Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 66/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla libertà vigilata che accompagna la liberazione condizionale, ribadendo che tale regime non ostacola il reinserimento sociale del condannato.
Di cosa si tratta
La liberazione condizionale consente al condannato che abbia dato prova di ravvedimento di scontare l’ultima parte della pena fuori dal carcere. A essa si accompagna obbligatoriamente la libertà vigilata, un regime di controllo e assistenza che, se violato, può comportare la revoca del beneficio. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 177 e 230 del codice penale, dubitando che questo automatismo, applicato anche a chi era stato condannato all’ergastolo, fosse compatibile con il principio di eguaglianza e con la finalità rieducativa della pena. Il tema è centrale nel diritto penale: la pena non deve essere solo afflittiva, ma tendere al reinserimento sociale del condannato. La questione era se la libertà vigilata «assistita» che segue la liberazione condizionale rappresentasse un ostacolo a questo percorso oppure, al contrario, uno strumento di sostegno.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 177, secondo comma, e 230, primo comma, numero 2), del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione (eguaglianza e finalità rieducativa della pena).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ribadito, richiamando i propri precedenti, che la libertà vigilata conseguente alla liberazione condizionale non ostacola la risocializzazione, ma costituisce un regime di sostegno e assistenza: ai sensi dell’art. 55 dell’ordinamento penitenziario, il servizio sociale svolge interventi a favore del reinserimento del vigilato. La misura presenta elasticità e capacità di adattamento, poiché non ogni trasgressione comporta la revoca del beneficio. Il regime è quindi coerente con la finalità rieducativa della pena dell’art. 27 Cost.
Il principio
La libertà vigilata che accompagna la liberazione condizionale non contraddice la finalità rieducativa della pena: è un regime «assistito» di sostegno al reinserimento sociale del condannato, dotato di elasticità, e non un ostacolo alla sua risocializzazione.
Domande e risposte
Che cos’è la liberazione condizionale?
È la misura che permette al condannato che abbia mostrato sicuro ravvedimento di scontare fuori dal carcere l’ultima parte della pena, sotto il regime della libertà vigilata.
Che cos’è la libertà vigilata «assistita»?
È un regime di controllo accompagnato dall’intervento del servizio sociale, che sostiene il condannato nel suo reinserimento. Non ogni violazione comporta automaticamente la revoca del beneficio.
Perché il giudice dubitava della sua legittimità?
Perché riteneva che applicare automaticamente la libertà vigilata, anche a chi era stato ergastolano, potesse contrastare con l’eguaglianza e con la finalità rieducativa della pena.
Cosa ha stabilito la Corte sulla rieducazione?
Che la libertà vigilata conseguente alla liberazione condizionale è coerente con la rieducazione: è uno strumento di assistenza e sostegno, non un ostacolo al reinserimento del condannato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di eguaglianza, invocato a parametro.
- Art. 27 della Costituzione – finalità rieducativa della pena.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.