Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 181 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sui diritti di rogito dei segretari comunali, limitati ai soli segretari privi di qualifica dirigenziale, senza decidere nel merito.

Di cosa si tratta

I segretari comunali e provinciali svolgono, tra l’altro, funzioni di ufficiale rogante: redigono e autenticano i contratti dell’ente, percependo per questo i cosiddetti «diritti di rogito». Una riforma del 2014 (d.l. n. 90 del 2014) ha riordinato la materia, riconoscendo una quota di tali diritti soltanto ai segretari privi di qualifica dirigenziale, o a quelli in servizio in enti che non hanno personale con qualifica dirigenziale. Un segretario in servizio presso un Comune ha contestato questa limitazione, ritenendola ingiustificata, e il Tribunale di Lucca, giudice del lavoro, ha sollevato la questione. Il tema riguarda il trattamento economico di una categoria di dipendenti pubblici e la coerenza delle scelte del legislatore quando differenzia il compenso per la stessa attività in base alla qualifica rivestita.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 90 del 2014 (anche in combinato con il comma 1 dello stesso articolo), nella parte in cui riserva la quota dei diritti di rogito ai soli segretari privi di qualifica dirigenziale o in servizio presso enti privi di personale dirigenziale. Il Tribunale di Lucca lamentava il contrasto con gli artt. 3, 36, 77 e 97 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Non si è quindi pronunciata sul merito della disparità lamentata: la disciplina che limita i diritti di rogito ai soli segretari senza qualifica dirigenziale è rimasta in vigore.

Il principio

Quando il giudice rimettente non ricostruisce in modo completo e corretto il quadro normativo, o non motiva adeguatamente le censure, la Corte dichiara inammissibili le questioni e non esamina nel merito la legittimità della norma.

Domande e risposte

Che cosa sono i diritti di rogito?

Sono i compensi spettanti al segretario comunale o provinciale per l’attività di ufficiale rogante, cioè per la redazione e l’autenticazione dei contratti dell’ente. La riforma del 2014 ne ha limitato la spettanza ad alcune categorie di segretari.

Perché solo i segretari senza qualifica dirigenziale li percepiscono?

Perché così ha scelto il legislatore con la riforma del 2014, presumendo che la retribuzione dei dirigenti già remuneri funzioni di quel tipo. La Corte, dichiarando inammissibile la questione, non ha valutato se questa scelta sia o no ragionevole.

Cosa comporta l’inammissibilità per il segretario ricorrente?

Che la norma resta applicabile: la sua pretesa a vedersi riconosciuti i diritti di rogito non trova fondamento in una declaratoria di illegittimità, perché la Corte non è entrata nel merito.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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