Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 148 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 1 della legge della Regione Veneto che approvava il piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1 della legge della Regione Veneto 28 gennaio 2022, n. 2, che approvava il piano faunistico-venatorio regionale per il periodo 2022-2027 e modificava la precedente disciplina regionale sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio. Secondo lo Stato l’approvazione del piano con legge regionale, e i suoi contenuti, contrastavano con la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema riservata allo Stato e con altri principi costituzionali, anche di carattere processuale. La gestione della caccia è un terreno in cui la competenza regionale incontra il limite invalicabile della tutela ambientale statale e degli standard di protezione della fauna. Per il territorio veneto e per la fauna selvatica la posta in gioco era rilevante. La Corte ha dichiarato illegittima la disposizione impugnata.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1 della legge reg. Veneto n. 2 del 2022, in riferimento a più parametri costituzionali (tra gli altri artt. 9, 117 e profili processuali ex artt. 111 e 113 Cost.), per contrasto con la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. La questione era stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Veneto n. 2 del 2022, recante il piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027.

Il principio

La pianificazione faunistico-venatoria regionale deve rispettare la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema riservata allo Stato e i relativi standard di protezione: la disposizione regionale che li violi è costituzionalmente illegittima.

Domande e risposte

Le Regioni possono approvare piani faunistico-venatori?

Sì, è una competenza regionale, ma deve rispettare la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema riservata allo Stato e gli standard di protezione della fauna.

Cosa comporta l’annullamento del piano?

La disposizione che lo approvava cessa di avere efficacia; la Regione dovrà provvedere nuovamente nel rispetto dei limiti costituzionali.

Perché lo Stato può intervenire sulla caccia regionale?

Perché la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117) è di competenza esclusiva statale e prevale a garanzia di standard uniformi di protezione.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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