Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 155 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una disposizione di variazione di bilancio della Regione Siciliana e inammissibili altre questioni connesse.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato vari commi degli artt. 13 e 20 della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16, di variazione del bilancio di previsione 2022-2024 e modifica di precedenti leggi regionali. Le censure riguardavano scelte contabili e organizzative ritenute in contrasto con i principi di equilibrio di bilancio e con il riparto di competenze. Si tratta della stessa legge regionale già oggetto di altre pronunce dello stesso periodo: il contenzioso sulle manovre siciliane è stato infatti articolato in più decisioni. Per i conti della Regione la posta in gioco era la legittimità di singole poste di bilancio. La Corte, riservando ad altre pronunce le ulteriori questioni, ha annullato la disposizione in contrasto con la Costituzione e dichiarato inammissibili altre censure.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati vari commi degli artt. 13 e 20 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, in riferimento agli artt. 81 e 117 della Costituzione, sotto i profili dell’equilibrio di bilancio e del coordinamento della finanza pubblica. La questione era stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte, riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 92, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022 e inammissibili altre questioni connesse.
Il principio
Le variazioni di bilancio regionali devono rispettare l’equilibrio di bilancio e il coordinamento della finanza pubblica: la singola disposizione che li violi è illegittima, mentre le censure non adeguatamente impostate sono inammissibili.
Domande e risposte
Perché la stessa legge siciliana è oggetto di più sentenze?
Perché il ricorso statale conteneva numerose censure, trattate dalla Corte in più pronunce successive per ragioni di organizzazione del giudizio.
Cosa garantisce l’art. 81 della Costituzione?
L’equilibrio tra entrate e spese del bilancio e l’obbligo di copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove spese.
Cosa cambia per la Regione?
La disposizione annullata cessa di avere efficacia; le parti dichiarate inammissibili e quelle non decise seguono il loro corso.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — equilibrio di bilancio e copertura finanziaria, parametro centrale.
- Art. 117 della Costituzione — coordinamento della finanza pubblica e riparto di competenze.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.