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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 120/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 629 del codice penale nella parte in cui, per il reato di estorsione, non prevede una diminuzione di pena fino a un terzo quando il fatto risulta di lieve entità.

Di cosa si tratta

L’estorsione è punita dal codice penale con pene severe, calibrate sui casi più gravi. Ma la realtà giudiziaria conosce anche episodi minori: nei casi all’origine della decisione, le vittime di un furto erano state costrette, con minaccia, a pagare per riavere il bene sottratto, un telefono cellulare e le chiavi di un motociclo. Per questi fatti di scarsa offensività i giudici si trovavano obbligati ad applicare comunque una pena minima molto alta, senza alcuno strumento per adeguarla alla reale gravità del comportamento. I Tribunali di Firenze e di Roma hanno quindi chiesto alla Corte se questa rigidità non violasse il principio di uguaglianza e la funzione rieducativa della pena, che impone proporzione tra sanzione e fatto commesso. Era in gioco la possibilità, per il giudice, di tener conto della tenue gravità di un’estorsione senza forzature, garantendo pene proporzionate.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Firenze e il Tribunale di Roma hanno sollevato questioni sull’art. 629 del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena quando il fatto di estorsione risulti di lieve entità. Il Tribunale di Roma ha richiamato anche il primo comma dell’art. 27.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 629 del codice penale nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Ha invece dichiarato non fondate le questioni nella parte in cui chiedevano una diminuzione fino a due terzi, ritenendo che la misura della riduzione spetti alla discrezionalità del legislatore entro limiti ragionevoli.

Il principio

La pena per l’estorsione deve poter essere adeguata alla concreta gravità del fatto: l’assenza di un’attenuante per i casi di lieve entità rende la sanzione sproporzionata e contrasta con il principio di uguaglianza e con la funzione rieducativa della pena.

Domande e risposte

Cosa cambia in concreto per chi commette un’estorsione di lieve entita?

Dopo la sentenza il giudice può ridurre la pena fino a un terzo quando il fatto, per modalità e tenuità del danno, risulta di lieve entità. La cornice di pena dell’estorsione resta, ma diventa più flessibile verso il basso nei casi minori.

Perche la Corte non ha concesso una riduzione fino a due terzi?

Perché stabilire l’esatta misura della diminuzione è scelta del legislatore. La Corte ha fissato il rimedio minimo necessario, fino a un terzo, lasciando al Parlamento eventuali interventi più ampi.

Questa attenuante vale solo per l’estorsione?

La decisione riguarda specificamente l’art. 629 del codice penale. Esprime però un’esigenza generale di proporzione tra fatto e pena che la Corte ha già valorizzato per altri reati.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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