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Con la sentenza n. 67/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul momento in cui il giudice del lavoro decide sulla chiamata in causa di un terzo, ritenendo ragionevole la scelta del legislatore di collocarla nell’udienza di discussione.
Di cosa si tratta
Nel processo civile, il convenuto può chiedere di coinvolgere un terzo nella causa (la cosiddetta chiamata del terzo). Nel rito del lavoro, ispirato a rapidità e concentrazione, il giudice decide su questa richiesta nell’udienza di discussione, nel contraddittorio tra le parti, e non prima con un provvedimento anticipato come avviene nel processo ordinario. Il Tribunale di Padova, giudice del lavoro, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 418 e 420 del codice di procedura civile, ritenendo che questa diversità penalizzasse il convenuto e contrastasse con il principio della ragionevole durata del processo. La questione è concreta per chi affronta una causa di lavoro: tocca i tempi del giudizio e l’equilibrio tra le esigenze del lavoratore, che cerca una tutela rapida, e quelle del datore o di altre parti, che possono avere interesse a coinvolgere altri soggetti. La Corte ha valutato se la scelta del legislatore fosse ragionevole.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 418, primo comma, e 420, nono comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione (eguaglianza e ragionevole durata del processo).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha rilevato che nel rito del lavoro, connotato da concentrazione e celerità, collocare nell’udienza di discussione la decisione sulla chiamata del terzo non è irragionevole: serve a consentire al ricorrente, di regola il lavoratore, di interloquire prima dell’autorizzazione, evitando chiamate solo dilatorie. Il bilanciamento operato dal legislatore, coerente con la specialità del processo del lavoro e con la rapida tutela dei diritti del lavoratore, è stato ritenuto compatibile con gli artt. 3 e 111 Cost.
Il principio
La scelta del legislatore di far decidere il giudice del lavoro sulla chiamata del terzo nell’udienza di discussione, anziché in via anticipata, è ragionevole: risponde alla specialità del rito del lavoro, ispirato a concentrazione e celerità, e tutela il lavoratore consentendogli di interloquire contro chiamate potenzialmente dilatorie.
Domande e risposte
Che cos’è la chiamata del terzo in causa?
È la possibilità per una parte di coinvolgere nel processo un soggetto inizialmente estraneo, perché ritenuto coinvolto nei fatti di causa o tenuto a garantire una delle parti.
Perché nel rito del lavoro la decisione è in udienza?
Perché il processo del lavoro è improntato a rapidità: decidere sulla chiamata del terzo in udienza, nel contraddittorio, permette al lavoratore di opporsi a chiamate che potrebbero rallentare il giudizio.
Questa regola viola il principio di eguaglianza?
No. La Corte ha ritenuto che la differenza rispetto al processo ordinario sia giustificata dalla specialità del rito del lavoro, quindi non irragionevole né lesiva dell’eguaglianza.
Cosa significa per chi ha una causa di lavoro?
Che la richiesta di coinvolgere un terzo va proposta tempestivamente, ma sarà decisa dal giudice in udienza, dopo che le parti hanno potuto discuterne.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di eguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 111 della Costituzione – giusto processo e ragionevole durata del giudizio.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.