Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 157 del 2023, decidendo un conflitto tra poteri dello Stato, la Corte costituzionale ha stabilito che non spettava alla Camera dei deputati negare l’autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni informatiche nei confronti di un deputato, richiesta in sede disciplinare dal CSM.

Di cosa si tratta

La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura aveva sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati. Il CSM, in un procedimento disciplinare, aveva chiesto l’autorizzazione successiva all’utilizzo di captazioni informatiche che coinvolgevano un parlamentare; la Camera aveva negato l’autorizzazione, invocando le prerogative previste a tutela dei membri del Parlamento. Il nodo costituzionale riguarda i limiti dell’immunità parlamentare di fronte alle esigenze di altri organi costituzionali, qui il CSM in funzione disciplinare. Per l’equilibrio tra poteri la posta in gioco era rilevante: stabilire fino a dove arrivino le prerogative parlamentari quando entrano in gioco intercettazioni utilizzabili in un procedimento disciplinare a carico di un magistrato.

La questione di legittimità costituzionale

Si trattava di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Sezione disciplinare del CSM nei confronti della Camera dei deputati, in relazione al diniego di autorizzazione successiva all’utilizzo di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 140 del 2003, attuativa dell’art. 68 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato che, nei sensi di cui in motivazione, non spettava alla Camera dei deputati deliberare il diniego all’autorizzazione successiva all’utilizzo delle captazioni informatiche richiesta dal CSM, ritenendo illegittimo l’esercizio della prerogativa parlamentare nel caso concreto.

Il principio

Le prerogative parlamentari poste a tutela dell’art. 68 della Costituzione non possono essere esercitate in modo da paralizzare immotivatamente l’attività di altri organi costituzionali: il diniego di autorizzazione deve fondarsi su un reale collegamento con la funzione parlamentare.

Domande e risposte

Cosa tutela l’art. 68 della Costituzione?

Le prerogative dei parlamentari: l’insindacabilità delle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni e particolari garanzie per intercettazioni, perquisizioni e arresti.

La Camera può sempre negare l’uso delle intercettazioni di un deputato?

No. Il diniego deve fondarsi su un effettivo nesso con la funzione parlamentare; un rifiuto immotivato eccede le prerogative e lede le attribuzioni di altri organi.

Che effetto ha la pronuncia?

La delibera di diniego della Camera viene caducata: l’organo richiedente può utilizzare le captazioni nei termini previsti dalla legge.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.