Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 140/2024 – Payback sui dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018

    Con la sentenza n. 140 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, quanto al quadriennio 2015-2018, le questioni sul cosiddetto payback dei dispositivi medici, che pone a carico delle aziende fornitrici parte dello sforamento del tetto di spesa sanitaria.

    Di cosa si tratta

    Per contenere la spesa sanitaria, la legge fissa un tetto annuale alla spesa per i dispositivi medici acquistati dal Servizio sanitario nazionale. Quando la spesa supera quel tetto, una parte dello sforamento (il cosiddetto payback) viene posta a carico delle aziende che hanno fornito i dispositivi, che devono cioe restituire una quota di quanto incassato. Numerose imprese hanno contestato questo meccanismo davanti al TAR del Lazio, che con sedici ordinanze ha sollevato la questione di legittimita costituzionale, ritenendo il payback irragionevole, lesivo della liberta di iniziativa economica e di natura sostanzialmente tributaria, oltre che in tensione con la tutela della proprieta garantita dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La questione tocca un nodo delicato: far gravare sulle imprese fornitrici, a posteriori, parte di uno sforamento di spesa deciso dalle amministrazioni sanitarie e legittimo o impone alle aziende un sacrificio sproporzionato.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, che pone a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici una quota dello sforamento del tetto di spesa. Le questioni erano sollevate dal TAR per il Lazio con sedici ordinanze, in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla tutela della proprieta prevista dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate, quanto al quadriennio 2015-2018, le questioni di legittimita costituzionale. Il meccanismo del payback dei dispositivi medici, per quel periodo, non e irragionevole ne lesivo della liberta di iniziativa economica o della proprieta: rientra nelle misure di contenimento della spesa sanitaria e la norma resta in vigore.

    Il principio

    Il payback sui dispositivi medici, che pone a carico delle aziende fornitrici parte dello sforamento del tetto di spesa sanitaria, non e di per se irragionevole ne lesivo della liberta di iniziativa economica: rientra nelle misure con cui il legislatore puo perseguire il contenimento della spesa pubblica nel settore sanitario.

    Domande e risposte

    Che cos’e il payback dei dispositivi medici?

    E il meccanismo per cui, se la spesa per i dispositivi medici supera il tetto annuale fissato dalla legge, le aziende fornitrici devono restituire una parte di quello sforamento.

    Perche le imprese lo contestavano?

    Perche ritenevano irragionevole e sproporzionato dover restituire a posteriori somme gia incassate, sopportando le conseguenze di uno sforamento deciso dalle amministrazioni sanitarie.

    Perche la Corte ha respinto le questioni?

    Perche, per il quadriennio 2015-2018, ha ritenuto il meccanismo coerente con l’obiettivo di contenimento della spesa sanitaria e non lesivo della liberta di iniziativa economica o della proprieta.

    Vale per tutti gli anni successivi?

    La pronuncia riguarda espressamente il quadriennio 2015-2018: e a quel periodo che si riferisce il giudizio di non fondatezza espresso dalla Corte.

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  • Corte cost. n. 141/2024 – Norme finanziarie e ordinamentali della Sardegna: tra inammissibilita e rigetto

    Con la sentenza n. 141 del 2024 la Corte costituzionale ha definito un gruppo di questioni promosse dallo Stato contro disposizioni finanziarie e ordinamentali della Regione Sardegna, dichiarandole in parte inammissibili e in parte non fondate.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato varie disposizioni delle leggi della Regione Sardegna n. 9 del 2023 e n. 21 del 2023, di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario. Tra le norme contestate vi erano previsioni che incidevano sull’organizzazione del personale e su profili finanziari, ritenute in contrasto con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica e con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, oltre che con i limiti dello statuto speciale. Prima di esaminare il merito, la Corte verifica che le censure siano formulate in modo corretto e rilevante; quando i ricorsi presentano carenze argomentative, le questioni sono dichiarate inammissibili. Per le altre, la Corte valuta se la disciplina regionale rispetti effettivamente i parametri costituzionali e statutari. La decisione mostra la varieta degli esiti possibili in un unico giudizio Stato-Regioni, in cui convivono pronunce in rito e nel merito.

    La questione di legittimita costituzionale

    Erano impugnati, tra gli altri, gli artt. 35, comma 2, e 56 della legge della Regione Sardegna n. 9 del 2023 e l’art. 5 della legge regionale n. 21 del 2023. Le questioni, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale, erano riferite agli artt. 3, 81, 97 e 117 della Costituzione e ai parametri dello Statuto speciale per la Sardegna.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 56 della legge regionale n. 9 del 2023 (in riferimento agli artt. 81 e 97 Cost.) e all’art. 5 della legge regionale n. 21 del 2023, e ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 56 promosse in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. La decisione sulle ulteriori questioni del ricorso e stata riservata a separate pronunce.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale convivono esiti diversi: le censure formulate in modo carente sono inammissibili, mentre quelle esaminate nel merito sono respinte se la disciplina regionale rispetta i principi statali, come quelli di coordinamento della finanza pubblica.

    Domande e risposte

    Perche alcune questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Per carenze nelle argomentazioni del ricorso statale: quando le censure non sono adeguatamente motivate o rilevanti, la Corte non puo esaminarle nel merito.

    Cosa significa che altre questioni sono “non fondate”?

    Significa che la Corte le ha esaminate nel merito ma le ha respinte: la disciplina regionale, in quei punti, rispetta i principi statali invocati.

    Perche la Corte ha riunito i giudizi?

    Perche piu ricorsi statali riguardavano disposizioni connesse delle leggi sarde: trattarli insieme evita decisioni contrastanti e razionalizza l’esame.

    Le norme sarde restano in vigore?

    Si, per i profili decisi con questa sentenza: le questioni sono state respinte o dichiarate inammissibili, senza annullamenti. Altre questioni saranno decise separatamente.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 142/2024 – Recupero del patrimonio edilizio in Sardegna: illegittimita parziali

    Con la sentenza n. 142 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittime le norme della Regione Sardegna sul recupero del patrimonio edilizio, per contrasto con i principi statali del governo del territorio.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna, con la legge n. 9 del 2023, era intervenuta sulla disciplina del recupero del patrimonio edilizio esistente, con norme in materia urbanistico-edilizia che incidevano, tra l’altro, su indici volumetrici, su ipotesi di condono e su categorie di opere come le pergole bioclimatiche. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato varie di queste disposizioni, sostenendo che eccedessero i limiti della competenza regionale in materia di governo del territorio, materia di competenza concorrente in cui lo Stato fissa i principi fondamentali. La questione mostra come l’autonomia delle Regioni in urbanistica ed edilizia debba muoversi entro confini precisi: la Regione puo dettare regole di dettaglio, ma non puo discostarsi dai principi statali ne ampliare in modo non consentito le possibilita di intervento sugli immobili o le ipotesi di sanatoria. La decisione interviene chirurgicamente su singoli incisi delle norme regionali.

    La questione di legittimita costituzionale

    Erano impugnate piu disposizioni della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9, contenute nel Capo dedicato al recupero del patrimonio edilizio (tra cui gli artt. 123, 128 e 131). La questione, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale, era riferita all’art. 117, terzo comma, e all’art. 120 della Costituzione, in materia di governo del territorio e leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale di singoli incisi delle norme regionali impugnate: l’inciso “degli indici volumetrici e” nell’art. 123, comma 11; l’inciso “condono o” nell’art. 128, comma 1, lettera a); e la parte dell’art. 131 che introduceva le “pergole bioclimatiche”. Altre questioni sono state dichiarate inammissibili. La decisione sulle ulteriori questioni del ricorso e stata riservata a separate pronunce.

    Il principio

    In materia di governo del territorio, di competenza concorrente, la Regione deve rispettare i principi fondamentali statali: non puo ampliare in modo non consentito gli interventi edilizi o le ipotesi di sanatoria, e le disposizioni che lo fanno sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Perche la Corte ha annullato solo alcuni incisi delle norme?

    Perche l’illegittimita era circoscritta a specifiche parole o previsioni che eccedevano la competenza regionale: la Corte interviene in modo mirato, lasciando in vigore il resto della disciplina.

    Cosa c’entra il “governo del territorio”?

    E la materia, di competenza concorrente, che comprende urbanistica ed edilizia: lo Stato ne fissa i principi fondamentali e la Regione li attua senza poterli superare.

    Perche e stata colpita la previsione sul “condono”?

    Perche ampliare in modo autonomo le ipotesi di sanatoria edilizia eccede i limiti della competenza regionale e contrasta con i principi statali in materia.

    Cosa significa che altre questioni sono “riservate a separate pronunce”?

    Che la Corte ha deciso subito solo una parte del ricorso, rinviando le altre questioni a successive sentenze: tecnica usata quando si impugnano molte norme insieme.

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  • Corte cost. n. 143/2024 – Rettificazione di sesso senza intervento chirurgico necessario

    Con la sentenza n. 143 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che imponeva l’autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche quando le modificazioni gia avvenute fossero ritenute sufficienti per la rettificazione di attribuzione di sesso.

    Di cosa si tratta

    La rettificazione di attribuzione di sesso consente a una persona di ottenere il riconoscimento giuridico di un’identita di genere diversa da quella registrata alla nascita. La normativa prevede un procedimento davanti al tribunale che, in determinati casi, deve autorizzare il trattamento medico-chirurgico necessario all’adeguamento dei caratteri sessuali. Il Tribunale di Bolzano ha sollevato la questione rilevando un’incongruenza: la legge imponeva al tribunale di autorizzare il trattamento medico-chirurgico anche quando lo stesso tribunale riteneva che le modificazioni dei caratteri sessuali gia intervenute fossero sufficienti per accogliere la domanda di rettificazione. In pratica, si pretendeva un’autorizzazione a un intervento ritenuto non piu necessario, con un possibile sacrificio ingiustificato dell’integrita fisica e dell’autodeterminazione della persona. La questione tocca il diritto all’identita di genere, la salute e la liberta di disporre del proprio corpo.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2011, nella parte in cui imponeva l’autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche quando le modificazioni gia avvenute fossero ritenute sufficienti per la rettificazione. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Bolzano, sezione seconda civile, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione (diritti inviolabili, eguaglianza, tutela della salute).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescriveva l’autorizzazione al trattamento medico-chirurgico anche quando le modificazioni dei caratteri sessuali gia intervenute fossero ritenute sufficienti per accogliere la domanda di rettificazione. Sono state invece dichiarate inammissibili le ulteriori questioni sull’art. 1 della legge n. 164 del 1982. Non e quindi piu necessaria l’autorizzazione a un intervento ritenuto superfluo dal giudice.

    Il principio

    Non puo essere imposta l’autorizzazione a un trattamento medico-chirurgico per la rettificazione di sesso quando il giudice ritiene gia sufficienti le modificazioni dei caratteri sessuali intervenute: pretendere un intervento non necessario sacrifica ingiustificatamente la salute e l’integrita fisica della persona.

    Domande e risposte

    Che cos’e la rettificazione di attribuzione di sesso?

    E il procedimento con cui una persona ottiene il riconoscimento giuridico di un’identita di genere diversa da quella registrata alla nascita.

    Cosa imponeva la norma dichiarata illegittima?

    Imponeva al tribunale di autorizzare il trattamento medico-chirurgico anche quando lo stesso tribunale riteneva sufficienti le modificazioni gia avvenute: cioe di pretendere un intervento non necessario.

    Cosa cambia dopo la sentenza?

    Quando il giudice ritiene gia sufficienti le modificazioni intervenute, non e piu necessaria un’autorizzazione a un ulteriore intervento chirurgico ai fini della rettificazione.

    La sentenza obbliga a sottoporsi a interventi?

    Al contrario: rimuove l’obbligo di autorizzare un trattamento chirurgico ritenuto superfluo, a tutela della salute e dell’autodeterminazione della persona.

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  • Corte cost. n. 144/2024 – Visto di conformita sulle dichiarazioni fiscali: questioni infondate

    Con la sentenza n. 144 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla disciplina dei soggetti abilitati a rilasciare il visto di conformita sulle dichiarazioni dei redditi e IVA.

    Di cosa si tratta

    Il visto di conformita e l’attestazione, apposta su una dichiarazione dei redditi o IVA, con cui si certifica la corrispondenza dei dati ai documenti e alle scritture contabili; e richiesto, ad esempio, per ottenere alcuni rimborsi o compensazioni fiscali. La legge individua i soggetti abilitati a rilasciarlo: in particolare i professionisti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni e i responsabili dei centri di assistenza fiscale (CAF). Davanti al Consiglio di Stato e sorto un contenzioso su questa disciplina, e il giudice ha dubitato della sua legittimita ritenendo che potesse limitare in modo irragionevole l’accesso all’attivita di rilascio del visto e contrastare con la liberta di prestazione dei servizi garantita dal diritto dell’Unione europea. La questione tocca il bilanciamento tra l’esigenza di affidare un’attestazione fiscale a soggetti qualificati e affidabili e la liberta di iniziativa economica e di concorrenza nel mercato dei servizi.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997, sui soggetti abilitati al rilascio del visto di conformita. La questione era sollevata dal Consiglio di Stato, sezione settima, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alle norme del diritto dell’Unione europea sulla liberta di prestazione dei servizi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita costituzionale. La disciplina che individua i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformita non viola la liberta di iniziativa economica ne i vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea: la riserva a soggetti qualificati risponde a esigenze ragionevoli legate all’affidabilita dell’attestazione fiscale, e la norma resta in vigore.

    Il principio

    Riservare il rilascio del visto di conformita fiscale a soggetti qualificati non e irragionevole ne contrario alla liberta di prestazione dei servizi: la scelta risponde all’esigenza di garantire l’affidabilita di un’attestazione che produce effetti rilevanti in materia tributaria.

    Domande e risposte

    Che cos’e il visto di conformita?

    E l’attestazione che certifica la corrispondenza dei dati della dichiarazione fiscale ai documenti e alle scritture contabili; serve, ad esempio, per ottenere certi rimborsi o compensazioni.

    Chi puo rilasciarlo?

    I soggetti indicati dalla legge: in particolare i professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e i responsabili dei centri di assistenza fiscale (CAF).

    Perche era stata sollevata la questione?

    Perche si dubitava che la riserva a determinati soggetti limitasse in modo irragionevole l’accesso all’attivita e la liberta di prestazione dei servizi garantita dal diritto UE.

    Perche la Corte ha respinto i dubbi?

    Perche la riserva a soggetti qualificati risponde a esigenze ragionevoli di affidabilita dell’attestazione fiscale e non viola la liberta di iniziativa economica ne i vincoli europei.

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  • Corte cost. n. 145/2024 – Contributo della Valle d’Aosta alla finanza pubblica: questioni infondate

    Con la sentenza n. 145 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni con cui la Valle d’Aosta contestava una norma statale sul proprio concorso alla finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni a statuto speciale, come la Valle d’Aosta, concorrono al risanamento della finanza pubblica con contributi definiti dalla legge statale, spesso a seguito di accordi con lo Stato. Una norma del 2023 era intervenuta sulla disciplina del contributo a carico della Valle d’Aosta, modificando una precedente disposizione contenuta nella legge di bilancio 2021. La Regione ha impugnato la norma davanti alla Corte, lamentando che essa incidesse in modo unilaterale e ingiustificato sulla propria autonomia finanziaria, prevista dallo statuto speciale, e che fosse irragionevole e contraria ai principi sull’equilibrio di bilancio. La questione tocca un tema centrale dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali: fino a che punto lo Stato puo determinare il concorso delle Regioni speciali alla finanza pubblica anche senza il loro accordo, e quali limiti incontra nel modificare le regole gia stabilite.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 6-ter, comma 4, del decreto-legge n. 132 del 2023, convertito nella legge n. 170 del 2023, che modificava l’art. 1, comma 853, della legge n. 178 del 2020, sul contributo della Valle d’Aosta alla finanza pubblica. La questione era sollevata dalla Regione autonoma Valle d’Aosta in via principale, in riferimento agli artt. 3, 81, 117 e 119 della Costituzione, oltre che ai parametri statutari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita costituzionale. La norma statale sul concorso della Valle d’Aosta alla finanza pubblica non viola l’autonomia finanziaria regionale ne i parametri invocati: rientra nei poteri dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica e di equilibrio di bilancio, e la disposizione resta in vigore.

    Il principio

    Lo Stato puo determinare il concorso delle Regioni a statuto speciale alla finanza pubblica, anche modificando le regole precedenti, nel rispetto dello statuto: tale potere rientra nel coordinamento della finanza pubblica e nella tutela dell’equilibrio di bilancio e non lede di per se l’autonomia finanziaria regionale.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la Regione concorre alla finanza pubblica?

    Significa che anche le Regioni, comprese quelle a statuto speciale, contribuiscono al risanamento dei conti pubblici con quote definite dalla legge statale, spesso a seguito di accordi con lo Stato.

    Perche la Valle d’Aosta contestava la norma?

    Riteneva che lo Stato avesse inciso in modo unilaterale e ingiustificato sulla propria autonomia finanziaria, modificando le regole sul contributo gia stabilite.

    Perche la Corte ha respinto le questioni?

    Perche la determinazione del concorso alla finanza pubblica rientra nei poteri statali di coordinamento e di tutela dell’equilibrio di bilancio, esercitabili anche nei confronti delle autonomie speciali nel rispetto dello statuto.

    L’autonomia finanziaria della Regione e illimitata?

    No. L’autonomia prevista dall’art. 119 Cost. e dallo statuto si esercita entro i vincoli di finanza pubblica posti dallo Stato a garanzia degli equilibri complessivi della Repubblica.

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  • Corte cost. n. 146/2024 – Sovrintendenti delle fondazioni liriche e cessazione a settant’anni

    Con la sentenza n. 146 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che imponeva la cessazione anticipata dei sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che avessero compiuto settant’anni.

    Di cosa si tratta

    Le fondazioni lirico-sinfoniche (i grandi teatri d’opera italiani) sono dirette da un sovrintendente, nominato per un periodo determinato. Un decreto-legge del 2023 aveva stabilito che i sovrintendenti che, alla data di entrata in vigore del decreto, avessero gia compiuto settant’anni cessassero anticipatamente dalla carica a partire dal 1 giugno 2023, a prescindere dalla scadenza naturale del loro incarico. La Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli e il relativo sovrintendente hanno contestato questa previsione, e il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione di legittimita costituzionale. Il problema riguardava la ragionevolezza di una norma che interrompeva incarichi in corso, regolarmente conferiti, in base al solo dato anagrafico e con effetto pressoche immediato, incidendo su rapporti gia costituiti. La vicenda tocca i limiti del legislatore quando interviene su incarichi gia attribuiti, e in particolare quando lo fa con un provvedimento d’urgenza.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 51 del 2023, convertito nella legge n. 87 del 2023, che imponeva la cessazione anticipata dei sovrintendenti ultrasettantenni delle fondazioni liriche. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento a piu parametri costituzionali, tra cui l’art. 3 (ragionevolezza) e l’art. 77 (presupposti del decreto-legge).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 51 del 2023, come convertito. La norma, che interrompeva incarichi in corso in base al solo compimento dei settant’anni e con effetto immediato, e stata ritenuta in contrasto con i parametri costituzionali invocati: viene cosi rimossa la previsione di cessazione anticipata.

    Il principio

    Il legislatore non puo interrompere incarichi dirigenziali gia regolarmente conferiti in base al solo dato anagrafico e con effetto immediato, in assenza di una giustificazione ragionevole: una simile previsione, adottata per di piu con decreto-legge, e costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Chi e il sovrintendente di una fondazione lirica?

    E il vertice gestionale del teatro, nominato per un periodo determinato, con responsabilita sull’organizzazione e sull’attivita della fondazione lirico-sinfonica.

    Cosa prevedeva la norma annullata?

    Che i sovrintendenti gia ultrasettantenni cessassero dalla carica dal 1 giugno 2023, anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del loro incarico.

    Perche la norma e stata ritenuta incostituzionale?

    Perche interrompeva incarichi in corso, regolarmente conferiti, sulla base del solo dato dell’eta e con effetto pressoche immediato, in contrasto con i principi di ragionevolezza e con i presupposti del decreto-legge.

    Cosa accade ai sovrintendenti coinvolti?

    Venuta meno la norma, cade la causa di cessazione anticipata fondata sull’eta: gli incarichi tornano a essere regolati dalla loro scadenza naturale.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 147/2024 – Casa popolare e requisito di lunga residenza in Regione

    Con la sentenza n. 147 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del Piemonte che, per accedere a un alloggio di edilizia sociale, richiedeva una residenza o un’attivita lavorativa nel territorio regionale da almeno cinque anni.

    Di cosa si tratta

    L’edilizia sociale (le cosiddette case popolari) serve a garantire un alloggio a chi si trova in condizioni economiche disagiate. Per accedere all’assegnazione le Regioni fissano dei requisiti. Il Piemonte richiedeva, tra l’altro, di avere la residenza anagrafica o l’attivita lavorativa esclusiva o principale nel territorio regionale da almeno cinque anni, con almeno tre anni all’interno dell’ambito territoriale di competenza. Il Tribunale di Torino ha dubitato della legittimita di questo requisito di lunga residenza, ritenendolo discriminatorio e irragionevole: subordinare l’accesso a un bisogno primario come la casa a un radicamento territoriale prolungato puo escludere proprio chi, pur trovandosi in stato di bisogno, si e trasferito da poco. La questione tocca un tema ricorrente: i requisiti di residenza prolungata per accedere a prestazioni sociali rischiano di trattare in modo deteriore le persone piu mobili, senza una ragionevole giustificazione rispetto al bisogno che la prestazione intende soddisfare.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Piemonte n. 3 del 2010 (norme in materia di edilizia sociale), nella parte in cui richiedeva la residenza o l’attivita lavorativa nel territorio regionale da almeno cinque anni. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Torino, prima sezione civile, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (eguaglianza e ragionevolezza).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale della norma, limitatamente alle parole che fissavano i requisiti temporali (“da almeno cinque anni” e “con almeno tre anni”). Il requisito di lunga residenza per accedere all’edilizia sociale e stato ritenuto irragionevole e discriminatorio, perche non coerente con la funzione della prestazione, volta a soddisfare un bisogno abitativo attuale.

    Il principio

    Subordinare l’accesso all’edilizia sociale a un requisito di residenza prolungata nel territorio regionale e irragionevole e discriminatorio: i requisiti per le prestazioni sociali devono essere coerenti con il bisogno che intendono soddisfare, non con il mero radicamento territoriale.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma piemontese?

    Richiedeva, per ottenere una casa popolare, la residenza o l’attivita lavorativa nel territorio regionale da almeno cinque anni, con almeno tre anni nell’ambito territoriale di competenza.

    Perche il requisito e stato ritenuto incostituzionale?

    Perche escludeva dall’accesso chi si trovava in stato di bisogno ma risiedeva da meno tempo, senza una ragionevole connessione con la funzione abitativa della prestazione: un trattamento discriminatorio.

    Le Regioni possono ancora fissare requisiti per le case popolari?

    Si, ma devono essere ragionevoli e coerenti con il bisogno abitativo: non possono basarsi su una residenza prolungata che penalizza chi si e trasferito da poco.

    Cosa cambia per chi richiede un alloggio sociale in Piemonte?

    Vengono meno i requisiti dei cinque e tre anni di residenza: l’accesso non puo piu essere negato per la sola mancanza di un radicamento territoriale cosi prolungato.

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  • Corte cost. n. 148/2024 – Impresa familiare estesa al convivente di fatto

    Con la sentenza n. 148 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 230-bis del codice civile nella parte in cui escludeva il convivente di fatto dalla tutela dell’impresa familiare, estendendogli i diritti finora riservati ai familiari.

    Di cosa si tratta

    L’impresa familiare, disciplinata dall’art. 230-bis del codice civile, tutela chi presta in modo continuativo la propria attivita lavorativa in un’impresa gestita da un familiare: il collaboratore ha diritto al mantenimento, alla partecipazione agli utili e ad altri diritti, in proporzione al lavoro prestato. La norma, pero, individuava i familiari nel coniuge, nei parenti e negli affini, senza includere il convivente di fatto, cioe chi convive stabilmente con il titolare dell’impresa senza essere sposato. Per il convivente esisteva una tutela piu ridotta, prevista dall’art. 230-ter. La Corte di cassazione a sezioni unite ha sollevato la questione, ritenendo irragionevole e discriminatorio che chi lavora nell’impresa del convivente ricevesse una protezione inferiore a quella del coniuge, a parita di apporto lavorativo. La vicenda tocca il riconoscimento giuridico delle convivenze di fatto e la parita di trattamento nel lavoro prestato in famiglia.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 230-bis, primo e terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non includeva tra i familiari il convivente di fatto, e “in via derivata” l’art. 230-ter cod. civ. La questione era sollevata dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione e all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 230-bis, terzo comma, cod. civ. nella parte in cui non prevede come familiare anche il convivente di fatto e come impresa familiare quella cui collabora anche il convivente di fatto. In via consequenziale ha dichiarato illegittimo anche l’art. 230-ter cod. civ., che prevedeva per il convivente la tutela ridotta. Il convivente di fatto e cosi equiparato al familiare ai fini dell’impresa familiare.

    Il principio

    Chi presta lavoro continuativo nell’impresa del convivente di fatto ha diritto alla stessa tutela riconosciuta al familiare nell’impresa familiare: escludere il convivente o riservargli una protezione ridotta e irragionevole e contrario alla dignita e al valore del lavoro prestato.

    Domande e risposte

    Che cos’e l’impresa familiare?

    E l’impresa in cui collaborano in modo continuativo i familiari del titolare, che acquisiscono diritti al mantenimento, agli utili e alla partecipazione alle decisioni, in proporzione al lavoro prestato.

    Cosa cambia per il convivente di fatto?

    Dopo la sentenza, il convivente di fatto che lavora nell’impresa del partner ha gli stessi diritti del familiare, e non piu la tutela ridotta prima prevista dall’art. 230-ter, dichiarato illegittimo.

    Cosa significa illegittimita “in via consequenziale”?

    E quando la Corte, dichiarata illegittima una norma, estende la pronuncia a un’altra strettamente collegata: qui l’art. 230-ter, che diventava privo di ragion d’essere una volta equiparato il convivente al familiare.

    Vale per qualsiasi convivenza?

    La tutela riguarda il convivente di fatto, cioe chi convive stabilmente con il titolare dell’impresa: la sentenza estende a questa figura i diritti propri dell’impresa familiare.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 149/2024 – Particolare tenuita del fatto e limiti di pena: questioni infondate

    Con la sentenza n. 149 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla disciplina che individua i limiti di pena entro cui opera la causa di non punibilita per particolare tenuita del fatto.

    Di cosa si tratta

    La causa di non punibilita per particolare tenuita del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, consente al giudice di non punire chi ha commesso un reato di lieve entita, quando il fatto e l’offesa sono minimi e il comportamento non e abituale. La sua applicazione e pero subordinata a soglie di pena: l’istituto opera solo per i reati la cui pena non supera certi limiti. Il Tribunale di Firenze ha dubitato della legittimita del modo in cui il legislatore delegato ha fissato tali soglie, sotto due profili: da un lato il rispetto della legge di delega da parte del Governo (art. 76 Cost.), dall’altro la ragionevolezza della disciplina (art. 3 Cost.). In sostanza il giudice chiedeva se le regole sul calcolo della pena rilevante per applicare la non punibilita fossero coerenti con la delega ricevuta e non irragionevoli. La questione tocca i criteri con cui si decide quando un reato e cosi lieve da non meritare pena.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 131-bis, quinto comma, del codice penale, introdotto dal decreto legislativo n. 28 del 2015. Le questioni erano sollevate dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale in composizione monocratica: la prima in riferimento all’art. 76 della Costituzione (rispetto della legge di delega), la seconda in riferimento all’art. 3 della Costituzione (ragionevolezza).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate entrambe le questioni di legittimita costituzionale. La disciplina dei limiti di pena entro cui opera la particolare tenuita del fatto non eccede i confini della legge di delega ne risulta irragionevole: il modo in cui il legislatore delegato ha individuato le soglie e quindi conforme alla Costituzione e la norma resta in vigore.

    Il principio

    La determinazione delle soglie di pena entro cui opera la causa di non punibilita per particolare tenuita del fatto rientra nella discrezionalita del legislatore, anche delegato, purche rispetti i criteri della delega e non sia irragionevole: la disciplina dell’art. 131-bis cod. pen. supera questo controllo.

    Domande e risposte

    Che cos’e la particolare tenuita del fatto?

    E una causa di non punibilita che permette di non punire chi ha commesso un reato di lieve entita, quando l’offesa e minima e il comportamento non e abituale.

    Perche contano i limiti di pena?

    Perche l’istituto non si applica a tutti i reati, ma solo a quelli la cui pena rientra entro determinate soglie: il modo di calcolare quella pena era oggetto delle questioni.

    Cosa significa la censura sull’art. 76 della Costituzione?

    L’art. 76 impone che il Governo, quando legifera su delega del Parlamento, rispetti i criteri della delega. La Corte ha escluso che il legislatore delegato li avesse violati.

    Cambia qualcosa nell’applicazione dell’istituto?

    No. La disciplina resta invariata: il giudice continua ad applicare la non punibilita per tenuita del fatto secondo le soglie previste dall’art. 131-bis cod. pen.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 66/2024 – Cambio di sesso e passaggio dall’unione civile al matrimonio

    Con la sentenza n. 66/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disciplina che, in caso di rettificazione di sesso di uno dei partner, scioglieva automaticamente l’unione civile senza consentire alla coppia che intenda sposarsi di evitare un vuoto di tutela nel passaggio al matrimonio.

    Di cosa si tratta

    Quando una persona unita civilmente ottiene la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, la legge prevedeva lo scioglimento automatico dell’unione civile. Se la coppia, ora di sesso diverso, voleva proseguire il proprio legame trasformandolo in matrimonio, si trovava però esposta a un periodo intermedio privo di tutela: l’unione civile cessava subito, mentre il matrimonio poteva essere celebrato solo in un secondo momento. Il Tribunale di Torino, nel corso di un giudizio di rettificazione di sesso, ha ritenuto questa discontinuità lesiva dei diritti della coppia. La questione tocca temi di grande rilievo personale, come la tutela della vita familiare e la continuità del vincolo affettivo e giuridico tra due persone, e si collega anche ai principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in materia di rispetto della vita privata e familiare e di non discriminazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e di disposizioni collegate sull’ordinamento dello stato civile, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016 nella parte in cui non prevede che, quando i partner manifestino al giudice l’intenzione di contrarre matrimonio, il giudice disponga la sospensione degli effetti dello scioglimento dell’unione civile fino alla celebrazione del matrimonio, e comunque non oltre centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione. Ha esteso la pronuncia alla connessa disciplina dello stato civile, prevedendo la relativa annotazione. Ha invece dichiarato non fondate le altre questioni.

    Il principio

    La rettificazione di sesso di uno dei partner non deve determinare una soluzione di continuità nella tutela della coppia che intenda sposarsi: il giudice può sospendere gli effetti dello scioglimento dell’unione civile fino alla celebrazione del matrimonio, entro un termine definito.

    Domande e risposte

    Che cosa cambia per la coppia in cui un partner cambia sesso?

    Se la coppia intende sposarsi, il giudice può sospendere lo scioglimento automatico dell’unione civile fino alla celebrazione del matrimonio, evitando un periodo intermedio senza tutela. La sospensione non può superare centottanta giorni dal passaggio in giudicato della rettificazione.

    L’unione civile si scioglie ancora con la rettificazione di sesso?

    Lo scioglimento resta previsto, ma non opera più in modo immediato e privo di alternative quando la coppia vuole passare al matrimonio: in quel caso i suoi effetti possono essere sospesi.

    Perché la disciplina precedente era incostituzionale?

    Perché creava un vuoto di tutela tra la fine dell’unione civile e l’eventuale matrimonio, comprimendo i diritti della coppia anche alla luce del rispetto della vita familiare garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    Le altre questioni sono state accolte?

    No. La Corte ha dichiarato non fondate le ulteriori questioni, accogliendo il profilo relativo alla sospensione degli effetti dello scioglimento.

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  • Corte cost. n. 67/2024 – Casa popolare e requisito di residenza prolungata in Veneto

    Con la sentenza n. 67/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il requisito della residenza prolungata in Veneto come condizione per accedere all’edilizia residenziale pubblica, perché irragionevole e discriminatorio.

    Di cosa si tratta

    Per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (le case popolari), la legge del Veneto richiedeva, oltre alla residenza, di risiedere nella regione da almeno cinque anni, anche non consecutivi, nell’arco di un decennio. Un requisito di questo tipo finisce per escludere chi si è trasferito da poco, indipendentemente dalla reale situazione di bisogno abitativo. Diverse associazioni hanno contestato la disposizione davanti al Tribunale di Padova, ritenendola discriminatoria, in particolare nei confronti delle persone straniere e di chi si sposta sul territorio. La questione tocca un diritto sociale fondamentale, quello all’abitazione per chi versa in condizioni di disagio, e il principio per cui l’accesso ai servizi pubblici deve fondarsi sul bisogno effettivo e non su criteri di radicamento territoriale privi di un nesso ragionevole con la finalità della prestazione. Si discuteva quindi della legittimità del cosiddetto requisito di residenza prolungata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Padova, sezione seconda civile, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettera a), della legge della Regione Veneto 3 novembre 2017, n. 39, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui richiedeva la residenza in Veneto da almeno cinque anni per accedere all’edilizia residenziale pubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione limitatamente alle parole che imponevano la residenza in Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi, calcolati negli ultimi dieci anni. Resta fermo il solo requisito della residenza. Il requisito di radicamento prolungato è stato ritenuto irragionevole e privo di un nesso coerente con la finalità sociale dell’edilizia residenziale pubblica.

    Il principio

    L’accesso a un servizio sociale come l’edilizia residenziale pubblica non può essere subordinato a un requisito di residenza prolungata privo di ragionevole collegamento con lo stato di bisogno: un tale criterio è irragionevole e discriminatorio.

    Domande e risposte

    Serve ancora risiedere da cinque anni in Veneto per la casa popolare?

    No. La Corte ha annullato quel requisito: resta necessaria la residenza, ma non più il radicamento prolungato di cinque anni nell’arco di un decennio.

    Perché il requisito è stato ritenuto discriminatorio?

    Perché escludeva chi si era trasferito da poco a prescindere dal bisogno abitativo, senza un ragionevole collegamento con la finalità sociale della prestazione, penalizzando in particolare chi si sposta sul territorio.

    Vale solo per il Veneto?

    La pronuncia annulla la specifica norma veneta, ma il principio affermato vale in generale: requisiti di residenza prolungata privi di nesso con il bisogno sono incostituzionali.

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