Art. 518 c.p.c. – Forma del pignoramento
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale, nel quale dà atto dell’ingiunzione di cui
all’art. 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica
ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di
realizzo con l’assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di uno stimatore da lui scelto. Se il
pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo o su bachi da seta, l’ufficiale giudiziario
ne descrive la natura, la qualità e l’ubicazione.
Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l’ufficiale giudiziario redige un primo
verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta
giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori
indicati dall’esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.
Il giudice dell’esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all’esperto, tenuto conto dei valori di
effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.
Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose
pignorate.
Se il debitore non è presente, l’ufficiale giudiziario rivolge l’ingiunzione alle persone indicate nell’art. 139
secondo comma, e consegna loro un avviso dell’ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette
persone affigge l’avviso alla porta dell’immobile in cui ha eseguito il pignoramento.
Il processo verbale col titolo esecutivo e il precetto deve essere depositato in cancelleria entro le ventiquattro
ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo
dell’esecuzione. L’ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore
che lo richiedono a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi.
Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell’istanza di vendita, il
giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l’integrazione del pignoramento se
ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo
comma. In tale caso l’ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.