Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 157 del 2023, decidendo un conflitto tra poteri dello Stato, la Corte costituzionale ha stabilito che non spettava alla Camera dei deputati negare l’autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni informatiche nei confronti di un deputato, richiesta in sede disciplinare dal CSM.
Di cosa si tratta
La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura aveva sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati. Il CSM, in un procedimento disciplinare, aveva chiesto l’autorizzazione successiva all’utilizzo di captazioni informatiche che coinvolgevano un parlamentare; la Camera aveva negato l’autorizzazione, invocando le prerogative previste a tutela dei membri del Parlamento. Il nodo costituzionale riguarda i limiti dell’immunità parlamentare di fronte alle esigenze di altri organi costituzionali, qui il CSM in funzione disciplinare. Per l’equilibrio tra poteri la posta in gioco era rilevante: stabilire fino a dove arrivino le prerogative parlamentari quando entrano in gioco intercettazioni utilizzabili in un procedimento disciplinare a carico di un magistrato.
La questione di legittimità costituzionale
Si trattava di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Sezione disciplinare del CSM nei confronti della Camera dei deputati, in relazione al diniego di autorizzazione successiva all’utilizzo di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 140 del 2003, attuativa dell’art. 68 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che, nei sensi di cui in motivazione, non spettava alla Camera dei deputati deliberare il diniego all’autorizzazione successiva all’utilizzo delle captazioni informatiche richiesta dal CSM, ritenendo illegittimo l’esercizio della prerogativa parlamentare nel caso concreto.
Il principio
Le prerogative parlamentari poste a tutela dell’art. 68 della Costituzione non possono essere esercitate in modo da paralizzare immotivatamente l’attività di altri organi costituzionali: il diniego di autorizzazione deve fondarsi su un reale collegamento con la funzione parlamentare.
Domande e risposte
Cosa tutela l’art. 68 della Costituzione?
Le prerogative dei parlamentari: l’insindacabilità delle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni e particolari garanzie per intercettazioni, perquisizioni e arresti.
La Camera può sempre negare l’uso delle intercettazioni di un deputato?
No. Il diniego deve fondarsi su un effettivo nesso con la funzione parlamentare; un rifiuto immotivato eccede le prerogative e lede le attribuzioni di altri organi.
Che effetto ha la pronuncia?
La delibera di diniego della Camera viene caducata: l’organo richiedente può utilizzare le captazioni nei termini previsti dalla legge.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — prerogative dei parlamentari e garanzie su intercettazioni, parametro centrale.
- Art. 105 della Costituzione — competenze del Consiglio superiore della magistratura, organo ricorrente.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.