Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 191 del 2022 la Corte costituzionale ha bocciato il divieto, posto da una legge dell’Abruzzo, di realizzare impianti di incenerimento dei rifiuti urbani sul territorio regionale, ritenendolo invasivo della competenza statale in materia ambientale.
Di cosa si tratta
La gestione dei rifiuti è un terreno di continuo confronto tra Stato e Regioni. Una legge dell’Abruzzo del 2020, dedicata all’economia circolare, da un lato ribadiva la volontà della Regione di non prevedere impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, dall’altro fissava per legge distanze minime degli impianti dai centri abitati e da luoghi sensibili. Il Governo ha impugnato entrambe le previsioni. Il punto in gioco: chi decide dove e se costruire gli impianti di trattamento dei rifiuti? La normativa statale assegna allo Stato l’individuazione dei criteri generali e la possibilità di localizzare gli impianti necessari; alle Regioni spetta la pianificazione, ma non il potere di vietare in radice una tipologia di impianti o di sostituire la pianificazione con la legge.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 1, commi 4 e 9, lettera u), della legge della Regione Abruzzo 30 dicembre 2020, n. 45. Il Presidente del Consiglio dei ministri lamentava il contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione — tutela dell’ambiente riservata allo Stato — in relazione alle norme del Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) e all’art. 35 del d.l. n. 133 del 2014: la Regione avrebbe vietato gli inceneritori e individuato per legge le aree non idonee, invadendo la competenza statale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, limitatamente alle parole con cui la Regione ribadiva «la volontà di non prevedere la realizzazione di impianti dedicati di incenerimento per i rifiuti urbani». Ha invece dichiarato non fondata la questione sul comma 9, lettera u), relativo alle distanze minime degli impianti.
Il principio
Una Regione non può introdurre un divieto generale di realizzazione di impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, perché l’individuazione delle strutture necessarie alla gestione dei rifiuti rientra nella tutela dell’ambiente, riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Domande e risposte
La Regione non può dire «no agli inceneritori»?
Non con un divieto generale e assoluto posto per legge. La competenza a individuare gli impianti necessari e i criteri generali spetta allo Stato; la Regione pianifica, ma non può precludere in radice una tipologia di impianti sul proprio territorio.
Allora la legge abruzzese è stata annullata del tutto?
No. La Corte ha annullato solo le parole che esprimevano il divieto di incenerimento, salvando il resto della disposizione. La questione sulle distanze minime degli impianti dai centri abitati è stata respinta come non fondata.
Perché le distanze minime sono state ritenute legittime?
Perché la Corte non le ha considerate un’indebita sostituzione della pianificazione statale con la legge regionale: rientrano nei margini di intervento della Regione e non sono state giudicate in contrasto con la disciplina statale evocata.
Cosa c’entra l’economia circolare?
La legge regionale si inseriva nelle politiche di economia circolare, ma il favore per il riciclo e la riduzione dei rifiuti non autorizza la Regione a scavalcare il riparto di competenze fissato dalla Costituzione e dal Codice dell’ambiente.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — La lettera s) del secondo comma riserva allo Stato la tutela dell’ambiente: parametro violato dal divieto regionale di incenerimento.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.