Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 155 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una disposizione di variazione di bilancio della Regione Siciliana e inammissibili altre questioni connesse.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato vari commi degli artt. 13 e 20 della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16, di variazione del bilancio di previsione 2022-2024 e modifica di precedenti leggi regionali. Le censure riguardavano scelte contabili e organizzative ritenute in contrasto con i principi di equilibrio di bilancio e con il riparto di competenze. Si tratta della stessa legge regionale già oggetto di altre pronunce dello stesso periodo: il contenzioso sulle manovre siciliane è stato infatti articolato in più decisioni. Per i conti della Regione la posta in gioco era la legittimità di singole poste di bilancio. La Corte, riservando ad altre pronunce le ulteriori questioni, ha annullato la disposizione in contrasto con la Costituzione e dichiarato inammissibili altre censure.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati vari commi degli artt. 13 e 20 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, in riferimento agli artt. 81 e 117 della Costituzione, sotto i profili dell’equilibrio di bilancio e del coordinamento della finanza pubblica. La questione era stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte, riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 92, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022 e inammissibili altre questioni connesse.

Il principio

Le variazioni di bilancio regionali devono rispettare l’equilibrio di bilancio e il coordinamento della finanza pubblica: la singola disposizione che li violi è illegittima, mentre le censure non adeguatamente impostate sono inammissibili.

Domande e risposte

Perché la stessa legge siciliana è oggetto di più sentenze?

Perché il ricorso statale conteneva numerose censure, trattate dalla Corte in più pronunce successive per ragioni di organizzazione del giudizio.

Cosa garantisce l’art. 81 della Costituzione?

L’equilibrio tra entrate e spese del bilancio e l’obbligo di copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove spese.

Cosa cambia per la Regione?

La disposizione annullata cessa di avere efficacia; le parti dichiarate inammissibili e quelle non decise seguono il loro corso.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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