d’assise d’appello di Torino si chiedeva se questo divieto di prevalenza dell’attenuante specifica fosse compatibile con il principio di uguaglianza e con la funzione rieducativa della pena. Il problema è che una rigidità di questo tipo può portare a pene sproporzionate, identiche per fatti di gravità molto diversa. La vicenda si inserisce in una lunga serie di pronunce con cui la Corte ha progressivamente eroso gli automatismi introdotti nel 2005, ripristinando la discrezionalità del giudice nel commisurare la pena.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’assise d’appello di Torino ha sollevato questioni sull’art. 69, quarto comma, del codice penale, come modificato dalla legge n. 251 del 2005, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui, per il reato di devastazione, saccheggio e strage, non consentiva di ritenere prevalente l’attenuante specifica sulla recidiva.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui, per il reato punito con pena edittale grave, impediva al giudice di far prevalere l’attenuante specifica sulla recidiva. Il divieto di prevalenza determinava un trattamento sanzionatorio sproporzionato, in contrasto con il principio di uguaglianza e con la funzione rieducativa della pena.

Il principio

Il divieto assoluto di far prevalere un’attenuante specifica sulla recidiva è illegittimo quando determina pene sproporzionate: il giudice deve poter bilanciare le circostanze in modo da adeguare la pena alla concreta gravità del fatto, in coerenza con il principio di uguaglianza e con la funzione rieducativa della pena.

Domande e risposte

Che cos’è il bilanciamento tra circostanze?

È l’operazione con cui il giudice valuta aggravanti e attenuanti per determinare la pena: può ritenerle equivalenti oppure far prevalere le une o le altre. Gli automatismi che lo impediscono possono rendere la pena sproporzionata.

Significa che i recidivi avranno pene più lievi?

No: la recidiva resta un’aggravante. La Corte ha solo restituito al giudice la possibilità, in presenza di una specifica attenuante, di adeguare la pena al caso concreto, senza un divieto rigido di prevalenza.

Perché la Corte interviene spesso su questa norma?

Perché gli automatismi introdotti nel 2005 hanno irrigidito il calcolo della pena. In più occasioni la Corte li ha ritenuti illegittimi quando producono risultati sproporzionati, riaffermando il ruolo del giudice nella commisurazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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