Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 190 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime numerose disposizioni della legge di stabilità 2021 della Regione Siciliana, impugnate dal Governo per contrasto con vari parametri costituzionali e con lo Statuto siciliano.
Di cosa si tratta
Le leggi di stabilità regionali contengono spesso decine di disposizioni eterogenee: spesa, organizzazione, personale, materie ambientali. Il Governo le esamina e, quando ritiene che alcune norme eccedano le competenze regionali o violino vincoli di finanza pubblica, le impugna davanti alla Corte. In questo caso il Presidente del Consiglio dei ministri ha contestato vari articoli della legge di stabilità siciliana 2021 (legge reg. n. 9 del 2021) e una successiva legge di modifica (n. 29 del 2021). Le censure investivano profili diversi: il rispetto dei vincoli di bilancio, il riparto di competenze tra Stato e Regione e i limiti posti dallo Statuto speciale della Sicilia. La posta in gioco riguarda la corretta gestione delle risorse pubbliche regionali e il rispetto dei confini entro cui una Regione, anche a statuto speciale, può legiferare.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 5, comma 1, lettera f), 14, 36, 41, comma 3, 50 e da 53 a 57 della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, e gli artt. 4, comma 1, e 14 della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021. Il Presidente del Consiglio dei ministri invocava complessivamente gli artt. 3, 32, 81, terzo comma, 117 (secondo comma, lettere e, l e m, e terzo comma) e 118, primo comma, della Costituzione, oltre alle norme dello Statuto della Regione Siciliana, lamentando violazioni in materia di bilancio, competenze e organizzazione.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni: l’art. 5, comma 1, lettera f), l’art. 14, l’art. 50, l’art. 53, l’art. 54, commi 2 e 3, gli artt. 55, 56 e 57 della legge reg. n. 9 del 2021, nonché l’art. 14 della legge reg. n. 29 del 2021. Ha inoltre dichiarato estinto il processo riguardo all’art. 41, comma 3, e riservato a separate pronunce la decisione sulle altre questioni rinviate.
Il principio
Anche una Regione a statuto speciale deve rispettare i vincoli costituzionali di equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e il riparto di competenze (art. 117 Cost.): le disposizioni delle leggi di stabilità regionali che eccedono tali limiti sono costituzionalmente illegittime.
Domande e risposte
Perché il Governo impugna le leggi di stabilità regionali?
Perché lo Stato vigila sul rispetto, da parte delle Regioni, dei vincoli di finanza pubblica e del riparto di competenze. Quando ritiene che una norma regionale li violi, la impugna in via principale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
Lo Statuto speciale non mette la Sicilia al riparo?
No. L’autonomia speciale è più ampia, ma non illimitata: deve comunque rispettare i principi costituzionali, in particolare l’equilibrio di bilancio e le competenze esclusive statali. Lo Statuto stesso è uno dei parametri del giudizio.
Cosa significa che il processo è stato «dichiarato estinto» su una norma?
Significa che, per quella specifica questione (l’art. 41, comma 3), il giudizio si è chiuso senza decisione di merito, di regola perché la Regione ha modificato o abrogato la norma e il Governo ha rinunciato.
Le norme annullate possono ancora applicarsi?
No. La dichiarazione di illegittimità costituzionale fa cadere le disposizioni colpite, che non possono più essere applicate dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — Stabilisce l’equilibrio di bilancio: tra i parametri invocati contro le norme di spesa regionali.
- Art. 117 della Costituzione — Disciplina il riparto di competenze Stato-Regioni, evocato in più profili (lettere e, l e m del secondo comma e terzo comma).
- Art. 118 della Costituzione — Riguarda l’allocazione delle funzioni amministrative, tra i parametri del ricorso.
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, invocato dal ricorrente.
- Art. 32 della Costituzione — Tutela della salute, tra i parametri richiamati nel ricorso governativo.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.