Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 182/2022 – Indennità dei consiglieri regionali del Friuli-Venezia Giulia

    Con la sentenza n. 182 del 2022 la Corte costituzionale ha respinto le censure contro la legge del Friuli-Venezia Giulia che aveva ridotto il trattamento economico dei consiglieri e assessori regionali, dichiarando le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate.

    Di cosa si tratta

    I costi della politica e le indennità degli eletti sono da anni al centro del dibattito pubblico. Il Friuli-Venezia Giulia, con una legge del 2015, aveva inciso sul trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali e sul funzionamento dei gruppi consiliari. Alcuni interessati hanno contestato in giudizio la riduzione, sostenendo che ledesse i loro diritti, e il Tribunale di Trieste ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, invocando un numero molto ampio di parametri, costituzionali ed europei. Il nodo: fino a che punto una Regione può ridurre o rimodulare le indennità di chi ricopre cariche elettive, e quali tutele assistono chi vede modificato il proprio trattamento economico in corso di mandato? Il tema combina autonomia regionale, contenimento della spesa e tutela dell’affidamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. da 1 a 5 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 febbraio 2015, n. 2, con specifico riguardo all’art. 3 sul trattamento economico. Il Tribunale di Trieste invocava un ampio ventaglio di parametri — tra cui gli artt. 2, 3, 23, 42, 48, 51, 67 e 97 della Costituzione e l’art. 117, primo comma, in relazione alla CEDU e al diritto dell’Unione europea — lamentando soprattutto la lesione del legittimo affidamento dei titolari delle cariche.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni. Le censure relative a numerosi parametri sono state ritenute inammissibili; quelle scrutinate nel merito sono state respinte come non fondate. La riduzione del trattamento economico dei consiglieri e assessori regionali è quindi rimasta in vigore.

    Il principio

    La Regione può rimodulare e ridurre il trattamento economico dei propri consiglieri e assessori senza violare la Costituzione, purché la disciplina sia coerente e ragionevole: non sussiste un diritto intangibile alla conservazione dell’indennità nella misura originaria.

    Domande e risposte

    Un consigliere regionale può vedersi ridurre l’indennità?

    Sì. La Corte ha confermato che la Regione può intervenire sul trattamento economico degli eletti, nell’ambito della propria autonomia, senza che ciò leda di per sé i parametri costituzionali invocati.

    Perché molte censure sono state dichiarate inammissibili?

    Perché il giudice rimettente aveva evocato un numero molto ampio di parametri, spesso senza un’adeguata motivazione specifica per ciascuno: l’inammissibilità sanziona, tra l’altro, le censure generiche o non sufficientemente argomentate.

    Cosa significa «non fondata»?

    Significa che la Corte ha esaminato la questione nel merito e ha concluso che la norma non viola la Costituzione: la disposizione resta in vigore e pienamente valida.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 229/2022 – Toscana, “Piano casa” esteso ai capannoni commerciali e paesaggio

    Con la sentenza n. 229/2022 la Corte costituzionale ha salvato, nei limiti precisati in motivazione, l’estensione del “Piano casa” toscano agli immobili a destinazione commerciale, respingendo le censure del Governo sulla tutela del paesaggio.

    Di cosa si tratta

    Il “Piano casa” e l’insieme delle misure straordinarie con cui le Regioni, in passato, hanno consentito ampliamenti e interventi edilizi agevolati per rilanciare il settore delle costruzioni. La Toscana aveva esteso queste misure anche agli edifici a destinazione commerciale al dettaglio, oltre a quelli industriali e artigianali, prorogando i termini per presentare i titoli edilizi. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma, temendo che l’ampliamento mettesse a rischio la tutela del paesaggio, materia di competenza esclusiva statale, e violasse il principio di leale collaborazione, anche alla luce del Codice dei beni culturali e della Convenzione europea sul paesaggio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1 della legge della Regione Toscana n. 101 del 2020, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio e alla Convenzione europea sul paesaggio, nonche al principio di leale collaborazione. Il Governo lamentava la lesione della tutela del paesaggio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, e non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), in relazione alla normativa sui beni culturali e sul paesaggio e al principio di leale collaborazione.

    Il principio

    L’estensione delle misure straordinarie del Piano casa agli immobili commerciali e legittima quando viene interpretata in modo compatibile con la tutela del paesaggio garantita dallo Stato: la disciplina regionale va letta in conformita ai vincoli paesaggistici, che restano fermi.

    Domande e risposte

    Cosa significa “non fondate nei sensi di cui in motivazione”?

    Significa che la norma e salva, ma solo se interpretata nel modo indicato dalla Corte: in questo caso, in modo compatibile con la tutela del paesaggio e i vincoli statali.

    Il Piano casa puo derogare alla tutela del paesaggio?

    No. La Corte ha chiarito che le misure straordinarie devono comunque rispettare la tutela paesaggistica, di competenza statale, e i vincoli previsti dal Codice dei beni culturali.

    Riguarda anche i capannoni commerciali?

    Si. La novita censurata era proprio l’estensione delle misure agli edifici a destinazione commerciale al dettaglio, oltre a quelli industriali e artigianali.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 183/2022 – Indennità di licenziamento nelle piccole imprese e Jobs Act

    Con la sentenza n. 183 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’indennità ridotta per il licenziamento illegittimo nelle piccole imprese, prevista dal Jobs Act, senza decidere nel merito ma sollecitando un intervento del legislatore.

    Di cosa si tratta

    Il cosiddetto contratto a tutele crescenti (d.lgs. n. 23 del 2015, parte del Jobs Act) prevede che, in caso di licenziamento illegittimo, il lavoratore abbia diritto a un’indennità economica. Per le imprese più piccole — quelle che non superano i requisiti dimensionali dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (in genere quindici dipendenti) — tale indennità è dimezzata rispetto a quella prevista per le imprese maggiori. Il Tribunale di Roma, giudice del lavoro, ha dubitato che questo meccanismo, basato sul solo numero dei dipendenti, sia ragionevole e adeguato a tutelare chi perde il lavoro nelle piccole realtà. La questione tocca milioni di rapporti di lavoro: gran parte del tessuto produttivo italiano è fatto di piccole imprese, e il livello di protezione contro i licenziamenti illegittimi incide direttamente sulla sicurezza economica dei lavoratori.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, che dimezza l’indennità per il licenziamento illegittimo nelle imprese sotto soglia. Il Tribunale di Roma lamentava il contrasto con gli artt. 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea, per l’irragionevolezza del criterio puramente dimensionale e la tutela inadeguata del lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Pur riconoscendo la delicatezza del tema, ha ritenuto che spetti al legislatore ridefinire i criteri dell’indennità: non poteva sostituirsi alle scelte discrezionali del Parlamento attraverso una pronuncia che avrebbe richiesto soluzioni eterogenee e non costituzionalmente obbligate.

    Il principio

    Il criterio dimensionale per quantificare l’indennità da licenziamento illegittimo presenta profili di criticità, ma la sua riforma spetta al legislatore: la Corte, non potendo individuare una soluzione costituzionalmente obbligata, dichiara inammissibili le questioni e rivolge un monito al Parlamento.

    Domande e risposte

    Cosa significa che le questioni sono «inammissibili»?

    Significa che la Corte non entra nel merito: non dice se la norma sia legittima o illegittima. Qui l’inammissibilità deriva dal fatto che la materia richiede scelte discrezionali riservate al legislatore, che la Corte non può compiere al suo posto.

    L’indennità dimezzata per le piccole imprese resta in vigore?

    Sì. Non essendo stata dichiarata illegittima, la norma continua ad applicarsi. La Corte ha però segnalato le criticità del criterio fondato sul solo numero di dipendenti, invitando il legislatore a intervenire.

    Perché la Corte non ha corretto direttamente la norma?

    Perché non esisteva un’unica soluzione «obbligata» dalla Costituzione: rivedere i criteri dell’indennità comporta valutazioni di politica del lavoro e di bilancio che spettano al Parlamento, non al giudice costituzionale.

    Cosa cambia per chi lavora in una piccola impresa?

    Nell’immediato nulla: la disciplina resta quella vigente. Ma la pronuncia mette in chiaro che il sistema attuale è sotto osservazione e potrebbe essere modificato dal legislatore.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, parametro centrale delle censure sul criterio dimensionale.
    • Art. 4 della Costituzione — Riconosce il diritto al lavoro, evocato a tutela del lavoratore licenziato.
    • Art. 35 della Costituzione — Tutela il lavoro in tutte le sue forme, tra i parametri invocati dal giudice rimettente.
    • Art. 117 della Costituzione — Il primo comma vincola la legislazione al rispetto degli obblighi internazionali, qui in relazione alla Carta sociale europea.
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  • Corte cost. n. 228/2022 – Blocco dei pignoramenti contro le ASL della Calabria fino al 2025

    Con la sentenza n. 228/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che paralizzava fino al 31 dicembre 2025 le azioni esecutive e i pignoramenti dei creditori nei confronti degli enti sanitari della Regione Calabria.

    Di cosa si tratta

    I creditori di un ente pubblico che vantano un titolo esecutivo (ad esempio una sentenza di condanna al pagamento) possono agire per ottenere il pagamento anche attraverso il pignoramento. Per fronteggiare la grave situazione finanziaria della sanita calabrese, una norma statale del 2021 aveva sospeso fino al 31 dicembre 2025 le azioni esecutive e reso inefficaci i pignoramenti nei confronti delle Aziende sanitarie della Calabria. I Tribunali di Crotone e Cosenza, come giudici dell’esecuzione, e il TAR Calabria, come giudice dell’ottemperanza, si trovavano cosi a non poter dare seguito alle pretese di creditori muniti di titoli giudiziali. Hanno percio sollevato la questione: un blocco cosi lungo e generalizzato rischia di svuotare il diritto del creditore di vedere attuata una decisione del giudice.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 16-septies, comma 2, lettera g), del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito nella legge n. 215 del 2021, che disponeva la paralisi delle azioni esecutive e l’inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti sanitari della Calabria fino al 31 dicembre 2025. I giudici rimettenti lamentavano la lesione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale, anche nei confronti della pubblica amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 16-septies, comma 2, lettera g), del d.l. n. 146 del 2021, come convertito. Ha inoltre dichiarato inammissibile la costituzione di una societa intervenuta in uno dei giudizi.

    Il principio

    Un blocco generalizzato e prolungato delle azioni esecutive e dei pignoramenti contro gli enti pubblici sacrifica in modo eccessivo il diritto del creditore ad attuare in concreto un titolo giudiziale: la tutela degli equilibri finanziari non puo spingersi fino a vanificare la tutela giurisdizionale.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma colpita?

    Sospendeva fino al 31 dicembre 2025 le azioni esecutive e rendeva inefficaci i pignoramenti nei confronti delle Aziende sanitarie della Calabria, anche per i creditori muniti di sentenze di condanna.

    Perche e stata dichiarata illegittima?

    Perche un blocco cosi ampio e prolungato comprime in modo eccessivo il diritto del creditore di ottenere l’attuazione di un titolo giudiziale, lesivo della tutela giurisdizionale.

    I creditori delle ASL calabresi possono ora agire?

    Venuta meno la norma che li bloccava, riprende efficacia la possibilita di azioni esecutive secondo le regole ordinarie; restano ferme eventuali altre discipline applicabili.

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  • Corte cost. n. 184/2022 – Rendiconto regionale e poteri della Corte dei conti in Sicilia

    Con la sentenza n. 184 del 2022 la Corte costituzionale ha risolto un conflitto di attribuzione tra la Regione Siciliana e lo Stato, stabilendo che spettava alla Corte dei conti decidere sul rendiconto regionale, nonostante l’Assemblea siciliana lo avesse approvato con legge.

    Di cosa si tratta

    Ogni anno le Regioni devono rendere conto di come hanno gestito le risorse pubbliche: il rendiconto è sottoposto a una procedura di controllo — la «parificazione» — affidata alla Corte dei conti. In Sicilia è sorto un contrasto: dopo che le Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione avevano deciso sul rendiconto regionale 2019, la Regione ha sostenuto che, avendo nel frattempo l’Assemblea regionale approvato il rendiconto con una propria legge, alla Corte dei conti non spettava più pronunciarsi. La Regione ha quindi promosso un conflitto di attribuzione, chiedendo alla Corte costituzionale di dichiarare che il potere giurisdizionale non spettava allo Stato. La posta in gioco è di sistema: definire chi ha l’ultima parola sul controllo dei conti pubblici regionali, l’organo giurisdizionale di controllo o il legislatore regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si trattava di una questione di legittimità di una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra enti. La Regione Siciliana, con due ricorsi, contestava la decisione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede giurisdizionale e in speciale composizione (sentenza n. 20/2021/DELC), chiedendo alla Corte di dichiarare che non spettava allo Stato esercitare quella funzione giurisdizionale, in quanto l’Assemblea regionale aveva nel frattempo approvato il rendiconto con la legge reg. Siciliana n. 26 del 2021.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che spettava allo Stato — e per esso alla Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale e in speciale composizione — esercitare la funzione giurisdizionale e adottare la decisione contestata sul rendiconto regionale. Il ricorso della Regione è stato quindi respinto nel merito del conflitto.

    Il principio

    L’approvazione del rendiconto con legge regionale non priva la Corte dei conti del potere giurisdizionale di controllo: la funzione giurisdizionale sui conti pubblici regionali spetta allo Stato, attraverso la Corte dei conti in speciale composizione, e non può essere sottratta dal legislatore regionale.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È il giudizio con cui la Corte costituzionale stabilisce a chi — Stato o Regione — spetti un determinato potere, quando ciascuno rivendica una competenza. Non riguarda la legittimità di una legge, ma il corretto esercizio delle attribuzioni costituzionali.

    Che cos’è la «parificazione» del rendiconto?

    È il controllo con cui la Corte dei conti verifica la regolarità del rendiconto della Regione, accertando la corrispondenza tra le scritture contabili e i risultati di gestione. È una garanzia di legalità e trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche.

    Perché la legge regionale non «copre» il controllo contabile?

    Perché l’approvazione politica del rendiconto da parte dell’Assemblea e il controllo giurisdizionale della Corte dei conti operano su piani diversi: il secondo non viene meno solo perché interviene una legge regionale di approvazione. La Corte ha confermato che il potere giurisdizionale resta in capo allo Stato.

    Norme collegate

    • Art. 100 della Costituzione — Colloca la Corte dei conti tra gli organi di controllo: sullo sfondo del potere giurisdizionale-contabile riconosciuto allo Stato.
    • Art. 103 della Costituzione — Riconosce alla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica, fondamento del potere affermato nella decisione.
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  • Corte cost. n. 185/2022 – Concessioni idroelettriche in Lombardia e estinzione del giudizio

    Con l’ordinanza n. 185 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sulla legge della Lombardia in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, impugnata dal Governo e poi venuta meno per rinuncia.

    Di cosa si tratta

    Le grandi derivazioni idroelettriche — cioè l’uso delle acque per produrre energia elettrica su larga scala — sono un tema di confine tra competenza statale ed esigenze regionali. La Lombardia, con la legge reg. n. 5 del 2020, aveva disciplinato modalità e procedure di assegnazione delle concessioni e la determinazione del canone, in attuazione della normativa statale. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerose disposizioni di quella legge, ritenendole in contrasto con la Costituzione in materia di energia, ambiente e ordinamento civile. Prima che la Corte decidesse nel merito, però, sono intervenute le condizioni che, secondo le regole del processo costituzionale, portano alla chiusura del giudizio senza una pronuncia sul contenuto delle questioni. La Corte si è quindi limitata a prendere atto di tale evenienza, senza esaminare se le norme lombarde fossero o no legittime.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati vari articoli della legge della Regione Lombardia 8 aprile 2020, n. 5, sulle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Il Presidente del Consiglio dei ministri invocava gli artt. 9, 42, 43 e 117, secondo comma, lettere l) e s), e terzo comma, della Costituzione, in particolare nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Si tratta di una decisione di rito, non di merito: il giudizio si chiude senza pronunciarsi sulla legittimità delle norme impugnate, perché sono venute meno le condizioni per proseguirlo (tipicamente per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte).

    Il principio

    Quando, nel giudizio in via principale, il ricorrente rinuncia all’impugnazione e la controparte accetta, il processo si estingue: la Corte non decide nel merito e le norme impugnate restano in vigore, senza alcun giudizio sulla loro legittimità.

    Domande e risposte

    Cosa significa «estinzione del processo»?

    È la chiusura del giudizio per ragioni processuali, senza decisione sul contenuto. Avviene, ad esempio, quando chi ha proposto il ricorso vi rinuncia e la controparte accetta: il giudizio non prosegue e non si esamina se la norma sia legittima.

    Le norme lombarde sono quindi legittime?

    La Corte non lo ha detto. L’estinzione non è una promozione né una bocciatura: le disposizioni impugnate restano in vigore, ma sul loro merito non c’è alcun giudizio di costituzionalità.

    Perché il Governo rinuncia a un ricorso?

    Spesso perché, dopo l’impugnazione, la Regione modifica o abroga le norme contestate, facendo venire meno l’interesse a proseguire. In questi casi lo Stato rinuncia e, con l’accettazione regionale, il processo si estingue.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 94/2023 – Recidiva e divieto di prevalenza dell’attenuante per la devastazione

    Con la sentenza n. 94/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui, per il reato di devastazione, saccheggio e strage, impediva al giudice di far prevalere un’attenuante specifica sulla recidiva, comprimendo la proporzione della pena.

    Di cosa si tratta

    Quando in un reato concorrono circostanze aggravanti e attenuanti, il giudice opera un bilanciamento per stabilire la pena finale. Una norma del codice penale, modificata nel 2005, vietava però al giudice recidivo reiterato di far prevalere le attenuanti su quella particolare aggravante: in pratica, anche di fronte a un fatto meno grave, la recidiva imponeva comunque una pena severa. Nel caso esaminato, relativo al reato di devastazione, saccheggio e strage, la Corte d’assise d’appello di Torino si chiedeva se questo divieto di prevalenza dell’attenuante specifica fosse compatibile con il principio di uguaglianza e con la funzione rieducativa della pena. Il problema è che una rigidità di questo tipo può portare a pene sproporzionate, identiche per fatti di gravità molto diversa. La vicenda si inserisce in una lunga serie di pronunce con cui la Corte ha progressivamente eroso gli automatismi introdotti nel 2005, ripristinando la discrezionalità del giudice nel commisurare la pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’assise d’appello di Torino ha sollevato questioni sull’art. 69, quarto comma, del codice penale, come modificato dalla legge n. 251 del 2005, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui, per il reato di devastazione, saccheggio e strage, non consentiva di ritenere prevalente l’attenuante specifica sulla recidiva.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui, per il reato punito con pena edittale grave, impediva al giudice di far prevalere l’attenuante specifica sulla recidiva. Il divieto di prevalenza determinava un trattamento sanzionatorio sproporzionato, in contrasto con il principio di uguaglianza e con la funzione rieducativa della pena.

    Il principio

    Il divieto assoluto di far prevalere un’attenuante specifica sulla recidiva è illegittimo quando determina pene sproporzionate: il giudice deve poter bilanciare le circostanze in modo da adeguare la pena alla concreta gravità del fatto, in coerenza con il principio di uguaglianza e con la funzione rieducativa della pena.

    Domande e risposte

    Che cos’è il bilanciamento tra circostanze?

    È l’operazione con cui il giudice valuta aggravanti e attenuanti per determinare la pena: può ritenerle equivalenti oppure far prevalere le une o le altre. Gli automatismi che lo impediscono possono rendere la pena sproporzionata.

    Significa che i recidivi avranno pene più lievi?

    No: la recidiva resta un’aggravante. La Corte ha solo restituito al giudice la possibilità, in presenza di una specifica attenuante, di adeguare la pena al caso concreto, senza un divieto rigido di prevalenza.

    Perché la Corte interviene spesso su questa norma?

    Perché gli automatismi introdotti nel 2005 hanno irrigidito il calcolo della pena. In più occasioni la Corte li ha ritenuti illegittimi quando producono risultati sproporzionati, riaffermando il ruolo del giudice nella commisurazione.

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  • Corte cost. n. 98/2023 – Psicologi militari e incompatibilita con la libera professione

    Con la sentenza n. 98/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 210 del Codice dell’ordinamento militare nella parte in cui non estendeva agli psicologi militari, accanto ai medici militari, l’esonero dalle incompatibilità per l’esercizio della libera professione.

    Di cosa si tratta

    Il Codice dell’ordinamento militare prevede, in generale, che gli appartenenti alle Forze armate non possano esercitare attività libero-professionali, per ragioni di imparzialità e dedizione al servizio. Per i medici militari, però, la legge stabilisce una deroga: possono svolgere la libera professione, in considerazione delle peculiarità della loro funzione sanitaria. La stessa deroga non era prevista per gli psicologi militari, che pure svolgono una funzione sanitaria assimilabile. Il Consiglio di Stato, chiamato a decidere una controversia sollevata anche da un ordine professionale, ha dubitato della ragionevolezza di questa diversità di trattamento. In gioco era il principio di uguaglianza: trattare in modo diverso situazioni sostanzialmente simili, senza una giustificazione adeguata, contrasta con la Costituzione. La vicenda riguarda quindi il diritto degli psicologi militari a non essere ingiustificatamente discriminati rispetto ai colleghi medici quanto alla possibilità di esercitare la professione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato questioni sull’art. 210, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010), in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 35, 97 e 98 della Costituzione, nella parte in cui non includeva gli psicologi militari, accanto ai medici militari, tra i soggetti esonerati dalle incompatibilità per l’esercizio della libera professione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 210, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti ai quali non si applicano le norme sulle incompatibilità relative all’esercizio delle attività libero-professionali. La diversa disciplina di situazioni assimilabili risultava priva di ragionevole giustificazione.

    Il principio

    Trattare diversamente gli psicologi militari rispetto ai medici militari, escludendoli dall’esonero dalle incompatibilità per l’esercizio della libera professione, viola il principio di uguaglianza: a situazioni sostanzialmente simili deve corrispondere una disciplina omogenea, salvo ragionevoli giustificazioni.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per gli psicologi militari dopo questa sentenza?

    Anche agli psicologi militari si applica l’esonero dalle incompatibilità previsto per i medici militari: possono quindi esercitare la libera professione alle stesse condizioni, non essendo più soggetti ai divieti che li discriminavano.

    Perché la diversità di trattamento era illegittima?

    Perché medici e psicologi militari svolgono funzioni sanitarie assimilabili. Riconoscere la deroga solo ai primi, senza una ragione adeguata, costituiva una disparità di trattamento in contrasto con il principio di uguaglianza.

    Questa sentenza riguarda solo i militari?

    La decisione riguarda specificamente gli psicologi militari, ma esprime un principio generale: a parità di situazione la legge deve garantire un trattamento uguale, salvo che vi siano ragioni che giustifichino la differenza.

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  • Corte cost. n. 99/2023 – Stabilizzazione del personale sanitario precario in Molise

    Con la sentenza n. 99/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima la legge della Regione Molise sulla stabilizzazione del personale sanitario precario, perché consentiva di procedere in deroga al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli posti dalla normativa statale.

    Di cosa si tratta

    La stabilizzazione è la procedura con cui il personale precario di un ente pubblico viene assunto a tempo indeterminato. Durante l’emergenza sanitaria molte Regioni hanno fatto largo ricorso a personale precario, ponendosi poi il problema di stabilizzarlo. La legge statale consente la stabilizzazione del personale sanitario, ma entro precisi limiti, in particolare la coerenza con il piano triennale di fabbisogno del personale, che programma le assunzioni in base alle reali esigenze e alle risorse disponibili. La Regione Molise, con la legge n. 13 del 2022, aveva previsto una procedura di stabilizzazione che poteva svolgersi anche in deroga a quel piano. Il Governo ha impugnato la legge ritenendo che la deroga violasse i principi statali sull’organizzazione del personale e i vincoli di finanza pubblica. La vicenda tocca l’equilibrio tra la legittima esigenza di valorizzare il personale sanitario e la necessità di programmare le assunzioni in modo ordinato e sostenibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Molise n. 13 del 2022, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, e 120, secondo comma, della Costituzione, perché la procedura di stabilizzazione poteva avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale, anziché in coerenza con esso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale nella parte in cui consentiva la stabilizzazione anche in deroga, anziché in coerenza, con il piano triennale di fabbisogno del personale. La deroga si poneva in contrasto con i principi statali in materia di organizzazione del personale e con i vincoli di finanza pubblica.

    Il principio

    La stabilizzazione del personale sanitario precario deve avvenire in coerenza con il piano triennale di fabbisogno del personale e con i vincoli statali sull’organizzazione e sulla finanza pubblica: non è consentito alla Regione procedere in deroga a tale programmazione.

    Domande e risposte

    Che cos’è il piano triennale di fabbisogno del personale?

    È lo strumento con cui ogni ente pubblico programma le assunzioni nel triennio, in base alle esigenze reali e alle risorse disponibili. Le stabilizzazioni devono rispettarlo, per garantire un’organizzazione ordinata e sostenibile.

    La sentenza impedisce di stabilizzare il personale sanitario?

    No. La stabilizzazione resta possibile, ma deve avvenire in coerenza con il piano di fabbisogno, non in deroga. La Corte ha colpito proprio la possibilità di scavalcare quella programmazione.

    Perché le assunzioni regionali devono rispettare vincoli statali?

    Perché l’organizzazione del personale e il coordinamento della finanza pubblica rispondono a principi fissati dallo Stato, validi per tutte le amministrazioni. Una deroga regionale altererebbe l’uniformità di quelle regole.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 100/2023 – Iscrizione straordinaria all’albo regionale e accesso ai pubblici uffici

    Con la sentenza n. 100/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Valle d’Aosta che introduceva una modalità straordinaria di iscrizione a un albo regionale, in deroga ai requisiti ordinari, in contrasto con i principi di buon andamento e di parità nell’accesso ai pubblici uffici.

    Di cosa si tratta

    L’iscrizione agli albi professionali o di settore serve a garantire che chi svolge determinate attività possieda i requisiti previsti dalla legge. La Regione Valle d’Aosta, con una variazione di bilancio del 2022, aveva previsto per alcuni soggetti una modalità straordinaria e temporanea di iscrizione a un albo regionale, escludendo l’applicazione di alcune disposizioni ordinarie. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma ritenendo che questa deroga creasse un canale privilegiato di accesso, in contrasto con i principi che impongono parità di trattamento, buon andamento dell’amministrazione e selezione basata sul merito. La vicenda riguarda un tema generale: anche le Regioni, nel disciplinare l’accesso a funzioni e iscrizioni, devono rispettare le garanzie costituzionali che assicurano a tutti uguali condizioni e tutelano l’imparzialità e l’efficienza della pubblica amministrazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 4, comma 3, della legge della Regione Valle d’Aosta n. 6 del 2022, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione, perché introduceva una modalità straordinaria di iscrizione all’albo regionale in deroga ai requisiti ordinari previsti dalla disciplina vigente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui escludeva, per determinati soggetti, l’applicazione dei requisiti ordinari di iscrizione all’albo. La deroga creava un trattamento differenziato non giustificato, in contrasto con i principi di uguaglianza, di parità nell’accesso e di buon andamento dell’amministrazione.

    Il principio

    Una modalità straordinaria di iscrizione a un albo, in deroga ai requisiti ordinari, viola i principi di uguaglianza, di parità di accesso ai pubblici uffici e di buon andamento dell’amministrazione, se non è sorretta da una ragionevole giustificazione.

    Domande e risposte

    Perché una deroga ai requisiti di iscrizione è problematica?

    Perché crea un canale privilegiato per alcuni soggetti, a scapito di chi deve rispettare i requisiti ordinari. Ciò contrasta con la parità di trattamento e con il buon andamento dell’amministrazione.

    Le Regioni non possono disciplinare i propri albi?

    Possono farlo, ma nel rispetto dei principi costituzionali. Non possono introdurre deroghe che alterano la parità di accesso senza una valida giustificazione.

    Cosa garantisce la parità di accesso ai pubblici uffici?

    Garantisce che tutti i cittadini possano accedere a funzioni e iscrizioni a condizioni uguali, sulla base di requisiti oggettivi. È un presidio sia di uguaglianza sia di efficienza dell’amministrazione.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 101/2023 – Commissariamento delle imprese con interdittiva antimafia

    Con la sentenza n. 101/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi indicati in motivazione, le questioni sul potere del prefetto di commissariare temporaneamente le imprese colpite da interdittiva antimafia per consentire il completamento dei contratti pubblici già aggiudicati.

    Di cosa si tratta

    Quando un’impresa è colpita da un’informazione interdittiva antimafia, di regola perde la possibilità di lavorare con la pubblica amministrazione e i contratti in corso vanno risolti. Per evitare che opere pubbliche già avviate restino bloccate, la legge consente al prefetto di disporre un commissariamento parziale dell’impresa, affidandone la gestione a commissari straordinari limitatamente all’esecuzione di quei contratti. In questo modo l’opera prosegue, ma i profitti dell’impresa colpita vengono sottratti alla sua disponibilità. Il TAR del Lazio ha sollevato dubbi su questo meccanismo, chiedendosi se incidesse in modo eccessivo sui diritti dell’impresa e sulla libertà di iniziativa economica. La questione tocca il bilanciamento tra due esigenze: da un lato la lotta alla criminalità organizzata e la continuità delle opere pubbliche, dall’altro la tutela dell’impresa che, pur colpita da una misura preventiva, conserva alcuni diritti patrimoniali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questioni sull’art. 32, commi 7 e 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito nella legge n. 114 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 42 della Costituzione, riguardo al potere del prefetto di commissariare le imprese destinatarie di interdittiva antimafia per portare a termine i contratti pubblici aggiudicati.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, nei sensi di cui in motivazione. Il meccanismo del commissariamento, finalizzato a garantire il completamento delle opere pubbliche sottraendo i relativi proventi all’impresa colpita dall’interdittiva, risponde a un’esigenza legittima e non viola la libertà di iniziativa economica né il diritto di proprietà, se interpretato e applicato nei limiti indicati dalla Corte.

    Il principio

    Il commissariamento temporaneo dell’impresa colpita da interdittiva antimafia, per il solo completamento dei contratti pubblici in corso, è uno strumento legittimo di bilanciamento tra la lotta alla criminalità organizzata e la continuità delle opere pubbliche, purché applicato nei limiti indicati dalla Corte.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’interdittiva antimafia?

    È un provvedimento del prefetto che, in presenza di indizi di infiltrazione mafiosa, impedisce a un’impresa di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione. È una misura preventiva, non una condanna penale.

    Perché l’impresa colpita viene commissariata invece di essere esclusa subito?

    Per non bloccare le opere pubbliche già avviate. Il commissariamento consente di completare i contratti tramite commissari, sottraendo però i guadagni all’impresa colpita dall’interdittiva.

    Cosa significa non fondata nei sensi di cui in motivazione?

    La Corte salva la norma indicando l’interpretazione conforme alla Costituzione. La disposizione resta valida, ma deve essere applicata nel senso precisato, che ne garantisce la compatibilità con i diritti dell’impresa.

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  • Corte cost. n. 102/2023 – Concessioni idroelettriche in Abruzzo e tutela della concorrenza

    Con la sentenza n. 102/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Abruzzo sulle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, perché la disciplina dell’assegnazione di tali concessioni invade la materia della tutela della concorrenza, riservata allo Stato e legata agli obblighi europei.

    Di cosa si tratta

    Le grandi derivazioni idroelettriche sono lo sfruttamento dell’acqua per produrre energia su larga scala, attività affidata ai privati tramite concessioni di grande valore economico. Il modo in cui queste concessioni vengono assegnate incide direttamente sulla concorrenza tra le imprese del settore, una materia che la Costituzione riserva allo Stato e che è regolata anche dal diritto europeo, in particolare dalla direttiva servizi. La Regione Abruzzo, con la legge n. 9 del 2022, aveva dettato proprie regole sulle modalità di assegnazione di queste concessioni. Il Governo ha impugnato la legge ritenendo che la Regione avesse invaso un ambito non suo, alterando le condizioni di concorrenza che devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale e conformi agli obblighi europei. In gioco era il confine tra l’autonomia regionale nella gestione delle risorse idriche del proprio territorio e la competenza esclusiva dello Stato a fissare le regole della concorrenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2 della legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2022 in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, e al secondo comma, lettera e), sulla tutela della concorrenza, in relazione al d.lgs. n. 79 del 1999.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale. La disciplina sull’assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche incide sulla tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva dello Stato e vincolata agli obblighi europei: la Regione non poteva quindi dettare proprie regole in contrasto con tale riparto.

    Il principio

    Le modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche attengono alla tutela della concorrenza, riservata allo Stato anche in attuazione del diritto europeo: la Regione non può disciplinarle in modo difforme, pena l’illegittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Perché le concessioni idroelettriche riguardano la concorrenza?

    Perché il modo in cui vengono assegnate decide chi può accedere a un mercato di grande valore. Regole disomogenee tra Regioni falserebbero la concorrenza, che dev’essere garantita in modo uniforme dallo Stato.

    La Regione non ha competenze sull’acqua del proprio territorio?

    Ha competenze sulla gestione delle risorse idriche, ma non può fissare le regole della concorrenza per l’assegnazione delle concessioni: quel profilo è riservato allo Stato e vincolato agli obblighi europei.

    Che ruolo gioca il diritto europeo?

    La direttiva servizi impone criteri di trasparenza e parità nell’assegnazione delle concessioni. Una legge regionale che se ne discosta viola l’art. 117 della Costituzione, che impone il rispetto dei vincoli europei.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — vincoli europei (primo comma) e competenza esclusiva dello Stato sulla tutela della concorrenza (comma 2, lettera e).
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