Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 140/2023 – Edilizia residenziale pubblica in Valle d’Aosta

    Con la sentenza n. 140 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima e in parte infondata una norma della Valle d’Aosta sulla riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 3, comma 2, della legge della Regione Valle d’Aosta 30 maggio 2022, n. 8, in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Secondo lo Stato la disposizione, in alcune sue parti, incideva su materie riservate (tra cui l’ordinamento civile) e sui principi di buon andamento. Il tema riguarda l’edilizia residenziale pubblica, settore in cui le Regioni hanno ampi spazi di intervento ma devono rispettare le competenze statali su determinati aspetti dei rapporti giuridici. Per gli assegnatari di alloggi pubblici e per l’amministrazione regionale la posta in gioco riguardava le regole concrete di gestione del patrimonio abitativo. La Corte ha distinto tra i diversi periodi della disposizione, annullando una parte e salvando l’altra.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge reg. Valle d’Aosta n. 8 del 2022, in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (oltre che ai principi statali in materia). La questione era stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, terzo periodo, della legge reg. Valle d’Aosta n. 8 del 2022 e ha dichiarato non fondate le questioni relative al secondo periodo dello stesso comma.

    Il principio

    Nella disciplina dell’edilizia residenziale pubblica la Regione può intervenire sull’organizzazione del servizio, ma non può invadere le materie riservate allo Stato, come l’ordinamento civile: la singola previsione che ecceda è illegittima.

    Domande e risposte

    Perché una parte è stata annullata e un’altra salvata?

    Perché la Corte valuta separatamente ciascun periodo della disposizione: solo il terzo periodo eccedeva i limiti della competenza regionale, mentre il secondo è stato ritenuto legittimo.

    Cosa rientra nell’«ordinamento civile»?

    I rapporti giuridici tra privati e gli istituti del diritto civile, riservati allo Stato: le Regioni non possono disciplinarli neppure nell’edilizia pubblica.

    Cosa cambia per gli assegnatari?

    Viene meno la regola contenuta nel periodo annullato; le restanti previsioni della legge regionale continuano ad applicarsi.

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  • Corte cost. n. 2/2024 – Gestione dei rifiuti e tutela minima dell’ambiente fissata dallo Stato

    Con la sentenza n. 2 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma del Lazio che ripartiva tra le province competenze sulle autorizzazioni in materia di rifiuti, discostandosi dal modello fissato dal codice dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La gestione dei rifiuti tocca direttamente la salute e l’ambiente: per questo la legge statale, attraverso il codice dell’ambiente, fissa un livello minimo e uniforme di tutela, stabilendo anche a quale ente spettano le autorizzazioni per realizzare ed esercire gli impianti. La legge della Regione Lazio del 1998 delegava invece alle province una serie di funzioni amministrative, tra cui l’approvazione dei progetti e le autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di smaltimento e recupero. Il TAR Lazio, davanti a una controversia su un diniego di autorizzazione unica, ha rilevato che questo diverso modello di distribuzione delle competenze non era conforme a quello previsto dal codice dell’ambiente e poteva abbassare i livelli minimi di tutela ambientale, materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Ha quindi sollevato la questione, richiamando una precedente decisione della Corte che aveva colpito un’analoga delega ai comuni nella stessa legge regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 5, comma 2, della legge della Regione Lazio n. 27 del 1998, sollevato dal TAR Lazio in riferimento all’art. 117 della Costituzione, in particolare al secondo comma, lettera s), che riserva allo Stato la competenza esclusiva sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, della legge reg. Lazio n. 27 del 1998, nelle parti in cui delegava alle province le funzioni amministrative in materia di approvazione dei progetti e autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, in contrasto con il riparto di competenze stabilito dalla legge statale a tutela dell’ambiente.

    Il principio

    La Regione non può ridisegnare la distribuzione delle competenze amministrative in materia di rifiuti in modo difforme dal modello fissato dal codice dell’ambiente: la tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva statale e i relativi livelli minimi non sono derogabili dalla legislazione regionale.

    Domande e risposte

    Le Regioni non hanno competenze sui rifiuti?

    Hanno competenze, ma devono rispettare il quadro fissato dallo Stato a tutela dell’ambiente, comprese le regole su quale ente rilascia le autorizzazioni per gli impianti.

    Perché la tutela dell’ambiente è riservata allo Stato?

    Perché l’art. 117 della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza esclusiva sulla tutela dell’ambiente, così da garantire un livello minimo e uniforme di protezione su tutto il territorio.

    La decisione blocca gli impianti di gestione rifiuti nel Lazio?

    No: incide sul riparto delle competenze amministrative dichiarato illegittimo; le autorizzazioni continuano a essere rilasciate secondo il modello stabilito dalla legge statale.

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  • Corte cost. n. 139/2023 – Disciplina penale sul controllo delle armi

    Con la sentenza n. 139 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla disciplina penale in materia di controllo delle armi, sollevate sotto i profili dell’eguaglianza, della legalità e della funzione della pena.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale ordinario di Lagonegro, sezione penale, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 4, secondo comma, prima parte, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. Il giudice dubitava che la disciplina, per come configurata, contrastasse con i principi di eguaglianza, di legalità penale e con la funzione rieducativa della pena. La materia delle armi è presidiata da norme penali stringenti, a tutela della sicurezza pubblica, e il bilanciamento tra esigenze di sicurezza e proporzionalità della risposta sanzionatoria è particolarmente delicato. Per gli imputati la posta in gioco riguardava la possibile rideterminazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto che la disciplina non violasse i parametri invocati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4, secondo comma, prima parte, della legge n. 110 del 1975, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione. La questione era stata sollevata in via incidentale dal Tribunale di Lagonegro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, ritenendo la disciplina compatibile con i principi di eguaglianza, di legalità penale e con la funzione rieducativa della pena.

    Il principio

    La severità della disciplina penale in materia di armi, giustificata dalla tutela della sicurezza pubblica, non viola di per sé i principi di eguaglianza, legalità e finalità rieducativa della pena, se resta entro limiti di ragionevolezza.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 27, terzo comma, della Costituzione?

    Che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e debbano tendere alla rieducazione del condannato.

    La norma sulle armi resta in vigore?

    Sì. La pronuncia di non fondatezza conferma la disposizione, che continua ad applicarsi.

    Cosa garantisce l’art. 25 della Costituzione?

    Il principio di legalità in materia penale: nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso.

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  • Corte cost. n. 3/2024 – Docenti universitari e incarichi di amministratore in società di capitali

    Con la sentenza n. 3 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sui limiti per i docenti universitari a ricoprire incarichi di amministratore indipendente in società con scopo di lucro.

    Di cosa si tratta

    La legge sull’organizzazione delle università disciplina le incompatibilità dei docenti, distinguendo tra attività vietate, attività liberamente esercitabili e attività consentite previa autorizzazione del rettore. In questo quadro si è posto il dubbio se un professore universitario possa assumere l’incarico di amministratore indipendente, cioè di componente del consiglio di amministrazione senza deleghe gestionali, in una società di capitali avente scopo di lucro. Nel caso esaminato, un docente dell’Università di Trento aveva contestato il divieto opposto rispetto a un incarico in una società di assicurazione. Il Tribunale amministrativo del Trentino-Alto Adige ha sollevato la questione, ritenendo irragionevole una disciplina che precluderebbe ai docenti statali anche ruoli privi di funzioni gestionali. La Corte, tuttavia, non è entrata nel merito, perché la questione presentava profili che ne hanno impedito l’esame, ad esempio sul modo in cui era stata ricostruita e prospettata dal giudice rimettente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 6, comma 10, della legge n. 240 del 2010, sollevato dal TRGA del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 33 (libertà di insegnamento e autonomia universitaria), nella parte in cui non consentirebbe ai docenti delle università statali di ricoprire l’incarico di amministratore indipendente in società con scopo di lucro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Non vi è quindi una pronuncia sul merito: la disciplina delle incompatibilità dei docenti universitari resta in vigore e la Corte non si è espressa sulla sua conformità alla Costituzione.

    Il principio

    L’inammissibilità chiude il giudizio per ragioni processuali, senza valutare la fondatezza della questione: il regime delle incompatibilità accademiche non è toccato e il dubbio potrà essere riproposto con un’ordinanza di rimessione che superi gli ostacoli rilevati.

    Domande e risposte

    Un professore universitario può fare l’amministratore di una società?

    La decisione non scioglie il nodo: la Corte non si è pronunciata sul merito, quindi restano applicabili le regole di incompatibilità previste dalla legge sull’università.

    Cosa distingue un amministratore indipendente da uno con deleghe?

    L’amministratore indipendente siede nel consiglio di amministrazione senza funzioni o deleghe gestionali; è proprio questa distinzione che il giudice riteneva rilevante.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Per ragioni di carattere processuale legate al modo in cui era stata posta, che hanno impedito alla Corte di esaminarne il merito.

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  • Corte cost. n. 138/2023 – Organizzazione della Giunta e nomine in Regione Campania

    Con la sentenza n. 138 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Campania sull’organizzazione della Giunta e sulle nomine di competenza del Consiglio regionale.

    Di cosa si tratta

    Era in discussione l’art. 2, comma 1, della legge della Regione Campania 6 agosto 2010, n. 8, sulle norme per l’efficienza dell’organizzazione della Giunta regionale e sulle nomine di competenza del Consiglio. La disposizione incideva su aspetti dell’organizzazione amministrativa e sui meccanismi di nomina, ritenuti in contrasto con i principi costituzionali di buon andamento e con i limiti posti alla potestà legislativa regionale. Il tema riguarda l’assetto degli organi regionali e la corretta ripartizione di funzioni tra Giunta e Consiglio, nel rispetto dei principi costituzionali. Per il funzionamento dell’amministrazione regionale campana la posta in gioco era la regolarità delle procedure organizzative e di nomina. La Corte ha annullato la disposizione impugnata e, in via conseguenziale, anche un comma collegato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 1, della legge reg. Campania n. 8 del 2010, in riferimento ai parametri costituzionali sull’organizzazione amministrativa e sui limiti della potestà regionale (tra gli altri, artt. 76, 97, 121 e 123 Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge reg. Campania n. 8 del 2010 e, in via conseguenziale (ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953), anche del comma 2 del medesimo articolo.

    Il principio

    L’organizzazione degli organi regionali e i meccanismi di nomina devono rispettare i principi costituzionali di buon andamento e i limiti della potestà legislativa regionale: la norma che li violi è illegittima, con possibile estensione conseguenziale alle disposizioni inscindibilmente collegate.

    Domande e risposte

    Cosa disciplinava la norma annullata?

    Riguardava l’organizzazione della Giunta regionale della Campania e le nomine di competenza del Consiglio regionale.

    Perché è stato annullato anche il comma 2?

    Per illegittimità conseguenziale: una volta caduto il comma 1, il comma 2 risultava ad esso inscindibilmente legato e privo di autonoma giustificazione.

    Cosa garantisce l’art. 97 della Costituzione qui richiamato?

    Il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione, principi che valgono anche per l’organizzazione regionale.

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  • Corte cost. n. 4/2024 – Leggi retroattive e interferenza con i processi in corso

    Con la sentenza n. 4 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della legge finanziaria 2001 che, sotto forma di interpretazione autentica, mirava a condizionare l’esito di numerosi contenziosi già pendenti contro le pubbliche amministrazioni.

    Di cosa si tratta

    Il legislatore può approvare leggi di interpretazione autentica, che chiariscono il significato di norme precedenti e operano anche per il passato. C’è però un limite: questo strumento non può essere usato per pilotare l’esito di cause già in corso a favore di una delle parti. La norma censurata, contenuta nella legge finanziaria 2001, stabiliva come dovesse intendersi una precedente disposizione sulla maturazione delle anzianità di servizio rilevanti per alcune maggiorazioni retributive del pubblico impiego, facendo però salvi solo i giudicati già formati. Il Consiglio di Stato, davanti al quale pendevano ricorsi collettivi, ha rilevato che la legge, pur formulata in modo astratto, era in realtà costruita per ribaltare un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in senso sfavorevole alle amministrazioni. Tempi e modalità di approvazione rendevano evidente, secondo il giudice, un uso distorto della funzione legislativa, in contrasto anche con i principi della Corte europea dei diritti dell’uomo sulle leggi retroattive.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), sollevato dal Consiglio di Stato in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (giusto processo e parità delle parti).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000. La disposizione, priva dei caratteri di una genuina interpretazione autentica e avente in realtà portata innovativa con efficacia retroattiva, era preordinata a incidere sui giudizi in corso in favore delle amministrazioni, in violazione dei principi sul giusto processo e sulla parità delle parti.

    Il principio

    Il legislatore non può intervenire con legge retroattiva, mascherata da interpretazione autentica, allo scopo di condizionare l’esito di processi pendenti a vantaggio di una parte: ciò lede la parità delle parti e il giusto processo, in linea con la giurisprudenza costituzionale ed europea sulle leggi retroattive.

    Domande e risposte

    Le leggi di interpretazione autentica sono sempre vietate?

    No: sono ammesse quando chiariscono davvero il significato di una norma preesistente. Diventano illegittime quando, in realtà, innovano e servono a orientare i processi in corso.

    Perché conta la parità delle parti in giudizio?

    Perché se lo Stato, che è anche parte del processo, cambia la legge per farsi dare ragione nelle cause pendenti, il privato si trova in una posizione di svantaggio insanabile, in contrasto con il giusto processo.

    Che cosa succede ai contenziosi pendenti?

    Caduta la norma, i giudici tornano ad applicare la disciplina secondo l’interpretazione consolidata, senza l’effetto distorsivo che la legge censurata voleva imporre.

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  • Corte cost. n. 137/2023 – Tutela della fauna alpina e poteri cautelari dello Stato

    Con la sentenza n. 137 del 2023, decidendo un conflitto di attribuzione tra enti, la Corte costituzionale ha stabilito che spettava allo Stato, tramite il TAR per il Veneto, adottare le ordinanze cautelari a tutela della fauna nelle zone faunistiche alpine.

    Di cosa si tratta

    Si trattava di un conflitto di attribuzione tra enti, in cui si discuteva a chi spettasse il potere di disporre, in via cautelare, il mantenimento di speciali forme di tutela dall’attività venatoria nelle zone faunistiche alpine di alcuni Comuni veronesi. Il giudice amministrativo (TAR per il Veneto) aveva adottato ordinanze cautelari per preservare quelle tutele, e si controverteva se ciò rientrasse nelle attribuzioni dello Stato o invadesse quelle della Regione. Il tema riguarda l’intreccio tra tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, riservata allo Stato, e gestione regionale della caccia. Per i territori interessati la posta in gioco era la protezione effettiva della fauna alpina. La Corte ha riconosciuto la legittimità dell’intervento statale tramite il giudice amministrativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto di attribuzione tra enti verteva sulla spettanza del potere di adottare le ordinanze cautelari del TAR per il Veneto (20 giugno 2022, n. 615, e 15 luglio 2022, n. 656) a tutela delle zone faunistiche alpine, con richiamo ai parametri sul riparto di competenze e sulla funzione giurisdizionale (tra gli altri, artt. 117, 121, 123 e 134 Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato che spettava allo Stato, e per esso al TAR per il Veneto, adottare le ordinanze cautelari nella parte in cui hanno disposto il mantenimento delle speciali forme di tutela dall’esercizio dell’attività venatoria nei territori interessati.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, riservata allo Stato, può essere garantita anche in via cautelare dal giudice amministrativo: tale intervento non lede le attribuzioni regionali in materia di caccia.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È un giudizio in cui Stato e Regione (o due enti) contestano a chi spetti una determinata competenza. La Corte stabilisce a chi appartiene il potere conteso.

    La Regione non può più disciplinare la caccia?

    Sì, può, ma nel rispetto della tutela dell’ambiente e degli ecosistemi riservata allo Stato, che può prevalere a protezione della fauna.

    Cosa sono le ordinanze cautelari?

    Sono provvedimenti urgenti e provvisori con cui il giudice, in attesa della decisione finale, evita un danno grave e irreparabile: qui, la perdita delle tutele faunistiche.

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  • Corte cost. n. 5/2024 – Adozione del maggiorenne e differenza minima di età di diciotto anni

    Con la sentenza n. 5 del 2024 la Corte costituzionale ha reso flessibile la regola che impone diciotto anni di differenza di età tra chi adotta e l’adottando maggiorenne, consentendo al giudice di ridurla in presenza di motivi meritevoli.

    Di cosa si tratta

    Il codice civile, per l’adozione di una persona maggiorenne, richiede che tra l’adottante e l’adottato vi sia una differenza di età di almeno diciotto anni. La regola serve a riprodurre, anche nell’adozione, un rapporto di tipo genitoriale. Nella prassi, però, capita che la differenza sia di poco inferiore: nel caso esaminato il distacco di età era di 17 anni e 3 mesi, dunque mancavano pochi mesi al limite. Il Tribunale di Firenze, chiamato a decidere su una domanda di adozione, ha ritenuto irragionevole un automatismo che impedisce l’adozione anche quando lo scarto è minimo e sussistono motivi seri e degni di tutela, ad esempio l’esistenza di un legame affettivo già consolidato. Ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale, ponendo l’accento sull’interesse delle persone coinvolte e sulla sproporzione di una soglia rigida che non ammette eccezioni neppure in casi limite.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 291, primo comma, del codice civile, sollevato dal Tribunale di Firenze in riferimento, tra gli altri, agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice di ridurre l’intervallo di diciotto anni di età tra adottante e adottando maggiorenne.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l’adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l’intervallo di età di diciotto anni tra adottante e adottando.

    Il principio

    La soglia di diciotto anni di differenza di età per l’adozione del maggiorenne non può operare come automatismo assoluto: quando lo scarto è di poco inferiore e ricorrono motivi meritevoli, il giudice deve poter valutare il caso concreto e ridurre il limite, in coerenza con la tutela della persona e dei suoi legami affettivi.

    Domande e risposte

    La differenza di diciotto anni è stata abolita?

    No: resta la regola generale, ma il giudice può ridurla nei casi di scarto esiguo e in presenza di motivi meritevoli, valutati caso per caso.

    Chi decide se la riduzione è ammessa?

    Il giudice dell’adozione, che deve verificare sia che la differenza sia di poco inferiore alla soglia, sia che esistano ragioni serie e degne di tutela.

    Perché la regola rigida era incostituzionale?

    Perché impediva l’adozione anche in situazioni meritevoli e con scarto minimo, producendo un risultato irragionevole rispetto alla sua stessa finalità.

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  • Corte cost. n. 136/2023 – Variazioni di bilancio della Regione Siciliana

    Con la sentenza n. 136 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime più disposizioni di una legge di variazione di bilancio della Regione Siciliana, riservando ad altre pronunce le questioni residue.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato vari commi dell’art. 13 della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16, che modificava precedenti leggi regionali e disponeva variazioni al bilancio di previsione 2022-2024. Le censure riguardavano scelte che, secondo lo Stato, incidevano sull’organizzazione amministrativa, sul coordinamento della finanza pubblica e sui principi del buon andamento. La Sicilia è una Regione a statuto speciale, ma anche per essa valgono i vincoli costituzionali in materia di bilancio e di organizzazione della pubblica amministrazione. La posta in gioco riguardava la corretta gestione delle risorse e dell’apparato amministrativo regionale. La Corte ha esaminato singolarmente i commi impugnati, annullando quelli in contrasto con la Costituzione e rinviando ad altre pronunce le ulteriori questioni sollevate con lo stesso ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati i commi 43, 71 e 108 dell’art. 13 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, in riferimento ai principi costituzionali in materia di organizzazione amministrativa, buon andamento e autonomia (tra gli altri, artt. 3, 97, 114, 116 e 117 Cost.). La questione era stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte, riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 43 e 71 (e delle altre disposizioni censurate ritenute in contrasto con la Costituzione) dell’art. 13 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022.

    Il principio

    Anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare i principi costituzionali in materia di organizzazione amministrativa, buon andamento e coordinamento della finanza pubblica: le variazioni di bilancio che li violino sono illegittime.

    Domande e risposte

    Cosa significa «riservata a separate pronunce»?

    La Corte decide subito alcune questioni e rinvia le altre, sollevate con lo stesso ricorso, a sentenze successive, per ragioni di trattazione.

    La specialità della Regione Siciliana cambia qualcosa?

    Lo statuto speciale attribuisce maggiore autonomia, ma non esonera dal rispetto dei principi costituzionali in materia di bilancio e organizzazione amministrativa.

    Che effetto ha l’annullamento dei commi?

    I commi dichiarati illegittimi cessano di avere efficacia e non possono più essere applicati.

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  • Corte cost. n. 135/2023 – Cognome nell’adozione del maggiorenne

    Con la sentenza n. 135 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 299 del codice civile nella parte in cui non consente, nell’adozione di una persona maggiorenne, di aggiungere anziché anteporre il cognome dell’adottante a quello dell’adottato, se entrambi lo chiedono.

    Di cosa si tratta

    Nell’adozione di persone maggiori di età, l’art. 299, primo comma, del codice civile prevedeva che l’adottato assumesse il cognome dell’adottante anteponendolo al proprio. Un giudice ha dubitato della legittimità di questa regola rigida, che non lasciava all’adottante e all’adottato alcuna scelta sull’ordine dei cognomi, neppure quando entrambi fossero d’accordo. Il tema tocca l’identità personale: il cognome non è un mero dato anagrafico, ma un elemento centrale dell’identità della persona, costruita e consolidata nel tempo. Per chi viene adottato da adulto, vedersi anteporre obbligatoriamente un nuovo cognome può significare la perdita del segno identitario con cui è conosciuto. La Corte ha valorizzato l’autonomia e l’accordo delle parti, riconoscendo la possibilità di posporre il cognome dell’adottante.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 299, primo comma, del codice civile, in riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione, per la rigidità della regola sull’ordine dei cognomi nell’adozione del maggiorenne; era inoltre prospettato un profilo ex art. 117, primo comma, in relazione alla CEDU, dichiarato però inammissibile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere anziché anteporre il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età, quando entrambi, nel manifestare il consenso, si siano espressi in tal senso. Ha invece dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, in relazione alla CEDU.

    Il principio

    Il cognome è parte essenziale dell’identità personale: nell’adozione del maggiorenne deve essere riconosciuta, in presenza del consenso di entrambi, la possibilità di aggiungere il cognome dell’adottante a quello originario, anziché anteporlo automaticamente.

    Domande e risposte

    Chi può chiedere di aggiungere, anziché anteporre, il cognome?

    L’adottante e l’adottato maggiorenne, quando entrambi, nel manifestare il consenso all’adozione, si esprimono a favore di questo effetto.

    Vale per l’adozione dei minori?

    No: la pronuncia riguarda l’art. 299 cod. civ., cioè l’adozione di persone maggiori di età.

    Perché il cognome è tutelato a livello costituzionale?

    Perché rientra nel diritto all’identità personale, riconducibile agli artt. 2 e 3 della Costituzione: identifica la persona nella vita di relazione.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 16/2024 – Tutela del riccio di mare in Puglia: la Regione sconfina sul mare territoriale

    Con la sentenza n. 16/2024 la Corte costituzionale ha corretto una legge della Regione Puglia sulla tutela del riccio di mare, perche’ invadeva la competenza statale sul mare territoriale.

    Di cosa si tratta

    Per contrastare il depauperamento del riccio di mare, una risorsa importante per la pesca e l’ecosistema costiero, la Regione Puglia aveva approvato una legge che prevedeva misure di ripopolamento e un fermo biologico. Il problema sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ha impugnato la legge, riguarda l’ambito territoriale: la legge regionale faceva riferimento ai “mari regionali” e al “mare territoriale della Puglia”, ma il mare territoriale rientra nella sfera di competenza dello Stato, non della Regione. La vicenda tocca il riparto di competenze tra Stato e Regioni nella disciplina della pesca e della tutela dell’ambiente marino: una Regione puo’ adottare misure di salvaguardia, ma deve rispettare i confini delle proprie attribuzioni, senza estendere la propria potesta’ a spazi marittimi riservati allo Stato. La decisione mostra come la Corte intervenga a delimitare con precisione l’estensione territoriale delle competenze regionali.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Puglia 18 aprile 2023, n. 6 (misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare), in riferimento all’art. 117 della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale delle norme nella parte in cui riferivano le misure ai “mari regionali” e al “mare territoriale della Puglia”, anziche’ allo “spazio marittimo prospiciente il territorio regionale”. Le disposizioni vengono cosi’ ricondotte entro i limiti delle competenze regionali.

    Il principio

    La Regione puo’ adottare misure di tutela dell’ambiente marino solo entro i limiti delle proprie competenze territoriali: non puo’ estendere la propria potesta’ al mare territoriale, riservato allo Stato.

    Domande e risposte

    La tutela del riccio di mare in Puglia resta in vigore?

    Si’, ma corretta: le misure restano valide se riferite allo spazio marittimo prospiciente il territorio regionale, non al mare territoriale riservato allo Stato.

    Perche’ la Regione non poteva disciplinare il mare territoriale?

    Perche’ il mare territoriale rientra nella competenza dello Stato: la Regione, estendendovi le proprie misure, aveva ecceduto le proprie attribuzioni.

    Cosa significa “spazio marittimo prospiciente il territorio regionale”?

    E’ la fascia di mare antistante la costa regionale entro cui possono operare, nei limiti delle competenze, le misure della Regione, distinta dal piu’ ampio mare territoriale di competenza statale.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 17/2024 – Insindacabilita’ parlamentare: inammissibile il conflitto sollevato dal Tribunale di Salerno

    Con la sentenza n. 17/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile un conflitto di attribuzione sollevato da un giudice civile di Salerno nei confronti della Camera dei deputati in tema di insindacabilita’ parlamentare.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68 della Costituzione protegge i parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni: e’ l’insindacabilita’. Quando un parlamentare e’ coinvolto in un giudizio (qui civile, presumibilmente per il risarcimento dei danni da dichiarazioni ritenute diffamatorie), la Camera di appartenenza puo’ deliberare che le sue dichiarazioni rientrano in tale garanzia. Il Tribunale di Salerno, davanti al quale pendeva la causa, ha sollevato un conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, ritenendo che la delibera di insindacabilita’ invadesse la sfera del potere giudiziario. La Corte costituzionale, pero’, non e’ entrata nel merito: ha dichiarato il conflitto inammissibile per ragioni preliminari. La vicenda mostra come anche lo strumento del conflitto tra poteri richieda il rispetto di precisi requisiti di ammissibilita’, in difetto dei quali la Corte non puo’ verificare se la Camera abbia correttamente esercitato la propria prerogativa.

    La questione

    Si trattava di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito delle deliberazioni della Camera dei deputati del 27 luglio 2022, in tema di insindacabilita’ ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il conflitto e’ stato promosso dal Tribunale ordinario di Salerno, sezione prima civile, nei confronti della Camera dei deputati.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Non vi e’ stata quindi una decisione nel merito sulla corretta applicazione dell’insindacabilita’ parlamentare.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione e’ inammissibile quando difettano i presupposti soggettivi o oggettivi richiesti, ovvero quando il ricorso non soddisfa i requisiti che ne consentono l’esame nel merito.

    Domande e risposte

    La Corte ha stabilito se le dichiarazioni erano insindacabili?

    No. Ha dichiarato il conflitto inammissibile, senza pronunciarsi sul merito della delibera della Camera.

    Cosa succede alla causa civile a Salerno?

    L’inammissibilita’ del conflitto non rimuove la delibera della Camera; il giudice dovra’ tenerne conto secondo le regole applicabili, fermo restando che non vi e’ stata decisione di merito da parte della Corte.

    Quando un conflitto e’ inammissibile?

    Quando mancano i requisiti soggettivi o oggettivi, ad esempio l’idoneo tono costituzionale del conflitto o la corretta individuazione dell’atto contestato.

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