Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 105/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi indicati in motivazione, le questioni sul regime carcerario del 41-bis riguardo ai colloqui con figli e nipoti minori di quattordici anni, ma ha indicato un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma.
Di cosa si tratta
Il regime detentivo speciale previsto dall’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario, il cosiddetto carcere duro, impone forti limitazioni ai detenuti per reati di criminalità organizzata, tra cui restrizioni ai colloqui, che si svolgono in locali attrezzati con un vetro divisorio per impedire il passaggio di oggetti. Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto si è chiesto se questa regola, applicata anche ai colloqui con i figli e i nipoti minori di quattordici anni, non comprimesse in modo eccessivo l’affettività e il rapporto con i minori, alla luce della tutela dell’infanzia e dei vincoli internazionali a protezione del fanciullo. In gioco era il difficile bilanciamento tra le esigenze di sicurezza, che giustificano il regime differenziato, e la tutela dei legami familiari e dell’interesse del minore a mantenere un rapporto con il genitore o il nonno detenuto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha sollevato questioni sull’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), dell’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo e all’art. 8 CEDU, nella parte in cui impone il vetro divisorio anche nei colloqui con figli e nipoti minori di quattordici anni.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, nei sensi di cui in motivazione. Pur respingendo la richiesta di dichiarare illegittima la norma, la Corte ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata, idonea a salvaguardare la relazione affettiva con i minori compatibilmente con le esigenze di sicurezza del regime differenziato.
Il principio
La disciplina dei colloqui nel regime del 41-bis, anche con figli e nipoti minori, non è di per sé incostituzionale, ma va interpretata e applicata in modo da preservare il rapporto affettivo con i minori, bilanciando le esigenze di sicurezza con la tutela dell’infanzia.
Domande e risposte
Cosa significa non fondata nei sensi di cui in motivazione?
È una pronuncia con cui la Corte salva la norma, ma ne indica l’unica interpretazione conforme alla Costituzione. La disposizione resta in vigore, ma deve essere applicata nel senso precisato dalla Corte.
Cambia qualcosa per i colloqui con i bambini?
La regola del vetro divisorio non è stata cancellata, ma la Corte ha chiarito che la sua applicazione deve tener conto della tutela del rapporto affettivo con i minori, evitando compressioni non giustificate dalle esigenze di sicurezza.
Perché il 41-bis prevede limiti così rigidi?
Per impedire che i detenuti per gravi reati di criminalità organizzata mantengano contatti con l’esterno e con le associazioni criminali. Tali limiti sono legittimi, ma devono comunque rispettare i diritti fondamentali, compresi quelli dei minori.
Norme collegate
- Art. 27 della Costituzione — divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e funzione rieducativa della pena (terzo comma).
- Art. 31 della Costituzione — protezione della famiglia, dell’infanzia e della gioventù.
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 117 della Costituzione — vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo e all’art. 8 CEDU (primo comma).
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Vedi anche
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