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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 196/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sulla tassazione dei canoni di affitto non incassati a causa della morosita dell’inquilino, lasciando ferma la disciplina vigente.

Di cosa si tratta

Per il proprietario che affitta un immobile abitativo, il reddito da locazione concorre a formare l’imponibile. Il testo unico delle imposte sui redditi, nella versione introdotta dalla legge del 1998, prevede che i canoni non percepiti non siano tassati solo a partire dal momento in cui si conclude il procedimento di convalida di sfratto per morosita. Fino a quel momento, il proprietario di un alloggio abitativo rischia di dover pagare le imposte su canoni che non ha mai incassato perche l’inquilino non paga. La Commissione tributaria regionale della Toscana ha sollevato la questione, dubitando che fosse ragionevole e conforme alla capacita contributiva tassare un reddito solo figurativo, mai realmente percepito.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 26, comma 1, “seconda parte”, del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), nella formulazione introdotta dall’art. 8, comma 5, della legge n. 431 del 1998, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione. Il giudice rimettente lamentava la tassazione di canoni non percepiti per morosita prima della conclusione dello sfratto.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita costituzionale dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986. La pronuncia non interviene sulla disciplina: le modalita per evitare la tassazione di redditi non percepiti coinvolgono scelte normative non riconducibili a un’unica soluzione costituzionalmente imposta.

Il principio

Il problema della tassazione dei canoni di locazione non incassati per morosita richiede una scelta tecnica tra piu soluzioni possibili, riservata al legislatore: la questione che chiede alla Corte di rimuovere la regola, senza indicare un esito obbligato, e inammissibile.

Domande e risposte

Il proprietario paga le tasse anche sui canoni che l’inquilino non versa?

Per gli immobili abitativi la disciplina lega l’esclusione dei canoni non percepiti alla conclusione del procedimento di convalida di sfratto per morosita; prima di quel momento i canoni concorrono al reddito.

La sentenza ha eliminato questa tassazione?

No. La questione e stata dichiarata inammissibile: la regola resta in vigore e un eventuale intervento spetta al legislatore.

Vale solo per le locazioni abitative?

La norma esaminata riguarda i canoni delle locazioni di immobili a uso abitativo e il relativo meccanismo legato allo sfratto per morosita.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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