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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 154 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Salerno nei confronti della Camera dei deputati.

Di cosa si tratta

Il Tribunale ordinario di Salerno, sezione prima civile, aveva sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati. Questa ordinanza riguarda la prima fase del giudizio, in cui la Corte valuta non il merito della contesa, ma se il conflitto sia ammissibile: cioè se ricorrano i presupposti soggettivi (i poteri in conflitto) e oggettivi (la materia del contendere) previsti dalla legge. Si tratta di un passaggio tipico dei conflitti tra poteri, che si articolano in due fasi: prima il vaglio di ammissibilità, poi, una volta superato, il giudizio sul merito. Con questa ordinanza la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti, ammettendo il conflitto e disponendo gli adempimenti necessari per la prosecuzione.

La questione di legittimità costituzionale

Non si tratta di un giudizio su una legge, ma della fase di ammissibilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Tribunale di Salerno nei confronti della Camera dei deputati, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e ha disposto gli adempimenti per la prosecuzione del giudizio (comunicazioni e notifiche), rinviando alla fase successiva la decisione sul merito.

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato si svolge in due fasi: la Corte verifica anzitutto l’ammissibilità, cioè la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi; solo dopo, eventualmente, decide nel merito.

Domande e risposte

L’ammissibilità significa che il Tribunale ha già ragione?

No. L’ammissibilità riguarda solo la sussistenza dei presupposti del conflitto: il merito sarà deciso in una fase successiva.

Chi può sollevare un conflitto tra poteri?

Gli organi dello Stato competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono; qui un’autorità giurisdizionale nei confronti di un ramo del Parlamento.

Cosa succede ora?

Il giudizio prosegue: il ricorso e l’ordinanza vengono comunicati e notificati, e la Corte deciderà nel merito in un secondo momento.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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