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Con la sentenza n. 156 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’obbligo vaccinale anti COVID-19 per il personale sanitario e sulla conseguente sospensione dall’esercizio della professione.
Di cosa si tratta
Era in discussione l’art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (poi modificato e convertito in legge), che aveva introdotto l’obbligo di vaccinazione anti SARS-CoV-2 per il personale sanitario, prevedendo, in caso di inadempimento, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie. I giudici rimettenti dubitavano della compatibilità di questa disciplina con i principi costituzionali in materia di salute, libertà di autodeterminazione, lavoro e ragionevolezza. Si tratta di uno dei temi più discussi della fase pandemica: il bilanciamento tra la libertà individuale di scelta sul trattamento sanitario e la tutela della salute collettiva, in particolare dei pazienti che entrano in contatto con gli operatori sanitari. La Corte ha esaminato le numerose censure ma ha riscontrato profili che ne hanno determinato l’inammissibilità.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021 (come modificato), nella parte in cui prevedeva l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e, in caso di inadempimento, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, in riferimento a più parametri costituzionali (tra gli altri artt. 3, 4, 32, 33, 34 e 97 Cost.). Le questioni erano state sollevate in via incidentale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative all’obbligo vaccinale del personale sanitario e alla conseguente sospensione, senza pronunciarsi sul merito della disciplina.
Il principio
Le scelte sul bilanciamento tra autodeterminazione individuale e tutela della salute collettiva, nella disciplina degli obblighi vaccinali, rientrano ampiamente nella discrezionalità del legislatore; le relative questioni, se non correttamente impostate, sono inammissibili.
Domande e risposte
L’obbligo vaccinale per i sanitari è stato annullato?
No. La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, senza decidere nel merito: la disciplina impugnata non è stata annullata.
Su quali principi si fondava il dubbio di costituzionalità?
In particolare sul diritto alla salute e all’autodeterminazione (art. 32), sul diritto al lavoro (art. 4) e sui principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3).
Cosa dice l’art. 32 della Costituzione sui trattamenti sanitari?
Tutela la salute come diritto e interesse della collettività e stabilisce che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, nel rispetto della persona.
Norme collegate
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute e disciplina dei trattamenti sanitari obbligatori, parametro centrale.
- Art. 4 della Costituzione — diritto al lavoro, inciso dalla sospensione dall’esercizio della professione.
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri invocati.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.