Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 224 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime, in parte, le norme che consentivano ai Comuni in difficoltà finanziaria di utilizzare le anticipazioni del fondo di rotazione come se fossero risorse stabili di copertura della spesa.
Di cosa si tratta
I Comuni in grave difficoltà possono accedere a procedure di riequilibrio finanziario e ottenere anticipazioni di liquidità dal fondo di rotazione, somme che però vanno restituite e non costituiscono nuove entrate. Il problema sorge quando questi anticipi vengono contabilizzati come risorse di copertura di nuove spese, migliorando artificialmente i conti: in pratica un debito viene trattato come un’entrata, mascherando il reale stato di salute del bilancio. Nel caso esaminato, la Corte dei conti, nel giudizio sul piano di riequilibrio del Comune di Fara in Sabina, ha rilevato che le norme statali consentivano questo impiego improprio del fondo di rotazione, senza adeguate poste di neutralizzazione. Ciò metteva a rischio l’equilibrio dei bilanci e la trasparenza dei conti pubblici, perché permetteva di coprire debiti fuori bilancio con risorse che andranno restituite, scaricando il problema sugli esercizi futuri e sulla collettività.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 43, commi 1 e 2, del d.l. n. 133 del 2014 e l’art. 53, comma 4, del d.l. n. 104 del 2020, sollevati dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, in riferimento agli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione, in tema di equilibrio dei bilanci e copertura della spesa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014 nella parte in cui non prevede che l’utilizzo delle risorse del fondo di rotazione avvenga solo a titolo di cassa, e del comma 2 nella parte in cui non garantisce l’iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma pari alle anticipazioni incassate e non restituite, come quota accantonata. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 53, comma 4, del d.l. n. 104 del 2020.
Il principio
Le anticipazioni di liquidità sono prestiti da restituire e non possono essere usate come risorse stabili di copertura della spesa: devono essere neutralizzate contabilmente con apposite poste accantonate, a tutela dell’equilibrio dei bilanci e della veridicità dei conti degli enti locali.
Domande e risposte
Perché un anticipo di liquidità non è una vera entrata?
Perché è una somma che il Comune deve restituire: contabilizzarla come copertura di nuove spese altera il risultato di amministrazione e nasconde il reale disavanzo.
Cosa cambia per i Comuni in dissesto?
Dovranno accantonare contabilmente le anticipazioni ricevute e non ancora restituite, evitando di usarle per migliorare artificialmente i conti.
Perché interessa i cittadini?
Perché una contabilità che maschera i debiti rischia di tradursi in tagli ai servizi o in nuove difficoltà finanziarie negli anni successivi.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione – equilibrio di bilancio e obbligo di copertura della spesa.
- Art. 97 della Costituzione – equilibrio dei bilanci e buon andamento.
- Art. 119 della Costituzione – autonomia finanziaria degli enti locali.
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Vedi anche
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