Autore: Andrea Marton

  • Articolo 524 Codice di Procedura Civile: Pignoramento successivo

    Articolo 524 Codice di Procedura Civile: Pignoramento successivo

    Art. 524 c.p.c. – Pignoramento successivo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne da’ atto nel processo verbale descrivendo

    i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel

    processo verbale che non ve ne sono.

    Il processo verbale e’ depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento,

    se quello successivo e’ compiuto anteriormente alla udienza prevista nell’articolo 525 primo comma, ovvero

    alla presentazione del ricorso per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista nel

    secondo comma dell’articolo 525. In tal caso il cancelliere ne da’ notizia al creditore primo pignorante e

    l’esecuzione si svolge in unico processo.

    Il pignoramento successivo, se e’ compiuto dopo l’udienza di cui sopra ovvero dopo la presentazione del

    ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se

    colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.

  • Articolo 523 Codice di Procedura Civile: Unione di pignoramenti

    Articolo 523 Codice di Procedura Civile: Unione di pignoramenti

    Art. 523 c.p.c. – Unione di pignoramenti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento gia’ iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui. Essi redigono unico processo verbale.

  • Articolo 522 Codice di Procedura Civile: Compenso del custode

    Articolo 522 Codice di Procedura Civile: Compenso del custode

    Art. 522 c.p.c. – Compenso del custode

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il custode non ha diritto a compenso se non l’ha chiesto e se non gli e’ stato riconosciuto dall’ufficiale giudiziario all’atto della nomina.

    Nessun compenso puo’ attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell’articolo precedente.

  • Articolo 521 Codice di Procedura Civile: Nomina e obblighi del custode

    Articolo 521 Codice di Procedura Civile: Nomina e obblighi del custode

    Art. 521 c.p.c. – Nomina e obblighi del custode

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, né il

    debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore.

    Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina.

    Al fine della conservazione delle cose pignorate, l’ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle

    nell’immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove.

    Il custode non può usare delle cose pignorate senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione e deve

    rendere il conto a norma dell’art. 593.

    Quando è depositata l’istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando

    l’istituto di cui a primo comma dell’articolo 534 che entro trenta giorni, previo invio di

    comunicazione contenete la data e l’orario approssimativo dell’accesso, provvede al trasporto dei beni

    pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate

    dall’istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e

    recipienti e richiedere l’assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultano difficilmente

    trasportabili con l’impiego dei mezzi usualmente utilizzati l’istituto può chiedere di essere autorizzato

    a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano.

  • Articolo 520 Codice di Procedura Civile: Custodia dei mobili pignorati

    Articolo 520 Codice di Procedura Civile: Custodia dei mobili pignorati

    Art. 520 c.p.c. – Custodia dei mobili pignorati

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi

    colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari,

    mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell’esecuzione

    determina.

    Per la conservazione delle altre cose l’ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta,

    trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore;

    nei casi di urgenza l’ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all’articolo 159

    delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.

  • Articolo 519 Codice di Procedura Civile: Tempo del pignoramento

    Articolo 519 Codice di Procedura Civile: Tempo del pignoramento

    Art. 519 c.p.c. – Tempo del pignoramento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il pignoramento non puo’ essere eseguito nei giorni festivi ne’ fuori delle ore indicate nell’articolo 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal pretore.

    Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte puo’ essere proseguito fino al suo compimento.

  • Articolo 518 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento

    Articolo 518 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento

    Art. 518 c.p.c. – Forma del pignoramento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale, nel quale dà atto dell’ingiunzione di cui

    all’art. 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica

    ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di

    realizzo con l’assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di uno stimatore da lui scelto. Se il

    pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo o su bachi da seta, l’ufficiale giudiziario

    ne descrive la natura, la qualità e l’ubicazione.

    Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l’ufficiale giudiziario redige un primo

    verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta

    giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori

    indicati dall’esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.

    Il giudice dell’esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all’esperto, tenuto conto dei valori di

    effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.

    Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose

    pignorate.

    Se il debitore non è presente, l’ufficiale giudiziario rivolge l’ingiunzione alle persone indicate nell’art. 139

    secondo comma, e consegna loro un avviso dell’ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette

    persone affigge l’avviso alla porta dell’immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

    Il processo verbale col titolo esecutivo e il precetto deve essere depositato in cancelleria entro le ventiquattro

    ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo

    dell’esecuzione. L’ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore

    che lo richiedono a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa,

    anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti

    informatici e teletrasmessi.

    Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell’istanza di vendita, il

    giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l’integrazione del pignoramento se

    ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo

    comma. In tale caso l’ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.

  • Articolo 517 Codice di Procedura Civile: Scelta delle cose da pignorare

    Articolo 517 Codice di Procedura Civile: Scelta delle cose da pignorare

    Art. 517 c.p.c. – Scelta delle cose da pignorare

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l’ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta

    liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito precettato

    aumentato della metà.

    In ogni caso l’ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e

    ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.

  • Articolo 516 Codice di Procedura Civile: Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo

    Articolo 516 Codice di Procedura Civile: Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo

    Art. 516 c.p.c. – Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall’immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.

    I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.

  • Articolo 515 Codice di Procedura Civile: Cose mobili relativamente impignorabili

    Articolo 515 Codice di Procedura Civile: Cose mobili relativamente impignorabili

    Art. 515 c.p.c. – Cose mobili relativamente impignorabili

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere

    pignorate separatamente dall’immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice

    dell’esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza

    non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può

    anche permetterne l’uso sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e

    ricostituzione.

    Le stesse disposizioni il giudice dell’esecuzione può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al

    servizio o alla coltivazione del fondo.

    Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del

    mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di

    realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare

    sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in

    forma societaria e in ogni caso se nell’attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito

    sul lavoro.