Art. 560 c.p.c. – Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonché l’autorizzazione di cui al terzo comma o la
sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest’ultimo caso l’ordinanza costituisce
titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l’aggiudicazione deve essere sentito l’aggiudicatario ai sensi
dell’articolo 485.
Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’articolo 593.
Il Giudice dell’esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell’immobile
pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello
stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando
provvede all’aggiudicazione o all’assegnazione dell’immobile.
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche
successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario o
dell’assegnatario se questi non lo esentano.
Il Giudice, con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’art. 569, stabilisce le modalità con cui il custode
deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il
custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione all’amministrazione e
alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per
conseguirne la disponibilità.
Se il debitore dimostra di non avere altri mezzi di sostentamento, il giudice può anche concedergli un
assegno alimentare sulle rendite nei limiti dello stretto necessario.
Il giudice, con l’ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalità con cui il custode deve
adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita.
Il custode provvede all’amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni
previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità.