Autore: Andrea Marton

  • Articolo 504 Codice di Procedura Civile: Cessazione della vendita forzata

    Articolo 504 Codice di Procedura Civile: Cessazione della vendita forzata

    Art. 504 c.p.c. – Cessazione della vendita forzata

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la vendita e’ fatta in piu’ volte o in piu’ lotti, deve cessare quando il prezzo gia’ ottenuto raggiunge l’importo delle spese e dei crediti menzionati nell’articolo 495 primo comma.

  • Articolo 503 Codice di Procedura Civile: Modi della vendita forzata

    Articolo 503 Codice di Procedura Civile: Modi della vendita forzata

    Art. 503 c.p.c. – Modi della vendita forzata

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La vendita forzata puo’ farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti.

  • Articolo 502 Codice di Procedura Civile: Termine per l’assegnazione o la vendita del pegno

    Articolo 502 Codice di Procedura Civile: Termine per l’assegnazione o la vendita del pegno

    Art. 502 c.p.c. – Termine per l’assegnazione o la vendita del pegno

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l’espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca si seguono le norme del presente codice, ma l’assegnazione o la vendita puo’ essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento.

    In tal caso il termine per la istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto.

  • Articolo 501 Codice di Procedura Civile: Termine dilatorio del pignoramento

    Articolo 501 Codice di Procedura Civile: Termine dilatorio del pignoramento

    Art. 501 c.p.c. – Termine dilatorio del pignoramento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non puo’ essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali puo’ essere disposta l’assegnazione o la vendita immediata.

  • Articolo 500 Codice di Procedura Civile: Effetti dell’intervento

    Articolo 500 Codice di Procedura Civile: Effetti dell’intervento

    Art. 500 c.p.c. – Effetti dell’intervento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a

    partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all’espropriazione del bene

    pignorato e a provocarne i singoli atti.

  • Articolo 499 Codice di Procedura Civile: Intervento

    Articolo 499 Codice di Procedura Civile: Intervento

    Art. 499 c.p.c. – Intervento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato

    su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un

    sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da

    pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture

    contabili di cui all’art. 2214 del codice civile.

    Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o

    l’assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569, deve contenere l’indicazione del credito e quella del

    titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di

    residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. Se

    l’intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo

    comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l’estratto autentico notarile delle

    medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.

    Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell’esecuzione deve notificare al debitore, entro i

    dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell’estratto autentico notarile

    attestante il credito se l’intervento nell’esecuzione ha luogo in forza di essa.

    Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare,

    con atto notificato o all’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione, l’esistenza di altri beni del

    debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo

    esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l’estensione. Se i creditori intervenuti,

    senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il

    termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di

    distribuzione.

    Con l’ordinanza con cui è disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569 il

    giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi

    di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell’ordinanza e la

    data fissata per l’udienza non possono decorrere più di sessanta giorni.

    All’udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo

    gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest’ultimo caso la relativa

    misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto

    luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli

    effetti dell’esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore

    partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l’intero ovvero limitatamente alla parte del

    credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati

    viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell’art. 510, terzo comma,

    all’accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e

    dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all’udienza di cui al presente comma,

    l’azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo.

  • Articolo 498 Codice di Procedura Civile: Avviso ai creditori iscritti

    Articolo 498 Codice di Procedura Civile: Avviso ai creditori iscritti

    Art. 498 c.p.c. – Avviso ai creditori iscritti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Debbono essere avvertiti dell’espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri.

    A tal fine e’ notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l’indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate.

    In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non puo’ provvedere sull’istanza di assegnazione o di vendita.

  • Articolo 497 Codice di Procedura Civile: Cessazione dell’efficacia del pignoramento

    Articolo 497 Codice di Procedura Civile: Cessazione dell’efficacia del pignoramento

    Art. 497 c.p.c. – Cessazione dell’efficacia del pignoramento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita.

  • Articolo 496 Codice di Procedura Civile: Riduzione del pignoramento

    Articolo 496 Codice di Procedura Civile: Riduzione del pignoramento

    Art. 496 c.p.c. – Riduzione del pignoramento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Su istanza del debitore o anche d’ufficio, quando il valore dei beni pignorati e’ superiore all’importo delle spese e dei crediti di cui all’articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, puo’ disporre la riduzione del pignoramento.

  • Articolo 495 Codice di Procedura Civile: Conversione del pignoramento

    Articolo 495 Codice di Procedura Civile: Conversione del pignoramento

    Art. 495 c.p.c. – Conversione del pignoramento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, il debitore può

    chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione,

    all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi

    e delle spese.

    Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non

    inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui e’ stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei

    creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere

    data prova documentale. La somma e’ depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal

    giudice.

    La somma da sostituire al bene pignorato e’ determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione, sentite le

    parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione.

    Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre,

    se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di

    diciotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso

    convenzionale pattuito, ovvero, in difetto, al tasso legale.

    Qualora il debitore ometta il versamento dell’importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma,

    ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto

    comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il Giudice dell’esecuzione, su richiesta del

    creditore procedente o creditore intervenuto munito del titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di

    questi ultimi.

    Con l’ordinanza che ammette la sostituzione il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal

    pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal

    pignoramento con il versamento dell’intera somma.

    L’istanza può essere avanzata, una sola volta a pena di inammissibilità.