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Con la sentenza n. 150 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni su una norma del «decreto Rilancio» in materia di emersione di rapporti di lavoro durante l’emergenza COVID-19.
Di cosa si tratta
Era in discussione l’art. 103, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (il cosiddetto «decreto Rilancio»), convertito in legge, che disciplinava le procedure di emersione dei rapporti di lavoro nel contesto dell’emergenza epidemiologica. Il giudice rimettente dubitava che la disciplina contrastasse con il principio di eguaglianza e con i limiti della delegazione legislativa e dei poteri regolamentari del Governo. Le misure adottate nella fase emergenziale hanno spesso posto problemi di compatibilità con i principi costituzionali sulla produzione normativa. Per i lavoratori e i datori interessati alle procedure di emersione la posta in gioco riguardava le concrete modalità di regolarizzazione. La Corte, prima di entrare nel merito, ha verificato la corretta impostazione delle censure e ha riscontrato profili di inammissibilità.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 103, commi 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione (oltre che all’art. 17 della legge n. 400 del 1988 sui poteri regolamentari del Governo). La questione era stata sollevata in via incidentale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, senza pronunciarsi sul merito della disciplina.
Il principio
La questione di legittimità deve essere correttamente formulata e rilevante: censure non adeguatamente motivate o non decisive per il giudizio principale sono inammissibili, anche quando riguardano misure emergenziali.
Domande e risposte
Cosa prevedeva l’art. 103 del decreto Rilancio?
Procedure di emersione dei rapporti di lavoro durante l’emergenza COVID-19; i commi 5 e 6 ne disciplinavano alcuni aspetti.
Cosa garantisce l’art. 76 della Costituzione?
Disciplina la delegazione legislativa: il Governo può emanare decreti legislativi solo entro i principi, i criteri direttivi e i limiti fissati dalla legge di delega.
La norma resta in vigore?
Sì. L’inammissibilità non comporta annullamento: la disposizione continua ad applicarsi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, tra i parametri invocati.
- Art. 76 della Costituzione — limiti della delegazione legislativa al Governo.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.