Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 117/2023 – Giornata della memoria del terremoto di Messina: ricorso rinunciato

    Con l’ordinanza n. 117/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sulla legge della Regione Siciliana che istituiva la giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908, dopo che la Regione aveva modificato la legge e lo Stato aveva rinunciato al ricorso.

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana aveva istituito, con la legge n. 6 del 2022, una giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908, da celebrare ogni 28 dicembre. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge non per il suo contenuto commemorativo, ma per una ragione contabile: la legge non quantificava, neppure in via presuntiva, gli oneri finanziari a carico della Regione né indicava le risorse per farvi fronte, in possibile contrasto con l’obbligo di copertura delle spese. Si trattava quindi di un caso che mostra come anche una legge dal contenuto simbolico debba rispettare le regole sui conti pubblici. Mentre il giudizio era pendente, la Regione ha modificato la disciplina in modo da superare i rilievi del Governo, che ha così rinunciato all’impugnazione. La vicenda illustra il meccanismo, frequente nei giudizi tra Stato e Regioni, in cui la modifica della legge regionale rende superflua la decisione nel merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge della Regione Siciliana n. 6 del 2022 in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, lamentando la mancata quantificazione degli oneri e l’assenza di indicazione delle risorse di copertura, in contrasto con le regole di contabilità pubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Nel corso del giudizio la Regione Siciliana aveva modificato la legge impugnata in senso satisfattivo rispetto alle osservazioni statali; il Presidente del Consiglio dei ministri aveva quindi rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata, facendo venir meno l’oggetto del contendere.

    Il principio

    Quando la Regione modifica la legge impugnata superando i rilievi dello Stato e quest’ultimo rinuncia al ricorso, viene meno la materia del contendere: il giudizio si chiude con la dichiarazione di estinzione del processo, senza decisione nel merito.

    Domande e risposte

    Che cosa significa che il processo è estinto?

    Significa che il giudizio si chiude senza che la Corte si pronunci sulla legittimità della legge, perché sono venute meno le ragioni della controversia: qui, la Regione ha corretto la legge e lo Stato ha ritirato il ricorso.

    La giornata della memoria del terremoto resta in vigore?

    La pronuncia non cancella la celebrazione: riguarda solo il profilo contabile sollevato dal Governo, superato dalle modifiche regionali. Resta la disciplina come risultante dalle correzioni adottate dalla Regione.

    Anche le leggi simboliche devono prevedere la copertura finanziaria?

    Sì, se comportano oneri a carico dell’ente. Anche una legge dal contenuto commemorativo deve quantificare le spese e indicarne la copertura, altrimenti può essere censurata per violazione delle regole di bilancio.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 118/2023 – Debito fuori bilancio per servizi Fastweb e copertura su un esercizio gia chiuso

    Con la sentenza n. 118/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Molise n. 15 del 2022, che riconosceva un debito fuori bilancio per servizi di fonia e connettività, perché ne individuava la copertura su un esercizio finanziario ormai concluso, in violazione del principio di annualità del bilancio.

    Di cosa si tratta

    Quando una Regione deve pagare una spesa che non aveva regolarmente previsto, un cosiddetto debito fuori bilancio, deve approvare una legge che ne riconosca la legittimità e ne indichi la copertura finanziaria nel rispetto delle regole contabili. La Regione Molise, con la legge n. 15 del 2022, aveva riconosciuto un debito derivante da servizi di fonia e connettività resi da Fastweb nel 2020, finanziandolo con risorse dell’esercizio 2021, già concluso al momento dell’approvazione. Il principio di annualità impone invece che la spesa sia imputata all’esercizio in cui il debito viene riconosciuto. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato quella legge proprio perché ancorava la copertura a un anno ormai chiuso. La posta in gioco era la corretta tenuta dei conti regionali e la garanzia che ogni spesa trovi una copertura reale e attuale, non figurativa su risorse di un esercizio passato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Molise n. 15 del 2022 per contrasto con gli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, quest’ultimo in relazione al principio di annualità del bilancio fissato dal d.lgs. n. 118 del 2011, secondo cui la spesa va impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge regionale. Individuare la copertura del debito su risorse di un esercizio ormai decorso viola il principio di annualità e l’obbligo costituzionale di garantire una copertura finanziaria effettiva alle spese riconosciute.

    Il principio

    Il debito fuori bilancio deve essere finanziato con risorse imputate all’esercizio in cui viene riconosciuto: collocare la copertura su un’annualità già conclusa contrasta con il principio di annualità del bilancio e con l’obbligo costituzionale di copertura delle spese.

    Domande e risposte

    Perché non si può usare un esercizio già chiuso per pagare un debito?

    Perché il principio di annualità impone che la spesa sia impegnata nell’anno in cui il debito viene riconosciuto. Usare risorse di un esercizio passato rende la copertura solo apparente e altera la rappresentazione dei conti.

    Il credito di Fastweb resta dovuto?

    Sì. La sentenza colpisce la legge che riconosceva il debito con copertura errata, non l’esistenza del credito. La Regione dovrà riconoscerlo nuovamente con una copertura corretta.

    Che differenza c’è con altre sentenze sul Molise dello stesso periodo?

    La Corte ha deciso più ricorsi analoghi contro leggi molisane sui debiti fuori bilancio: ciascuno riguarda un diverso debito e una diversa legge, ma tutti condividono il vizio della copertura non rispettosa dell’annualità del bilancio.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 165/2023 – Variazioni di bilancio della Regione Siciliana e copertura della spesa

    Con la sentenza n. 165 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima nella sua interezza una legge di variazione di bilancio della Regione Siciliana, per violazione dell’obbligo costituzionale di copertura della spesa.

    Di cosa si tratta

    L’art. 81 della Costituzione impone l’equilibrio di bilancio e l’obbligo di copertura della spesa: ogni legge che comporta nuove o maggiori spese deve indicare con quali risorse vi si farà fronte. È una garanzia fondamentale della sostenibilità dei conti pubblici, valida anche per le Regioni. La Regione Siciliana aveva approvato, alla fine del 2020, una legge di variazione del bilancio di previsione, contenente misure eterogenee, tra cui interventi in materia di stabilizzazione del personale precario. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intera legge davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che gli oneri previsti non fossero adeguatamente coperti, in violazione dell’obbligo di copertura della spesa. La Corte è stata chiamata a verificare se la legge regionale rispettasse i vincoli costituzionali di finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intera legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2020, n. 33 (variazioni al bilancio di previsione e modifiche in materia di stabilizzazione del personale precario), in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, per violazione dell’obbligo di copertura della spesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Siciliana n. 33 del 2020. La legge, comportando oneri privi di adeguata copertura, contrasta con l’obbligo di copertura della spesa: viene quindi rimossa nella sua interezza.

    Il principio

    Anche le leggi regionali di bilancio devono rispettare l’obbligo costituzionale di copertura della spesa: una legge che disponga oneri senza indicarne i mezzi di copertura è illegittima, eventualmente nella sua interezza.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’obbligo di copertura della spesa?

    È il principio dell’art. 81, terzo comma, Cost. per cui ogni legge che comporta nuove o maggiori spese deve indicare con quali risorse vi si provvede.

    Perché è stata annullata l’intera legge?

    Perché il vizio di copertura riguardava la legge nel suo complesso, comportando l’illegittimità dell’intero provvedimento e non di singole disposizioni.

    Vale anche per le Regioni a statuto speciale?

    Sì. L’obbligo di copertura della spesa dell’art. 81 Cost. si applica anche alle Regioni a statuto speciale come la Sicilia.

    Cosa accade alle misure previste, come le stabilizzazioni?

    Venuta meno la legge, anche le misure in essa contenute perdono il fondamento normativo, salvo un nuovo intervento regionale conforme ai vincoli di bilancio.

    Norme collegate

    • Art. 81 della Costituzione – equilibrio di bilancio e obbligo di copertura della spesa, parametro unico della decisione.
    • Legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2020, n. 33 (testo su Normattiva).
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  • Corte cost. n. 166/2023 – Dispensa del magistrato onorario e limiti della delega

    Con la sentenza n. 166 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, per eccesso di delega, la norma sulla dispensa del magistrato onorario, riscrivendone il testo per limitarla ai casi di infermità definitiva o di impedimenti prolungati.

    Di cosa si tratta

    Quando il Parlamento delega il Governo a riformare una materia, fissa principi e criteri direttivi che il Governo deve rispettare: se il decreto delegato va oltre, viola l’art. 76 della Costituzione (eccesso di delega). La riforma della magistratura onoraria del 2017 (d.lgs. n. 116 del 2017) ha disciplinato, tra l’altro, la “dispensa” del magistrato onorario, cioè la cessazione dall’incarico. La norma censurata prevedeva la dispensa, anche d’ufficio, per “impedimenti di durata superiore a sei mesi”, in modo generico. Il TAR del Lazio ha ritenuto che il Governo, formulando così la disposizione, avesse ecceduto i limiti della delega ricevuta dal Parlamento, e ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale in riferimento all’art. 76 Cost. In gioco era il rispetto del confine tra ciò che il Parlamento aveva delegato e ciò che il Governo aveva effettivamente disposto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR del Lazio ha impugnato l’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 116 del 2017 (riforma della magistratura onoraria), in riferimento all’art. 76 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva la dispensa del magistrato onorario per impedimenti di durata superiore a sei mesi, in asserito contrasto con i principi e criteri direttivi della legge delega.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 116 del 2017, nella parte in cui prevedeva che «il magistrato onorario è dispensato, anche d’ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi» anziché «per infermità che impedisce in modo definitivo l’esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi». La norma viene così ricondotta entro i limiti della delega.

    Il principio

    Il legislatore delegato deve rispettare i principi e criteri direttivi della legge delega: la disposizione che ecceda quei limiti è illegittima per violazione dell’art. 76 Cost. e va ricondotta al perimetro della delega.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’eccesso di delega?

    È il vizio del decreto legislativo che va oltre i principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega, in violazione dell’art. 76 della Costituzione.

    Cosa cambia per la dispensa del magistrato onorario?

    La dispensa è ora riferita all’infermità che impedisce in modo definitivo l’esercizio delle funzioni o ad altri impedimenti di durata superiore a sei mesi, secondo il testo riscritto dalla Corte.

    Chi è il magistrato onorario?

    È chi esercita funzioni giudiziarie a titolo onorario (come i giudici di pace), senza far parte della magistratura professionale di ruolo.

    Perché ha deciso il TAR e non un giudice ordinario?

    Perché la controversia riguardava un atto amministrativo relativo allo status del magistrato onorario, di competenza del giudice amministrativo.

    Norme collegate

    • Art. 76 della Costituzione – limiti della delega legislativa, parametro della questione.
    • Art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (riforma della magistratura onoraria) (testo su Normattiva).
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  • Corte cost. n. 167/2023 – Amministratore di sostegno e anticipo delle spese dell’ausiliario

    Con la sentenza n. 167 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che non prevedeva l’anticipo da parte dell’erario delle spese dell’ausiliario nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero.

    Di cosa si tratta

    L’amministratore di sostegno è la figura che assiste chi, per un’infermità o una menomazione, non riesce a provvedere ai propri interessi, senza privarlo totalmente della capacità come avverrebbe con l’interdizione. Il procedimento per nominarlo può essere avviato anche dal pubblico ministero, a tutela della persona fragile. In questi procedimenti può essere necessario l’intervento di un ausiliario del magistrato (ad esempio un consulente). La norma sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002) prevedeva l’anticipo da parte dell’erario degli onorari dell’ausiliario nei procedimenti di interdizione e inabilitazione promossi dal pubblico ministero, ma non in quello di nomina dell’amministratore di sostegno. Il Giudice tutelare di Macerata ha ritenuto irragionevole questa disparità, che penalizzava proprio lo strumento più rispettoso della persona, e ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice tutelare del Tribunale di Macerata ha impugnato l’art. 145, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico spese di giustizia), in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 24, 35, primo comma, e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva l’anticipo da parte dell’erario delle spettanze dell’ausiliario anche nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 145, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, anche nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero, le spettanze dell’ausiliario del magistrato siano anticipate dall’erario. In via consequenziale ha esteso la pronuncia anche al comma 2 del medesimo articolo, riferito ai soli procedimenti di interdizione e inabilitazione.

    Il principio

    Non vi è ragione di trattare diversamente, quanto all’anticipo delle spese dell’ausiliario, il procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno rispetto a quelli di interdizione e inabilitazione: la disparità penalizzava lo strumento più rispettoso della persona ed era irragionevole.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’amministratore di sostegno?

    È la figura che assiste chi non riesce a provvedere ai propri interessi, con misure su misura e meno invasive rispetto all’interdizione o all’inabilitazione.

    Cosa cambia con questa sentenza?

    Anche nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero le spese dell’ausiliario del magistrato sono ora anticipate dall’erario.

    Che cos’è una dichiarazione di illegittimità “in via consequenziale”?

    È l’estensione dell’illegittimità ad altre disposizioni strettamente collegate, qui il comma 2 dell’art. 145, per coerenza con la pronuncia principale.

    Perché la disparità era incostituzionale?

    Perché escludere l’anticipo proprio nel procedimento più rispettoso della persona, a differenza di interdizione e inabilitazione, era irragionevole e privo di giustificazione.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza, violato dalla disparità tra i procedimenti.
    • Art. 1 della Costituzione – riferimento al fondamento lavoristico tra i parametri invocati.
    • Art. 145 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico spese di giustizia) (testo su Normattiva).
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  • Corte cost. n. 168/2023 – Procura alle liti e dubbi sulla capacità della parte

    Con la sentenza n. 168 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sugli articoli del codice di procedura civile che non prevedono poteri specifici del giudice quando sospetti che la parte abbia conferito la procura in stato di incapacità.

    Di cosa si tratta

    Per stare in giudizio, la parte deve conferire al difensore la “procura alle liti”. Gli artt. 75 e 300 del codice di procedura civile disciplinano la capacità di stare in giudizio e gli effetti di eventi come la perdita di capacità della parte. Il Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, in una controversia con l’INPS, ha dubitato che la disciplina fosse incompleta: a suo avviso il giudice, quando abbia seri e fondati dubbi che la parte abbia conferito la procura in una condizione di incapacità naturale (cioè di temporanea incapacità di intendere e volere), non disporrebbe di strumenti adeguati per accertarlo e tutelare quella persona. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, invocando il diritto di difesa, la tutela della salute, il giusto processo e gli obblighi internazionali sui diritti delle persone con disabilità. La Corte è stata chiamata a verificare se l’ordinamento offra già una tutela sufficiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Padova ha impugnato gli artt. 75, commi primo e secondo, e 300 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione alla CEDU e alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità), nella parte in cui non consentirebbero al giudice di intervenire di fronte a seri dubbi sulla capacità della parte al momento del conferimento della procura.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La disciplina degli artt. 75 e 300 cod. proc. civ. non viola i parametri costituzionali e convenzionali invocati: l’ordinamento offre già strumenti per tutelare la parte di cui si dubiti la capacità, sicché la norma resta valida.

    Il principio

    Il sistema processuale civile consente già di tutelare la parte che possa aver conferito la procura in stato di incapacità: non è quindi costituzionalmente necessario aggiungere i poteri specifici invocati dal giudice rimettente.

    Domande e risposte

    Che cos’è la procura alle liti?

    È l’atto con cui la parte conferisce al difensore il potere di rappresentarla in giudizio; presuppone la capacità della parte di compiere validamente quell’atto.

    Che cos’è l’incapacità naturale?

    È la condizione di chi, pur non interdetto, al momento dell’atto era incapace di intendere e di volere, anche solo temporaneamente.

    Cosa ha deciso la Corte?

    Che la disciplina vigente non è incostituzionale, perché l’ordinamento offre già strumenti per tutelare la parte di cui si dubiti la capacità.

    Sono state considerate le convenzioni sulla disabilità?

    Sì: il giudice aveva invocato anche la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ma la Corte ha ritenuto le questioni non fondate.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 169/2023 – Revoca delle prestazioni previdenziali da reato e irretroattività

    Con la sentenza n. 169 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla norma che prevede la revoca, senza effetto retroattivo, delle prestazioni previdenziali ottenute in connessione con un reato.

    Di cosa si tratta

    Una disposizione della riforma del mercato del lavoro del 2012 (legge n. 92 del 2012) prevede la revoca di prestazioni previdenziali quando emerga un loro collegamento con un reato. La revoca opera con effetto non retroattivo, cioè incide sulle prestazioni future. In una controversia tra il tutore di un beneficiario e l’INPS, il Tribunale di Palermo ha dubitato che questa revoca avesse natura sostanzialmente sanzionatoria e dovesse quindi sottostare alle garanzie previste per le sanzioni penali, in particolare al principio di legalità e irretroattività ricavabile anche dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, invocando il principio di legalità penale e i vincoli derivanti dalle fonti europee. In gioco era la qualificazione di quella revoca: misura amministrativa o vera e propria sanzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, ha impugnato l’art. 2, comma 61, della legge n. 92 del 2012, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo), nella parte in cui prevede la revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni previdenziali connesse a un reato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La revoca delle prestazioni previdenziali connesse a un reato, operante senza effetto retroattivo, non viola il principio di legalità penale né i vincoli derivanti dalla CEDU: la norma resta quindi valida.

    Il principio

    La revoca delle prestazioni previdenziali collegate a un reato, con effetti solo per il futuro, non ha natura di sanzione penale tale da imporre le relative garanzie: rientra nelle scelte del legislatore in materia previdenziale e di legalità della spesa pubblica.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede la norma censurata?

    La revoca delle prestazioni previdenziali quando emerga un loro collegamento con un reato, con effetto non retroattivo, cioè per il futuro.

    Perché si discuteva del principio di irretroattività?

    Perché, se la revoca fosse stata una sanzione penale, avrebbe dovuto rispettare il principio di legalità e irretroattività; la Corte ha però escluso questa natura.

    La revoca incide sulle prestazioni già percepite?

    La norma opera senza effetto retroattivo: la revoca riguarda le prestazioni future, non quelle già legittimamente erogate prima.

    Cosa c’entra la Convenzione europea?

    L’art. 7 CEDU sancisce la legalità in materia penale; il giudice lo invocava ritenendo la revoca una sanzione, ma la Corte ha respinto la censura.

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  • Corte cost. n. 170/2023 – Corrispondenza del parlamentare e sequestro di messaggi

    Con la sentenza n. 170 del 2023 la Corte costituzionale ha accolto in parte il conflitto sollevato dal Senato, dichiarando che la Procura di Firenze non poteva acquisire, senza autorizzazione, messaggi WhatsApp e email riguardanti un senatore.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68 della Costituzione, oltre all’insindacabilità delle opinioni, prevede particolari garanzie per i parlamentari: per acquisire la loro corrispondenza occorre, di regola, la previa autorizzazione della Camera di appartenenza. Questa tutela serve a proteggere la libertà e la riservatezza delle comunicazioni del parlamentare da indebite ingerenze. Nel caso, la Procura di Firenze, nell’ambito di un procedimento penale, aveva acquisito messaggi di testo scambiati tramite WhatsApp e alcune email riguardanti un senatore in carica, senza chiedere l’autorizzazione al Senato. Il Senato ha promosso un conflitto di attribuzione, sostenendo che quell’acquisizione, in assenza di autorizzazione, avesse violato le garanzie costituzionali del parlamentare. La Corte è stata chiamata a stabilire se i messaggi elettronici rientrino nella nozione di “corrispondenza” protetta e se la Procura potesse acquisirli senza il via libera del Senato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si tratta di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Il Senato ha contestato l’acquisizione, da parte della Procura di Firenze, di corrispondenza (messaggi WhatsApp ed email) riguardante un senatore, avvenuta senza la previa autorizzazione prevista dall’art. 68, terzo comma, della Costituzione, anche in relazione all’art. 15 Cost. sulla libertà e segretezza della corrispondenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava alla Procura della Repubblica di Firenze acquisire, senza previa autorizzazione del Senato, la corrispondenza riguardante il senatore (messaggi WhatsApp ed email indicati negli atti) e ha annullato, per l’effetto, il relativo sequestro nei termini precisati. La pronuncia riconosce così la tutela costituzionale anche alla corrispondenza elettronica del parlamentare.

    Il principio

    La corrispondenza del parlamentare protetta dall’art. 68 Cost. comprende anche i messaggi e le email scambiati con strumenti elettronici: per acquisirli occorre la previa autorizzazione della Camera di appartenenza, a tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni.

    Domande e risposte

    I messaggi WhatsApp sono “corrispondenza” tutelata?

    Sì. La Corte ha ricondotto i messaggi di testo e le email scambiati dal parlamentare alla nozione di corrispondenza protetta dall’art. 15 e dall’art. 68 Cost.

    Cosa serviva per acquisirli?

    La previa autorizzazione del Senato: in mancanza, la Corte ha ritenuto che la Procura non potesse acquisire quei messaggi.

    Cosa significa che il sequestro è stato annullato?

    Significa che gli atti di acquisizione compiuti senza autorizzazione sono privi di effetto nei limiti indicati dalla Corte.

    Questa tutela vale per tutti i cittadini?

    La libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.) tutela tutti; per i parlamentari l’art. 68 Cost. aggiunge la garanzia dell’autorizzazione della Camera per l’acquisizione della corrispondenza.

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  • Corte cost. n. 171/2023 – Obbligo vaccinale e rinvio alla circolare ministeriale

    Con la sentenza n. 171 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’obbligo vaccinale anti COVID-19, sollevate perché la disciplina di dettaglio era affidata a una circolare del Ministero della salute.

    Di cosa si tratta

    Durante l’emergenza COVID-19, la legge ha imposto l’obbligo di vaccinazione per varie categorie. La regola generale era fissata dalla legge, ma alcuni aspetti applicativi (ad esempio le modalità e i casi di esenzione o differimento) erano demandati a una circolare del Ministero della salute, cioè a un atto amministrativo. Il Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, ha dubitato della legittimità di questo meccanismo: affidare a una circolare la disciplina di profili che incidono su un trattamento sanitario obbligatorio poteva contrastare con il principio per cui le prestazioni imposte e i limiti alla libertà personale devono fondarsi sulla legge. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, invocando la riserva di legge in materia di prestazioni imposte e la tutela della salute. La Corte, però, non ha esaminato il merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Padova ha impugnato l’art. 4, commi 1 e 5, del d.l. n. 44 del 2021 (come convertito e successivamente modificato), in riferimento agli artt. 23 e 32 della Costituzione, nella parte in cui affidava a una circolare del Ministero della salute la disciplina di aspetti dell’obbligo vaccinale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La pronuncia non entra nel merito: la Corte ha riscontrato ostacoli processuali che le hanno impedito di valutare se il rinvio alla circolare violasse la Costituzione, lasciando in vigore la disposizione.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale, anche quando riguardano la fonte cui è affidata la disciplina di dettaglio di un obbligo, devono essere prospettate in modo da consentire l’esame nel merito; in mancanza dei presupposti la Corte si arresta all’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Che cos’è la riserva di legge dell’art. 23 Cost.?

    È il principio per cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge: il giudice riteneva che il rinvio alla circolare lo violasse.

    La Corte ha detto che il rinvio alla circolare era legittimo?

    No. Dichiarando inammissibili le questioni, non si è pronunciata sul merito: non ha affermato né la legittimità né l’illegittimità del meccanismo.

    Che cos’è una circolare ministeriale?

    È un atto amministrativo con cui un Ministero fornisce indicazioni applicative; non ha il rango della legge, da cui il dubbio sollevato dal giudice.

    La disciplina emergenziale è ancora in vigore?

    La sentenza riguarda la disciplina dell’epoca; molte misure anti COVID-19 sono nel frattempo cessate per il superamento dell’emergenza.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 172/2023 – Incompatibilità del giudice nell’incidente di esecuzione

    Con la sentenza n. 172 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 34 del codice di procedura penale, che non prevede l’incompatibilità del giudice del merito a decidere il successivo incidente di esecuzione.

    Di cosa si tratta

    L’imparzialità del giudice è una garanzia fondamentale del processo: chi giudica non deve aver già preso posizione sulla stessa vicenda in una fase precedente. L’art. 34 del codice di procedura penale elenca i casi di “incompatibilità” che impediscono allo stesso giudice di occuparsi di fasi diverse del procedimento. L’incidente di esecuzione è il procedimento con cui, dopo una condanna definitiva, si risolvono questioni relative all’esecuzione della pena. Il Giudice per le indagini preliminari di Macerata ha dubitato che fosse incostituzionale la mancata previsione, tra le cause di incompatibilità, del caso del giudice che, avendo emesso la decisione di merito, sia poi chiamato a decidere un incidente di esecuzione che contesti proprio la correttezza di quella decisione. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, invocando l’uguaglianza e il principio del giudice imparziale del giusto processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata ha impugnato l’art. 34 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice che ha emesso la pronuncia di merito a decidere il successivo incidente di esecuzione che contesti la correttezza di tale decisione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La mancata previsione di quella specifica incompatibilità non viola gli artt. 3 e 111 Cost.: la disciplina dell’art. 34 cod. proc. pen. resta quindi valida.

    Il principio

    L’imparzialità del giudice è tutelata dalle cause di incompatibilità tipizzate dalla legge e da altri strumenti; non è costituzionalmente necessario aggiungere l’incompatibilità del giudice del merito a decidere il successivo incidente di esecuzione.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’incidente di esecuzione?

    È il procedimento che, dopo una condanna definitiva, risolve questioni sull’esecuzione della pena (ad esempio sul titolo o sul calcolo della pena da scontare).

    Perché si parla di incompatibilità del giudice?

    Per garantire l’imparzialità: in certi casi chi ha già giudicato una fase non può occuparsi di un’altra; l’art. 34 cod. proc. pen. elenca questi casi.

    Cosa ha deciso la Corte?

    Che non è incostituzionale la mancata previsione dell’incompatibilità del giudice del merito a decidere l’incidente di esecuzione che contesti la sua decisione.

    L’imparzialità resta comunque garantita?

    Sì: l’ordinamento dispone di altri strumenti, oltre alle incompatibilità tipizzate, per assicurare che il giudice sia e appaia imparziale.

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  • Corte cost. n. 173/2023 – Energia idroelettrica gratuita e conflitto Trento-Veneto

    Con la sentenza n. 173 del 2023 la Corte costituzionale ha deciso il conflitto di attribuzione tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione Veneto sull’obbligo di fornitura gratuita di energia idroelettrica, dichiarandone inammissibile una parte.

    Di cosa si tratta

    Le concessioni di “grandi derivazioni” idroelettriche permettono di sfruttare l’acqua dei fiumi per produrre energia. La legge prevede che i concessionari forniscano gratuitamente una quota di energia all’ente territoriale interessato. Quando un bacino idrografico interessa più territori – qui la Provincia autonoma di Trento e la Regione Veneto – può sorgere un contrasto su quale ente possa imporre quell’obbligo e su quali concessioni. Con una delibera della Giunta del 2022, la Regione Veneto aveva individuato alcune concessioni soggette alla fornitura gratuita di energia in attuazione di una propria legge regionale. La Provincia autonoma di Trento ha promosso un conflitto di attribuzione tra enti, sostenendo che la Regione Veneto avesse invaso le proprie competenze applicando la fornitura gratuita a concessioni che riteneva di propria spettanza. La Corte è stata chiamata a stabilire i confini delle rispettive attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si tratta di un conflitto di attribuzione tra enti. La Provincia autonoma di Trento ha contestato la delibera della Giunta della Regione Veneto n. 1499 del 2022 sull’obbligo di fornitura gratuita di energia, in relazione al riparto di competenze in materia di concessioni idroelettriche (artt. 116, 117 e 120 della Costituzione e statuto speciale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato in parte inammissibile il conflitto promosso dalla Provincia autonoma di Trento, segnatamente in relazione al primo elenco dell’Allegato B alla delibera della Giunta veneta, nella parte relativa a una specifica concessione. La pronuncia definisce così i limiti del conflitto secondo le rispettive competenze.

    Il principio

    Nei conflitti di attribuzione tra enti su risorse condivise come l’energia idroelettrica, la Corte verifica se l’ente abbia agito nell’ambito delle proprie competenze; le censure prive dei presupposti sono dichiarate inammissibili.

    Domande e risposte

    Che cos’è la fornitura gratuita di energia idroelettrica?

    È l’obbligo, posto a carico dei concessionari di grandi derivazioni, di cedere gratuitamente una quota dell’energia prodotta all’ente territoriale, come forma di compensazione.

    Perché Trento e Veneto erano in conflitto?

    Perché entrambe rivendicavano competenze su determinate concessioni idroelettriche: la Provincia di Trento contestava che il Veneto applicasse la fornitura gratuita a concessioni che riteneva proprie.

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È lo strumento con cui Stato, Regioni e Province autonome chiedono alla Corte di stabilire a chi spetti un determinato potere, quando uno ritiene che un altro lo abbia invaso.

    Cosa significa che il conflitto è in parte inammissibile?

    Significa che, per alcune censure, mancavano i presupposti perché la Corte le esaminasse nel merito.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 174/2023 – Pubblicità lungo le strade e codice della strada

    Con la sentenza n. 174 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 23 del codice della strada in materia di cartelli e impianti pubblicitari lungo le strade.

    Di cosa si tratta

    Il codice della strada disciplina la collocazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari lungo le strade e in prossimità di esse, per evitare che distraggano i conducenti o compromettano la sicurezza della circolazione. L’art. 23 del codice (integrato dal regolamento di esecuzione) detta le condizioni e i limiti di questa pubblicità. Il Tribunale di Roma, in alcune controversie, ha dubitato della legittimità di tale disciplina, ritenendo che potesse incidere in modo irragionevole sulla libertà di manifestazione del pensiero attraverso la pubblicità, sulla libertà economica e sulla proprietà, oltre a presentare profili problematici quanto all’esercizio della delega legislativa. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale. La Corte, tuttavia, non è arrivata a esaminare il merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Roma ha impugnato l’art. 23, comma 2, del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), come integrato dal regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), in riferimento agli artt. 3, 21, 41, 42 e 76 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La pronuncia non entra nel merito: la Corte ha riscontrato ostacoli processuali che le hanno impedito di valutare se la disciplina sulla pubblicità stradale violi la Costituzione, lasciando in vigore la norma.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono essere prospettate in modo da consentirne l’esame nel merito; in assenza dei presupposti la Corte si arresta all’inammissibilità, senza pronunciarsi sulla conformità della norma alla Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 23 del codice della strada?

    Disciplina la collocazione di cartelli, insegne e mezzi pubblicitari lungo le strade, ponendo limiti a tutela della sicurezza della circolazione.

    Perché era richiamato l’art. 21 Cost.?

    Perché la pubblicità è una forma di manifestazione del pensiero; il giudice riteneva che i limiti potessero comprimerla, ma la Corte non ha esaminato il merito.

    La disciplina sulla pubblicità stradale resta valida?

    Sì. Non essendo stata dichiarata illegittima, la norma continua ad applicarsi.

    La questione può essere riproposta?

    Un’inammissibilità per vizi di prospettazione non preclude, in generale, la riproposizione della questione con una corretta impostazione.

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