Autore: Andrea Marton

  • Articolo 562 Codice di Procedura Civile: Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione

    Articolo 562 Codice di Procedura Civile: Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione

    Art. 562 c.p.c. – Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell’articolo 497, il giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di cui all’articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione.

    Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell’ordinanza.

  • Articolo 561 Codice di Procedura Civile: Pignoramento successivo

    Articolo 561 Codice di Procedura Civile: Pignoramento successivo

    Art. 561 c.p.c. – Pignoramento successivo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni e’ stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce.

    L’atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell’articolo 557 e’ depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo e’ compiuto anteriormente all’udienza prevista nell’articolo 563 secondo comma. In tal caso l’esecuzione si svolge in unico processo.

    Se il pignoramento successivo e’ compiuto dopo l’udienza di cui sopra, si applica l’articolo 524 ultimo comma.

  • Articolo 560 Codice di Procedura Civile: Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia

    Articolo 560 Codice di Procedura Civile: Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia

    Art. 560 c.p.c. – Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonché l’autorizzazione di cui al terzo comma o la

    sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest’ultimo caso l’ordinanza costituisce

    titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l’aggiudicazione deve essere sentito l’aggiudicatario ai sensi

    dell’articolo 485.

    Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’articolo 593.

    Il Giudice dell’esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell’immobile

    pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello

    stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando

    provvede all’aggiudicazione o all’assegnazione dell’immobile.

    Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche

    successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario o

    dell’assegnatario se questi non lo esentano.

    Il Giudice, con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’art. 569, stabilisce le modalità con cui il custode

    deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il

    custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione all’amministrazione e

    alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per

    conseguirne la disponibilità.

    Se il debitore dimostra di non avere altri mezzi di sostentamento, il giudice può anche concedergli un

    assegno alimentare sulle rendite nei limiti dello stretto necessario.

    Il giudice, con l’ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalità con cui il custode deve

    adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita.

    Il custode provvede all’amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni

    previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità.

  • Articolo 559 Codice di Procedura Civile: Custodia dei beni pignorati

    Articolo 559 Codice di Procedura Civile: Custodia dei beni pignorati

    Art. 559 c.p.c. – Custodia dei beni pignorati

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Col pignoramento il debitore e’ costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori compresi le

    pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

    Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell’esecuzione, sentito il

    debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare

    una persona diversa quando l’immobile non sia occupato dal debitore.

    Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui

    incombenti.

    Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi

    ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui

    è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia

    la persona incaricata delle dette operazioni o l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534.

    Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito è nominato custode altro soggetto.

    I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile.

  • Articolo 558 Codice di Procedura Civile: Limitazione dell’espropriazione

    Articolo 558 Codice di Procedura Civile: Limitazione dell’espropriazione

    Art. 558 c.p.c. – Limitazione dell’espropriazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell’esecuzione puo’ applicare il disposto dell’articolo 496, oppure puo’ sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati.

  • Articolo 557 Codice di Procedura Civile: Deposito dell’atto di pignoramento

    Articolo 557 Codice di Procedura Civile: Deposito dell’atto di pignoramento

    Art. 557 c.p.c. – Deposito dell’atto di pignoramento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del

    tribunale competente per l’esecuzione l’atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione

    restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

    Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro dieci giorni dal pignoramento e,

    nell’ipotesi di cui all’articolo 555 ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore

    dei registri immobiliari.

    Il cancelliere al momento del deposito dell’atto di pignoramento forma il fascicolo dell’esecuzione.

  • Articolo 556 Codice di Procedura Civile: Espropriazione di mobili insieme con immobili

    Articolo 556 Codice di Procedura Civile: Espropriazione di mobili insieme con immobili

    Art. 556 c.p.c. – Espropriazione di mobili insieme con immobili

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il creditore puo’ fare pignorare insieme coll’immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l’espropriazione avvenga unitariamente.

    In tal caso l’ufficiale giudiziario forma atti separati per l’immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.

  • Articolo 555 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento

    Articolo 555 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento

    Art. 555 c.p.c. – Forma del pignoramento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per la individuazione dell’immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492.

    Immediatamente dopo la notificazione l’ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell’atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive l’atto e gli restituisce una delle note.

    Le attivita’ previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l’ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra.

  • Articolo 554 Codice di Procedura Civile: Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato

    Articolo 554 Codice di Procedura Civile: Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato

    Art. 554 c.p.c. – Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il credito assegnato o venduto e’ garantito da pegno, il pretore dispone che la cosa data in pegno sia affidata all’assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti.

    Se il credito assegnato o venduto e’ garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l’atto di vendita va annotato nei libri fondiari.

  • Articolo 553 Codice di Procedura Civile: Assegnazione e vendita di crediti

    Articolo 553 Codice di Procedura Civile: Assegnazione e vendita di crediti

    Art. 553 c.p.c. – Assegnazione e vendita di crediti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il terzo si dichiara o e’ dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il pretore le assegna in pagamento, salvo esazione ai creditori concorrenti.

    Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedano d’accordo l’assegnazione, si applicano le regole richiamate nell’articolo precedente per la vendita di cose mobili.

    Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di cento lire di capitale per cinque lire di rendita.