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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 104/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’accisa agevolata per il gasolio commerciale: riservarla a determinate categorie di operatori del trasporto di persone non viola il principio di uguaglianza né la libertà di iniziativa economica.

Di cosa si tratta

Il gasolio usato per il trasporto gode, a certe condizioni, di un’accisa ridotta, cioè di una tassazione più favorevole. La legge individua però con precisione le categorie di operatori che possono beneficiarne. Una Commissione tributaria si è chiesta se limitare l’agevolazione solo ad alcune categorie di soggetti che trasportano persone, escludendone altre, non creasse una disparità ingiustificata e non incidesse sulla libertà di concorrenza tra imprese. La questione tocca un tema classico del diritto tributario: il legislatore ha un’ampia discrezionalità nel concedere agevolazioni fiscali, ma deve esercitarla in modo ragionevole, senza trattare in maniera diversa situazioni sostanzialmente uguali. In gioco era l’equilibrio tra la libertà del legislatore di selezionare i beneficiari di un’agevolazione e il diritto degli operatori esclusi a non subire discriminazioni prive di giustificazione.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Pescara ha sollevato la questione sull’art. 24-ter, commi 2, lettera b), e 3, del Testo unico sulle accise (d.lgs. n. 504 del 1995), in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, perché l’aliquota ridotta sul gasolio commerciale era riservata solo ad alcune categorie di operatori del trasporto di persone, con esclusione di altri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La scelta di riservare l’accisa agevolata a determinate categorie di operatori rientra nella discrezionalità del legislatore in materia di agevolazioni fiscali e non risulta irragionevole: non vi è quindi violazione del principio di uguaglianza né della libertà di iniziativa economica.

Il principio

Il legislatore dispone di ampia discrezionalità nel definire i beneficiari di un’agevolazione fiscale: riservare l’accisa ridotta sul gasolio commerciale a determinate categorie di operatori non viola gli artt. 3 e 41 della Costituzione se la scelta non è manifestamente irragionevole.

Domande e risposte

Perché non tutti possono avere l’accisa agevolata?

Perché le agevolazioni fiscali rispondono a scelte di politica economica del legislatore, che può individuare i beneficiari in base a determinate finalità. Finché la scelta non è irragionevole, non è incostituzionale.

Questa esclusione non crea una disparità tra imprese?

La Corte ha ritenuto che la diversa disciplina riguardi situazioni non identiche e risponda a una logica coerente. Non ogni differenza di trattamento è discriminazione: lo è solo quella priva di una giustificazione ragionevole.

Il legislatore può cambiare i beneficiari in futuro?

Sì. La discrezionalità del legislatore in materia di agevolazioni consente di rivedere le categorie beneficiarie, sempre nel rispetto del principio di ragionevolezza e di uguaglianza.

Norme collegate

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Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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