Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 23/2023 – Giudici di pace e magistratura onoraria: restituzione degli atti

    Con l’ordinanza n. 23/2023 la Corte costituzionale ha restituito gli atti al Tribunale di Brescia sulla questione relativa allo statuto dei giudici di pace e della magistratura onoraria.

    Di cosa si tratta

    La condizione giuridica ed economica dei giudici di pace e degli altri magistrati onorari è stata oggetto di un’ampia riforma e di un acceso confronto, anche in sede europea, sui loro diritti. Il Tribunale di Brescia aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 7 della legge n. 374 del 1991, che ha istituito il giudice di pace, e sull’art. 1 del d.lgs. n. 92 del 2016, in materia di conferma nell’incarico dei magistrati onorari. Nel corso del giudizio costituzionale, il quadro normativo di riferimento è cambiato per effetto di interventi del legislatore sulla magistratura onoraria. Di fronte a queste sopravvenienze, la Corte non ha deciso le questioni nel testo originario, ma ha restituito gli atti al giudice rimettente perché ne rivaluti la rilevanza alla luce della disciplina aggiornata. È la risposta tipica quando una riforma incide proprio sulle norme oggetto del dubbio di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e dell’art. 1 del d.lgs. 31 maggio 2016, n. 92, in materia di magistratura onoraria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia, affinché riconsideri la questione alla luce delle modifiche normative sopravvenute sullo statuto della magistratura onoraria.

    Il principio

    Le sopravvenienze normative sulla magistratura onoraria impongono al giudice rimettente di rivalutare la rilevanza delle questioni: la Corte restituisce gli atti senza pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Chi sono i magistrati onorari?

    Sono giudici e pubblici ministeri non di carriera, come i giudici di pace, che esercitano funzioni giurisdizionali a tempo determinato e con uno statuto diverso da quello dei magistrati togati.

    La questione sui giudici di pace è stata decisa?

    No. La Corte ha restituito gli atti al giudice per riconsiderarla alla luce delle modifiche normative sopravvenute.

    Perché la magistratura onoraria è oggetto di contenzioso?

    Perché lo statuto dei magistrati onorari, in particolare i loro diritti, è stato a lungo discusso anche in rapporto al diritto dell’Unione europea, spingendo a successivi interventi legislativi.

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  • Corte cost. n. 189/2022 – Nomina dei direttori delle aziende sanitarie in Valle d’Aosta

    Con la sentenza n. 189 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme della Valle d’Aosta sulla nomina del direttore generale dell’azienda sanitaria e sulla composizione della commissione di selezione, in contrasto con i principi statali in materia di sanità.

    Di cosa si tratta

    La nomina dei vertici delle aziende sanitarie locali è regolata da principi statali che mirano a garantire trasparenza e qualità nella selezione dei direttori generali. La normativa nazionale prevede che si formi, tramite apposita procedura, un elenco ristretto di candidati idonei e consente di attingere a quell’elenco, negli anni successivi, solo in casi eccezionali. La Valle d’Aosta, con una legge del 2021, aveva introdotto regole più flessibili: consentiva di attingere «più di una volta» da una precedente rosa di candidati anche nei casi di normale scadenza dell’incarico, e modificava la composizione della commissione di selezione. Il Governo ha impugnato queste previsioni. Il tema riguarda da vicino i cittadini: la qualità della sanità dipende anche da come vengono scelti i manager che la dirigono, e le procedure selettive servono proprio a evitare nomine discrezionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, 2 (comma 2), 5 e 9 (comma 4) della legge della Regione Valle d’Aosta 9 novembre 2021, n. 31. Il Presidente del Consiglio dei ministri lamentava il contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, che colloca la «tutela della salute» tra le materie di competenza concorrente: la Regione, nel definire la nomina dei direttori generali e la composizione della commissione, avrebbe violato i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale (in particolare il d.lgs. n. 171 del 2016 e il d.lgs. n. 502 del 1992).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, e dell’art. 5 della legge reg. Valle d’Aosta n. 31 del 2021, quest’ultimo nella parte relativa alla composizione della commissione di selezione (che prevedeva un dirigente regionale e due esperti, anziché tre esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie). In via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, ha esteso la declaratoria ad altre parti collegate dello stesso art. 5.

    Il principio

    Nella materia concorrente della tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) la Regione deve rispettare i principi fondamentali statali sulla selezione dei direttori generali delle aziende sanitarie: non può rendere ordinaria la facoltà di attingere a elenchi già formati, né alterare la composizione tecnica della commissione di selezione.

    Domande e risposte

    Perché la nomina del direttore sanitario è così regolata?

    Perché la selezione attraverso un elenco di idonei formato con procedura trasparente serve a garantire competenza e imparzialità nella scelta dei manager sanitari, riducendo la discrezionalità politica. Sono principi fondamentali fissati dallo Stato che le Regioni devono rispettare.

    Cosa c’era di sbagliato nel poter attingere «più di una volta»?

    La regola statale consente di attingere a un elenco già formato solo in casi eccezionali e per un periodo limitato. Trasformare questa eccezione in una facoltà ordinaria, utilizzabile anche alla normale scadenza dell’incarico, contraddice il principio della selezione su procedura aggiornata.

    Perché la composizione della commissione è stata censurata?

    Perché la normativa statale richiede una commissione composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie. Sostituire uno di essi con un dirigente regionale ne abbassa il carattere tecnico e indipendente, in contrasto con i principi fondamentali.

    Cosa comporta una dichiarazione «in via consequenziale»?

    È lo strumento, previsto dall’art. 27 della legge n. 87 del 1953, con cui la Corte estende l’annullamento a norme strettamente collegate a quelle dichiarate illegittime, anche se non specificamente impugnate, per evitare incoerenze nell’ordinamento.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Il terzo comma colloca la tutela della salute tra le materie di competenza concorrente: parametro in base al quale le norme valdostane sono state giudicate illegittime.
    • Art. 32 della Costituzione — Tutela della salute come diritto fondamentale, sullo sfondo della disciplina sanitaria in esame.
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  • Corte cost. n. 65/2023 – Sospensione del processo per incapacità psicofisica dell’imputato

    Con la sentenza n. 65/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 72-bis del codice di procedura penale nella parte in cui faceva riferimento alla sola incapacità «mentale» e non a quella «psicofisica», estendendo la garanzia a chi è incapace di partecipare al processo per qualunque causa.

    Di cosa si tratta

    Un imputato deve essere in grado di partecipare coscientemente al proprio processo. Se non lo è in modo reversibile, il processo viene sospeso; se l’incapacità è irreversibile, l’art. 72-bis del codice di procedura penale prevede una pronuncia di non doversi procedere. Il problema sollevato dal Tribunale di Lecce riguardava il fatto che la norma faceva riferimento alla sola incapacità «mentale», escludendo chi fosse incapace di partecipare per cause fisiche, pur trovandosi nella stessa identica condizione di non poter seguire il processo. La questione è concreta e tocca un diritto fondamentale: chi non può comprendere o seguire il giudizio per una grave menomazione, anche solo fisica, si trova nella medesima impossibilità di chi ha un’incapacità mentale. Limitare la garanzia alla sola sfera mentale creava una disparità di trattamento tra situazioni equivalenti, in contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Lecce ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 72-bis del codice di procedura penale (e, in subordine, dell’art. 159 del codice penale), in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, per l’ingiustificata limitazione della garanzia alla sola incapacità «mentale».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale» anziché a quello «psicofisico». In via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, ha esteso la stessa correzione agli artt. 70, 71 e 72 cod. proc. pen., sostituendo i riferimenti all’incapacità «mentale» o «di mente» con quello, più ampio, allo stato «psicofisico». La questione subordinata è rimasta assorbita.

    Il principio

    La garanzia di non procedere contro chi non può partecipare coscientemente al processo deve valere per ogni forma di incapacità irreversibile, sia mentale sia fisica. Limitarla alla sola sfera mentale crea una disparità irragionevole tra situazioni equivalenti, in contrasto con l’eguaglianza e il diritto di difesa.

    Domande e risposte

    Cosa significa incapacità «psicofisica» dell’imputato?

    È l’impossibilità, per cause mentali o fisiche, di partecipare coscientemente al proprio processo. Dopo questa sentenza la garanzia copre entrambe le ipotesi, non solo quella mentale.

    Perché la limitazione alla sfera «mentale» era incostituzionale?

    Perché chi non può seguire il processo per una grave causa fisica si trova nella stessa condizione di chi ha un’incapacità mentale: trattarli diversamente violava l’eguaglianza e il diritto di difesa.

    Cosa accade se l’incapacità viene meno?

    Il codice prevede che l’azione penale sia riproponibile se lo stato incapacitante cessa o si accerta che era stato erroneamente dichiarato; la chiusura del processo non è quindi necessariamente definitiva.

    La sentenza ha modificato anche altre norme?

    Sì. In via consequenziale ha corretto anche gli artt. 70, 71 e 72 del codice di procedura penale, allineandoli al nuovo riferimento allo stato «psicofisico».

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  • Corte cost. n. 24/2023 – Correzione di errore materiale in una precedente sentenza

    Con l’ordinanza n. 24/2023 la Corte costituzionale ha corretto alcuni errori materiali contenuti nella motivazione della propria sentenza n. 253 del 2022.

    Di cosa si tratta

    Non tutte le pronunce della Corte costituzionale decidono questioni di legittimità: alcune servono a sistemare aspetti tecnici delle decisioni già adottate. È il caso di questa ordinanza, che interviene per correggere meri errori materiali presenti nella motivazione di una precedente sentenza, la n. 253 del 2022. Per errore materiale si intende uno sbaglio di scrittura o di trascrizione che non incide sul contenuto della decisione: ad esempio una parola di troppo o un refuso che altera la lettura del testo senza modificarne il significato giuridico. La correzione lascia del tutto intatto il merito della sentenza e serve solo a rendere il testo chiaro e coerente. È uno strumento ordinario, previsto per garantire l’esattezza formale dei provvedimenti, e non comporta alcuna nuova valutazione delle questioni già decise.

    La questione di legittimità costituzionale

    Nel procedimento per la correzione dell’errore materiale, la Corte ha riscontrato che nella sentenza n. 253 del 2022, al punto 1.2. del Considerato in diritto, erano presenti parole superflue dovute a mero errore di trascrizione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la correzione degli errori materiali della sentenza n. 253 del 2022, espungendo dal quarto capoverso del punto 1.2. del Considerato in diritto alcune parole inserite per refuso. La decisione non incide in alcun modo sul contenuto sostanziale della pronuncia corretta.

    Il principio

    Gli errori materiali presenti nelle pronunce della Corte possono essere corretti con apposita ordinanza, senza che ciò modifichi il contenuto sostanziale della decisione.

    Domande e risposte

    Cos’è un errore materiale?

    È uno sbaglio di scrittura o trascrizione (un refuso, una parola di troppo) che non incide sul significato giuridico della decisione e può essere corretto in qualsiasi momento.

    La correzione cambia l’esito della sentenza n. 253 del 2022?

    No. Riguarda solo la forma del testo: il contenuto e la decisione restano identici.

    Perché serve un’ordinanza apposita?

    Per garantire la certezza e l’esattezza dei provvedimenti: la correzione formale è disposta con un atto autonomo che dà conto delle modifiche apportate.

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  • Corte cost. n. 190/2022 – Legge di stabilità siciliana 2021 davanti alla Corte

    Con la sentenza n. 190 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime numerose disposizioni della legge di stabilità 2021 della Regione Siciliana, impugnate dal Governo per contrasto con vari parametri costituzionali e con lo Statuto siciliano.

    Di cosa si tratta

    Le leggi di stabilità regionali contengono spesso decine di disposizioni eterogenee: spesa, organizzazione, personale, materie ambientali. Il Governo le esamina e, quando ritiene che alcune norme eccedano le competenze regionali o violino vincoli di finanza pubblica, le impugna davanti alla Corte. In questo caso il Presidente del Consiglio dei ministri ha contestato vari articoli della legge di stabilità siciliana 2021 (legge reg. n. 9 del 2021) e una successiva legge di modifica (n. 29 del 2021). Le censure investivano profili diversi: il rispetto dei vincoli di bilancio, il riparto di competenze tra Stato e Regione e i limiti posti dallo Statuto speciale della Sicilia. La posta in gioco riguarda la corretta gestione delle risorse pubbliche regionali e il rispetto dei confini entro cui una Regione, anche a statuto speciale, può legiferare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 5, comma 1, lettera f), 14, 36, 41, comma 3, 50 e da 53 a 57 della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, e gli artt. 4, comma 1, e 14 della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021. Il Presidente del Consiglio dei ministri invocava complessivamente gli artt. 3, 32, 81, terzo comma, 117 (secondo comma, lettere e, l e m, e terzo comma) e 118, primo comma, della Costituzione, oltre alle norme dello Statuto della Regione Siciliana, lamentando violazioni in materia di bilancio, competenze e organizzazione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni: l’art. 5, comma 1, lettera f), l’art. 14, l’art. 50, l’art. 53, l’art. 54, commi 2 e 3, gli artt. 55, 56 e 57 della legge reg. n. 9 del 2021, nonché l’art. 14 della legge reg. n. 29 del 2021. Ha inoltre dichiarato estinto il processo riguardo all’art. 41, comma 3, e riservato a separate pronunce la decisione sulle altre questioni rinviate.

    Il principio

    Anche una Regione a statuto speciale deve rispettare i vincoli costituzionali di equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e il riparto di competenze (art. 117 Cost.): le disposizioni delle leggi di stabilità regionali che eccedono tali limiti sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Perché il Governo impugna le leggi di stabilità regionali?

    Perché lo Stato vigila sul rispetto, da parte delle Regioni, dei vincoli di finanza pubblica e del riparto di competenze. Quando ritiene che una norma regionale li violi, la impugna in via principale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

    Lo Statuto speciale non mette la Sicilia al riparo?

    No. L’autonomia speciale è più ampia, ma non illimitata: deve comunque rispettare i principi costituzionali, in particolare l’equilibrio di bilancio e le competenze esclusive statali. Lo Statuto stesso è uno dei parametri del giudizio.

    Cosa significa che il processo è stato «dichiarato estinto» su una norma?

    Significa che, per quella specifica questione (l’art. 41, comma 3), il giudizio si è chiuso senza decisione di merito, di regola perché la Regione ha modificato o abrogato la norma e il Governo ha rinunciato.

    Le norme annullate possono ancora applicarsi?

    No. La dichiarazione di illegittimità costituzionale fa cadere le disposizioni colpite, che non possono più essere applicate dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 191/2022 – Divieto regionale di inceneritori dei rifiuti urbani

    Con la sentenza n. 191 del 2022 la Corte costituzionale ha bocciato il divieto, posto da una legge dell’Abruzzo, di realizzare impianti di incenerimento dei rifiuti urbani sul territorio regionale, ritenendolo invasivo della competenza statale in materia ambientale.

    Di cosa si tratta

    La gestione dei rifiuti è un terreno di continuo confronto tra Stato e Regioni. Una legge dell’Abruzzo del 2020, dedicata all’economia circolare, da un lato ribadiva la volontà della Regione di non prevedere impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, dall’altro fissava per legge distanze minime degli impianti dai centri abitati e da luoghi sensibili. Il Governo ha impugnato entrambe le previsioni. Il punto in gioco: chi decide dove e se costruire gli impianti di trattamento dei rifiuti? La normativa statale assegna allo Stato l’individuazione dei criteri generali e la possibilità di localizzare gli impianti necessari; alle Regioni spetta la pianificazione, ma non il potere di vietare in radice una tipologia di impianti o di sostituire la pianificazione con la legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 4 e 9, lettera u), della legge della Regione Abruzzo 30 dicembre 2020, n. 45. Il Presidente del Consiglio dei ministri lamentava il contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione — tutela dell’ambiente riservata allo Stato — in relazione alle norme del Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) e all’art. 35 del d.l. n. 133 del 2014: la Regione avrebbe vietato gli inceneritori e individuato per legge le aree non idonee, invadendo la competenza statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, limitatamente alle parole con cui la Regione ribadiva «la volontà di non prevedere la realizzazione di impianti dedicati di incenerimento per i rifiuti urbani». Ha invece dichiarato non fondata la questione sul comma 9, lettera u), relativo alle distanze minime degli impianti.

    Il principio

    Una Regione non può introdurre un divieto generale di realizzazione di impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, perché l’individuazione delle strutture necessarie alla gestione dei rifiuti rientra nella tutela dell’ambiente, riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    Domande e risposte

    La Regione non può dire «no agli inceneritori»?

    Non con un divieto generale e assoluto posto per legge. La competenza a individuare gli impianti necessari e i criteri generali spetta allo Stato; la Regione pianifica, ma non può precludere in radice una tipologia di impianti sul proprio territorio.

    Allora la legge abruzzese è stata annullata del tutto?

    No. La Corte ha annullato solo le parole che esprimevano il divieto di incenerimento, salvando il resto della disposizione. La questione sulle distanze minime degli impianti dai centri abitati è stata respinta come non fondata.

    Perché le distanze minime sono state ritenute legittime?

    Perché la Corte non le ha considerate un’indebita sostituzione della pianificazione statale con la legge regionale: rientrano nei margini di intervento della Regione e non sono state giudicate in contrasto con la disciplina statale evocata.

    Cosa c’entra l’economia circolare?

    La legge regionale si inseriva nelle politiche di economia circolare, ma il favore per il riciclo e la riduzione dei rifiuti non autorizza la Regione a scavalcare il riparto di competenze fissato dalla Costituzione e dal Codice dell’ambiente.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — La lettera s) del secondo comma riserva allo Stato la tutela dell’ambiente: parametro violato dal divieto regionale di incenerimento.
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  • Corte cost. n. 192/2022 – Piano casa e prevalenza del piano paesaggistico

    Con la sentenza n. 192 del 2022 la Corte costituzionale ha stabilito che gli interventi edilizi del «Piano casa» pugliese devono rispettare le prescrizioni del piano paesaggistico regionale, affermando la prevalenza della tutela del paesaggio sugli strumenti urbanistici.

    Di cosa si tratta

    Le leggi regionali sul cosiddetto «Piano casa» hanno consentito, in deroga agli strumenti urbanistici ordinari, ampliamenti e ristrutturazioni del patrimonio edilizio per sostenere l’attività edilizia. In Puglia, però, una di queste norme permetteva tali interventi straordinari senza imporre espressamente il rispetto del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR). Il caso arriva alla Corte tramite il Consiglio di Stato, chiamato a decidere una controversia tra il Ministero per i beni e le attività culturali e alcuni privati. Il nodo riguarda milioni di cittadini e imprese: fino a che punto una Regione può favorire l’edilizia derogando alle regole poste a protezione del paesaggio? La tutela del paesaggio è un valore primario, affidato alla competenza statale, e non può essere sacrificata a esigenze edilizie locali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 6, comma 2, lettera c-bis), della legge della Regione Puglia 30 luglio 2009, n. 14 (nel testo anteriore all’abrogazione del 2021). Il Consiglio di Stato lamentava il contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione — che riserva allo Stato la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema — in relazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), perché la norma consentiva di derogare al piano paesaggistico, violando il principio di prevalenza della pianificazione paesaggistica sugli strumenti urbanistici.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione pugliese nella parte in cui non prevedeva che gli interventi edilizi disciplinati dalla legge dovessero essere realizzati anche nel rispetto delle specifiche prescrizioni del Piano paesaggistico territoriale della Puglia. La deroga al paesaggio non era ammissibile.

    Il principio

    La pianificazione paesaggistica, espressione della tutela dell’ambiente riservata allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), prevale sugli strumenti urbanistici: una legge regionale non può consentire interventi edilizi straordinari in deroga alle prescrizioni del piano paesaggistico.

    Domande e risposte

    Cosa significa che il paesaggio «prevale» sull’urbanistica?

    Significa che, in caso di conflitto, le prescrizioni del piano paesaggistico vincolano gli strumenti urbanistici e gli interventi edilizi: la pianificazione del territorio deve conformarsi alla tutela del paesaggio, non viceversa.

    Il «Piano casa» è quindi illegittimo?

    No. La Corte non ha bocciato il Piano casa in sé, ma ha chiarito che gli interventi che esso consente devono comunque rispettare il piano paesaggistico. La deroga ammessa riguarda l’urbanistica ordinaria, non il vincolo paesaggistico.

    Perché la tutela del paesaggio spetta allo Stato?

    Perché l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. riserva alla competenza esclusiva statale la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, di cui il paesaggio è parte. Le Regioni possono valorizzare, ma non abbassare il livello di tutela fissato dallo Stato.

    La norma era già stata abrogata: a cosa serve la pronuncia?

    La disposizione era stata abrogata nel 2021, ma poteva ancora applicarsi ai rapporti sorti prima. La dichiarazione di illegittimità ne impedisce l’applicazione anche per il passato, nei limiti dei rapporti non esauriti.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — La lettera s) del secondo comma riserva allo Stato la tutela dell’ambiente e del paesaggio: parametro in base al quale la deroga regionale è stata giudicata illegittima.
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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 25/2023 – Vaccinazioni imposte ai militari: serve una legge, non una scelta della sanità militare

    Con la sentenza n. 25/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del Codice dell’ordinamento militare che consentiva alla sanità militare di imporre vaccinazioni non previste dalla legge, in contrasto con la riserva di legge in materia di trattamenti sanitari.

    Di cosa si tratta

    Il Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010), all’art. 206-bis, autorizzava la sanità militare a sottoporre il personale a specifiche profilassi vaccinali. La particolarità è che la scelta di quali vaccinazioni imporre era rimessa all’amministrazione militare, senza che fossero individuate da una legge. La Costituzione, all’art. 32, secondo comma, stabilisce però che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge: è la cosiddetta riserva di legge, una garanzia fondamentale che impedisce di imporre trattamenti sul corpo delle persone in base a decisioni amministrative. Il giudice rimettente ha quindi dubitato che fosse legittimo affidare alla sola sanità militare il potere di stabilire vaccinazioni obbligatorie. In gioco c’erano la libertà personale e l’integrità fisica dei militari, da bilanciare con le esigenze di efficienza e operatività delle Forze armate.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione, sollevata in via incidentale, riguardava l’art. 206-bis del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, in riferimento principalmente all’art. 32 della Costituzione, che subordina l’imposizione di trattamenti sanitari obbligatori a una previsione di legge (riserva di legge).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 206-bis, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare, nella parte in cui autorizzava la sanità militare a imporre al personale specifiche profilassi vaccinali senza che esse fossero previamente individuate in via legislativa. Le vaccinazioni obbligatorie per i militari devono dunque essere stabilite dalla legge, non da scelte dell’amministrazione.

    Il principio

    L’imposizione di vaccinazioni obbligatorie al personale militare richiede una previa individuazione per legge: affidarne la scelta alla sola sanità militare viola la riserva di legge in materia di trattamenti sanitari prevista dall’art. 32 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per le vaccinazioni dei militari?

    Le profilassi vaccinali obbligatorie non possono più essere decise autonomamente dalla sanità militare: devono essere previste da una legge che le individui.

    Cos’è la riserva di legge in materia sanitaria?

    È la regola dell’art. 32, secondo comma, Cost.: nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non in forza di una legge, a tutela dell’integrità fisica e della libertà personale.

    La sentenza vieta ogni vaccinazione obbligatoria nelle Forze armate?

    No. Consente che siano imposte, ma solo se previste dalla legge e non lasciate alla discrezionalità dell’amministrazione militare.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 66/2023 – Liberazione condizionale e libertà vigilata dell’ergastolano

    Con la sentenza n. 66/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla libertà vigilata che accompagna la liberazione condizionale, ribadendo che tale regime non ostacola il reinserimento sociale del condannato.

    Di cosa si tratta

    La liberazione condizionale consente al condannato che abbia dato prova di ravvedimento di scontare l’ultima parte della pena fuori dal carcere. A essa si accompagna obbligatoriamente la libertà vigilata, un regime di controllo e assistenza che, se violato, può comportare la revoca del beneficio. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 177 e 230 del codice penale, dubitando che questo automatismo, applicato anche a chi era stato condannato all’ergastolo, fosse compatibile con il principio di eguaglianza e con la finalità rieducativa della pena. Il tema è centrale nel diritto penale: la pena non deve essere solo afflittiva, ma tendere al reinserimento sociale del condannato. La questione era se la libertà vigilata «assistita» che segue la liberazione condizionale rappresentasse un ostacolo a questo percorso oppure, al contrario, uno strumento di sostegno.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 177, secondo comma, e 230, primo comma, numero 2), del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione (eguaglianza e finalità rieducativa della pena).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ribadito, richiamando i propri precedenti, che la libertà vigilata conseguente alla liberazione condizionale non ostacola la risocializzazione, ma costituisce un regime di sostegno e assistenza: ai sensi dell’art. 55 dell’ordinamento penitenziario, il servizio sociale svolge interventi a favore del reinserimento del vigilato. La misura presenta elasticità e capacità di adattamento, poiché non ogni trasgressione comporta la revoca del beneficio. Il regime è quindi coerente con la finalità rieducativa della pena dell’art. 27 Cost.

    Il principio

    La libertà vigilata che accompagna la liberazione condizionale non contraddice la finalità rieducativa della pena: è un regime «assistito» di sostegno al reinserimento sociale del condannato, dotato di elasticità, e non un ostacolo alla sua risocializzazione.

    Domande e risposte

    Che cos’è la liberazione condizionale?

    È la misura che permette al condannato che abbia mostrato sicuro ravvedimento di scontare fuori dal carcere l’ultima parte della pena, sotto il regime della libertà vigilata.

    Che cos’è la libertà vigilata «assistita»?

    È un regime di controllo accompagnato dall’intervento del servizio sociale, che sostiene il condannato nel suo reinserimento. Non ogni violazione comporta automaticamente la revoca del beneficio.

    Perché il giudice dubitava della sua legittimità?

    Perché riteneva che applicare automaticamente la libertà vigilata, anche a chi era stato ergastolano, potesse contrastare con l’eguaglianza e con la finalità rieducativa della pena.

    Cosa ha stabilito la Corte sulla rieducazione?

    Che la libertà vigilata conseguente alla liberazione condizionale è coerente con la rieducazione: è uno strumento di assistenza e sostegno, non un ostacolo al reinserimento del condannato.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 26/2023 – Incarichi dirigenziali nella sanità calabrese: illegittima la norma

    Con la sentenza n. 26/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma del Piano regionale per la salute della Calabria, per contrasto con i princìpi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Calabria n. 11 del 2004, contenente il Piano regionale per la salute 2004/2006, disciplinava all’art. 15, comma 5, profili relativi al personale e agli incarichi nel settore sanitario regionale. La Corte di cassazione, sezione lavoro, in una controversia tra un dipendente e l’Azienda sanitaria provinciale di Crotone, ha dubitato della legittimità di questa disposizione, ritenendola in contrasto con i princìpi costituzionali che regolano l’organizzazione e l’accesso agli uffici pubblici. La Costituzione, agli artt. 97 e 98, impone che la pubblica amministrazione operi con buon andamento e imparzialità e che i pubblici impiegati siano al servizio esclusivo della Nazione: princìpi che limitano la discrezionalità del legislatore nel disciplinare incarichi e progressioni. Il tema riguarda la correttezza e la trasparenza nella gestione del personale sanitario.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 5, secondo periodo, della legge reg. Calabria 19 marzo 2004, n. 11, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 98, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 5, secondo periodo, della legge reg. Calabria n. 11 del 2004. La disposizione regionale è stata rimossa dall’ordinamento per contrasto con i princìpi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione e con il dovere dei pubblici impiegati di servire la Nazione.

    Il principio

    Le norme regionali sull’organizzazione e sugli incarichi nel pubblico impiego devono rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione: la disposizione calabrese che li violava è illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa stabilisce l’art. 97 della Costituzione?

    Che i pubblici uffici sono organizzati in modo da assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, e che agli impieghi si accede di regola mediante concorso.

    La norma calabrese è ancora in vigore?

    No. È stata dichiarata illegittima nella parte indicata e quindi non può più essere applicata.

    Perché si invoca anche l’art. 98 Cost.?

    Perché stabilisce che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, principio che orienta la disciplina degli incarichi pubblici verso l’imparzialità.

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  • Corte cost. n. 67/2023 – Chiamata del terzo nel rito del lavoro e giusto processo

    Con la sentenza n. 67/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul momento in cui il giudice del lavoro decide sulla chiamata in causa di un terzo, ritenendo ragionevole la scelta del legislatore di collocarla nell’udienza di discussione.

    Di cosa si tratta

    Nel processo civile, il convenuto può chiedere di coinvolgere un terzo nella causa (la cosiddetta chiamata del terzo). Nel rito del lavoro, ispirato a rapidità e concentrazione, il giudice decide su questa richiesta nell’udienza di discussione, nel contraddittorio tra le parti, e non prima con un provvedimento anticipato come avviene nel processo ordinario. Il Tribunale di Padova, giudice del lavoro, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 418 e 420 del codice di procedura civile, ritenendo che questa diversità penalizzasse il convenuto e contrastasse con il principio della ragionevole durata del processo. La questione è concreta per chi affronta una causa di lavoro: tocca i tempi del giudizio e l’equilibrio tra le esigenze del lavoratore, che cerca una tutela rapida, e quelle del datore o di altre parti, che possono avere interesse a coinvolgere altri soggetti. La Corte ha valutato se la scelta del legislatore fosse ragionevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 418, primo comma, e 420, nono comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione (eguaglianza e ragionevole durata del processo).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha rilevato che nel rito del lavoro, connotato da concentrazione e celerità, collocare nell’udienza di discussione la decisione sulla chiamata del terzo non è irragionevole: serve a consentire al ricorrente, di regola il lavoratore, di interloquire prima dell’autorizzazione, evitando chiamate solo dilatorie. Il bilanciamento operato dal legislatore, coerente con la specialità del processo del lavoro e con la rapida tutela dei diritti del lavoratore, è stato ritenuto compatibile con gli artt. 3 e 111 Cost.

    Il principio

    La scelta del legislatore di far decidere il giudice del lavoro sulla chiamata del terzo nell’udienza di discussione, anziché in via anticipata, è ragionevole: risponde alla specialità del rito del lavoro, ispirato a concentrazione e celerità, e tutela il lavoratore consentendogli di interloquire contro chiamate potenzialmente dilatorie.

    Domande e risposte

    Che cos’è la chiamata del terzo in causa?

    È la possibilità per una parte di coinvolgere nel processo un soggetto inizialmente estraneo, perché ritenuto coinvolto nei fatti di causa o tenuto a garantire una delle parti.

    Perché nel rito del lavoro la decisione è in udienza?

    Perché il processo del lavoro è improntato a rapidità: decidere sulla chiamata del terzo in udienza, nel contraddittorio, permette al lavoratore di opporsi a chiamate che potrebbero rallentare il giudizio.

    Questa regola viola il principio di eguaglianza?

    No. La Corte ha ritenuto che la differenza rispetto al processo ordinario sia giustificata dalla specialità del rito del lavoro, quindi non irragionevole né lesiva dell’eguaglianza.

    Cosa significa per chi ha una causa di lavoro?

    Che la richiesta di coinvolgere un terzo va proposta tempestivamente, ma sarà decisa dal giudice in udienza, dopo che le parti hanno potuto discuterne.

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  • Corte cost. n. 27/2023 – Leggi regionali abruzzesi su termini e leale collaborazione: doppia illegittimità

    Con la sentenza n. 27/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due disposizioni di leggi della Regione Abruzzo, accogliendo i ricorsi del Governo.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato due disposizioni di altrettante leggi della Regione Abruzzo del 2022: l’art. 16 di una legge di proroga di termini e l’art. 19 di una legge in materia di leale collaborazione. Si trattava di norme che, secondo il Governo, eccedevano le competenze regionali, incidendo su ambiti riservati allo Stato o su princìpi che la Regione era tenuta a rispettare. I due ricorsi sono stati riuniti e decisi con un’unica sentenza. La Corte ha esaminato se le scelte del legislatore abruzzese rispettassero il riparto di competenze fissato dalla Costituzione e i limiti posti all’autonomia regionale: una verifica frequente nel contenzioso in via principale, in cui lo Stato fa valere davanti alla Corte le invasioni di campo da parte delle Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale l’art. 16 della legge reg. Abruzzo 11 gennaio 2022, n. 1, e l’art. 19 della legge reg. Abruzzo 11 marzo 2022, n. 5, deducendo il contrasto, tra gli altri parametri, con gli artt. 41, 97 e 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2022 e dell’art. 19 della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2022. Entrambe le disposizioni sono state quindi rimosse dall’ordinamento per superamento dei limiti della competenza regionale.

    Il principio

    Le disposizioni regionali che oltrepassano i limiti delle competenze attribuite alle Regioni e i vincoli derivanti dal riparto costituzionale sono illegittime: la Corte le dichiara incostituzionali su ricorso dello Stato.

    Domande e risposte

    Entrambe le norme abruzzesi sono state annullate?

    Sì. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sia dell’art. 16 della legge n. 1 del 2022 sia dell’art. 19 della legge n. 5 del 2022.

    Perché i due giudizi sono stati riuniti?

    Perché riguardavano questioni connesse, sollevate dallo stesso ricorrente contro leggi della medesima Regione: la riunione consente una decisione unitaria.

    Cosa significa giudizio in via principale?

    È il giudizio in cui Stato e Regioni impugnano direttamente davanti alla Corte le rispettive leggi, ritenute lesive del riparto di competenze.

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