Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 179 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme della legge di bilancio statale 2021 che ripartivano fondi senza prevedere il coinvolgimento delle Regioni tramite intesa, in violazione del principio di leale collaborazione.
Di cosa si tratta
Quando lo Stato istituisce fondi destinati a finanziare interventi che incidono su materie di competenza regionale, deve di regola coinvolgere le Regioni nella definizione dei criteri di riparto. La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) prevedeva alcuni fondi i cui criteri, importi e modalità di erogazione erano demandati a decreti ministeriali, senza però richiedere l’intesa con le Regioni in Conferenza. La Regione Campania ha impugnato varie disposizioni della legge di bilancio. Il tema riguarda l’equilibrio tra le esigenze di indirizzo unitario dello Stato e le competenze regionali: quando le risorse statali finanziano ambiti in cui le Regioni hanno competenza, la Costituzione impone forme di leale collaborazione, in particolare l’intesa, per evitare che le scelte di riparto siano adottate unilateralmente.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 1, commi 90, 92, 93, 115, 202, 597 e 649, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La Regione Campania invocava gli artt. 97, 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 della Costituzione e il principio di leale collaborazione di cui all’art. 120, lamentando il mancato coinvolgimento regionale nella definizione dei criteri di riparto dei fondi.
La decisione della Corte
Su alcune disposizioni (commi 90, 92, 93 e 115) il processo è stato dichiarato estinto per rinuncia. Nel merito, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 202, e dell’art. 1, comma 649, nella parte in cui non prevedevano che i relativi decreti ministeriali fossero adottati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni (per il comma 649, limitatamente alle risorse destinate al trasporto pubblico locale).
Il principio
Quando lo Stato ripartisce con decreto ministeriale fondi destinati a interventi che incidono su materie di competenza regionale, deve prevedere l’intesa con le Regioni: l’omissione di questa forma di leale collaborazione rende illegittima la disposizione.
Domande e risposte
Che cos’è l’«intesa» con la Conferenza Stato-Regioni?
È uno strumento di leale collaborazione con cui lo Stato e le Regioni concordano i contenuti di un atto che incide su competenze regionali. Quando è richiesta, l’atto non può essere adottato unilateralmente: serve l’accordo, raggiunto in sede di Conferenza.
Perché le norme sono state dichiarate illegittime «nella parte in cui non prevedono»?
Perché il vizio non sta in ciò che la norma dice, ma in ciò che omette: la mancata previsione dell’intesa. La Corte, con una pronuncia «additiva», integra la disposizione imponendo il passaggio dell’intesa con le Regioni.
Cosa cambia in concreto per il riparto dei fondi?
I decreti ministeriali che definiscono criteri e modalità di erogazione di quei fondi devono ora essere adottati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, garantendo il coinvolgimento delle Regioni interessate.
Perché parte del giudizio si è «estinto»?
Perché su alcune disposizioni la Regione Campania ha rinunciato al ricorso e il Presidente del Consiglio ha accettato la rinuncia: per quelle norme il processo si è chiuso senza decisione di merito.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze Stato-Regioni (commi terzo e quarto), sullo sfondo delle materie incise dai fondi.
- Art. 118 della Costituzione — Allocazione delle funzioni amministrative, tra i parametri invocati.
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria delle Regioni, evocata in relazione al riparto delle risorse.
- Art. 120 della Costituzione — Fonda il principio di leale collaborazione, il cui mancato rispetto ha determinato l’illegittimità.
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento dell’amministrazione, tra i parametri richiamati dalla Regione.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.