Art. 499 c.p.c. – Intervento
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato
su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un
sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da
pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture
contabili di cui all’art. 2214 del codice civile.
Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o
l’assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569, deve contenere l’indicazione del credito e quella del
titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di
residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. Se
l’intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo
comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l’estratto autentico notarile delle
medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.
Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell’esecuzione deve notificare al debitore, entro i
dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell’estratto autentico notarile
attestante il credito se l’intervento nell’esecuzione ha luogo in forza di essa.
Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare,
con atto notificato o all’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione, l’esistenza di altri beni del
debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo
esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l’estensione. Se i creditori intervenuti,
senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il
termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di
distribuzione.
Con l’ordinanza con cui è disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569 il
giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi
di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell’ordinanza e la
data fissata per l’udienza non possono decorrere più di sessanta giorni.
All’udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo
gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest’ultimo caso la relativa
misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto
luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli
effetti dell’esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore
partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l’intero ovvero limitatamente alla parte del
credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati
viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell’art. 510, terzo comma,
all’accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e
dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all’udienza di cui al presente comma,
l’azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo.