Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 53 T.U. Stupefacenti – Sdoganamento e bolletta di accompagnamento

    Art. 53 T.U. Stupefacenti – Sdoganamento e bolletta di accompagnamento

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel comma 3 dell'articolo 52 e dopo il prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento con contrassegni doganali. Sulla bolletta di importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da allegarsi alla bolletta matrice, e a scorta della merce importata rilascia una bolletta di accompagnamento, riportante tutti i dati essenziali dell'avvenuta operazione, nonché il termine entro cui la bolletta medesima dovrà essere restituita alla dogana emittente con le attestazioni di scarico.

    2. L'arrivo a destinazione della merce deve risultare da attestazione che l'importatore, dopo che la merce sia stata presa in carico sull'apposito registro, avrà cura di far apporre sulla boletta di accompagnamento dal più vicino ufficio di Polizia di Stato o Comando dei carabinieri o della Guardia di finanza ovvero dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.

    3. La bolletta di accompagnamento, munita della cennata attestazione, deve essere restituita, entro il termine perentorio specificato nella bolletta stessa, dall'importatore alla dogana, che informa dell'avvenuta regolare importazione, citando la data e il numero della bolletta di importazione, il Ministero della sanità, il Servizio centrale antidroga ed il Comando della Guardia di finanza competente.

    4. Trascorso il termine assegnato per la restituzione della bolletta di accompagnamento senza che questa sia stata restituita, munita dell'attestazione di scarico, la dogana redige processo verbale, informandone le autorità di cui al comma

    3. Torna al sommario

  • Art. 51 T.U. Stupefacenti – Domanda per il permesso di importazione

    Art. 51 T.U. Stupefacenti – Domanda per il permesso di importazione

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Per ottenere il premesso di importazione, l'interessato è tenuto a presentare domanda direttamente al Ministero della sanità secondo le modalità indicate con decreto del Ministro. Torna al sommario

  • Art. 50 T.U. Stupefacenti: import/export stupefacenti

    Art. 50 T.U. Stupefacenti – Disposizioni generali

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione, alla fabbricazione, all'impiego, nonché all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione.

    2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere svolte soltanto tramite le dogane di prima categoria.

    3. Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione; ha la validità di mesi sei e può essere utilizzato anche per quantitativi inferiori a quelli assegnati.

    4. Le sostanze stupefacenti o psicotrope dirette all'estero devono essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato.

    5. È vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con destinazione ad una casella postale o ad una banca.

    6. Le norme del presente testo unico si applicano alle zone, punti o depositi franchi qualora la discliplina a questi relativa vi consenta la introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

    7. Durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per finalità doganali o di polizia. È vietato altresì destinarli, senza apposita autorizzazione dal permesso di esportazione e da quello di transito.

    8. Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope di importazione, esportazione o transito si applicano le norme di cui all'articolo

    41. 9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano soltanto alle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo

    14. Torna al sommario

  • Art. 49 T.U. Stupefacenti: ricerca e sperimentazione

    Art. 49 T.U. Stupefacenti – Istituti di ricerca scientifica. Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dall'autorita' giudiziaria, gli istituti d'istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca o di sperimentazione.

    2. L'autorizzazione è rilasciata da parte del Ministro della sanità, previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato conto al Ministero della sanità in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta, nonché con relazione scritta annuale contenente la descrizione delle ricerche e delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nome dei ricercatori e dei periti. L'autorizzazione non è soggetta a tassa di concessione governativa.

    3. Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata la sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di scarico, delle dichiarazioni rilasciate dai singoli ricercatori e sperimentatori o periti.

    4. Le persone autorizzate sono obbligate ad annotarle in apposito registro vidimato dall'autorita' sanitaria locale le seguenti indicazioni: a) gli estremi dell'atto di autorizzazione; b) la quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e in giacenza; c) la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni effettuate e l'indicazione dei prodotti ottenuti e delle quantità residue.

    5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del comma 4 è punito con la sanzione amminsitrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione. Torna al sommario

  • Art. 48 T.U. Stupefacenti – Stupefacenti per pronto soccorso

    Art. 48 T.U. Stupefacenti – Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso. (N.D.R.: Il presente articolo, abrogato dall’art. 1,

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    comma 1, L. 8 febbraio 2001, n. 12, ha riacquistato efficacia ai sensi di quanto disposto dall'art. 44, L. 16 gennaio 2003, n. 3.)

    1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli articoli 46 e 47, il Ministero della sanità può rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalità di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto, marittimi ed aerei o di comunità anche non di lavoro, di carattere temporaneo.

    2. L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze mediante calcolabili, nonché le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare. Torna al sommario

  • Art. 47 T.U. Stupefacenti – Medicinali nei cantieri

    Art. 47 T.U. Stupefacenti – Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro (N.D.R.: Il presente articolo, abrogato

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    dall'art. 1, comma 1, L. 8 febbraio 2001, n. 12, ha riacquistato efficacia ai sensi di quanto disposto dall'art.44, L. 16 gennaio 2003, n. 3.)

    1. La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, prevista dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda e il luogo ove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonché il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorita' sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato.

    2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente, le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente unità sanitaria locale apponendovi la dicitura: "spedita il giorno…".

    3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.

    4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario dei medicinali e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.

    5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorita' sanitaria locale nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. Torna al sommario

  • Art. 46 T.U. Stupefacenti – Medicinali su navi mercantili

    Art. 46 T.U. Stupefacenti – Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili (N.D.R.: Il presente articolo, abrogato dall’art

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1, comma 1, L. 8 febbraio 2001, n. 12, ha riacquistato efficacia ai sensi di quanto disposto dall'art.44, L. 16 gennaio 2003, n. 3.)

    1. La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, prevista dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonché il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante.

    2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra al medico di porto annotandovi la dicitura: "spedita il giorno…".

    3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.

    4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è consegnatario dei medicinali e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.

    5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove è iscritta al nave.

    6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. Torna al sommario

  • Art. 45 T.U. Stupefacenti – Dispensazione dei medicinali

    Art. 45 T.U. Stupefacenti – Dispensazione dei medicinali

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'articolo 14 è effettuata dal farmacista che annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente.

    2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dai commi 1 e 4-bis dell'articolo 43 nella quantità e nella forma farmaceutica prescritta.

    3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell'articolo

    60. 3-bis. Il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l'eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore.

    4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni B e C, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 60, comma

    1. 5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista è tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione.

    6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezione D, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.

    6-bis. All'atto della dispensazione dei medicinali inseriti nella sezione D della tabella dei medicinali, successivamente alla data del 15 giugno 2009, limitatamente alle ricette diverse da quella di cui al decreto del Ministro della salute 10 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira.

    7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezione E, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica.

    8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non può essere più spedita.

    9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad euro

    600. 10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale 15 luglio 2004 in materia di tracciabilità di medicinali, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti.

    10-bis. Su richiesta del cliente e in caso di ricette che prescrivono più confezioni, il farmacista, previa specifica annotazione sulla ricetta, può spedirla in via definitiva consegnando un numero di confezioni inferiore a quello prescritto, dandone comunicazione al medico prescrittore, ovvero può consegnare, in modo frazionato, le confezioni, purché entro il termine di validità della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta per volta consegnato. Torna al sommario

  • Art. 44 T.U. Stupefacenti – Divieto di consegna a minori o a persone inferme di mente

    Art. 44 T.U. Stupefacenti – Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. È fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente.

    2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del comma 1 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire due milioni. Torna al sommario

  • Art. 40 T.U. Stupefacenti – Confezioni per la vendita di medicinali controllati

    Art. 40 T.U. Stupefacenti – Confezioni per la vendita

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative comunitarie, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 14, la sezione della tabella dei medicinali in cui collocare il medicinale stesso.

    2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la confezione. Torna al sommario

  • Art. 39 D.P.R. 309/1990 – Legge 22 dicembre 1975, n. 685 , art (abrogato)

    Art. 39 D.P.R. 309/1990 – Legge 22 dicembre 1975, n. 685 , art

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo unico in materia di stupefacenti

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Buoni acquisto 1.

    Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o preparazione.

    2. Esso è diviso in tre sezioni.

    La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente.

    Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce.

    La sezione seconda è consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita.

    3. Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi dell’operazione.

    4. La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanità.

    Quando l’acquirente è titolare o direttore di farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all’autorità sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia

  • Art. 38 T.U. Stupefacenti – Vendita e cessione tramite buono acquisto

    Art. 38 T.U. Stupefacenti – Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all'art. 14, esclusi i medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni D ed E, è fatta alle persone autorizzate ai sensi del presente testo unico in base a richiesta scritta con buono acquisto conforme al modello predisposto dal Ministero della salute. I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare i buoni acquisto anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella dei medicinali, esclusi i medicinali e le sostanze attive ad uso farmaceutico di cui alla tabella dei medicinali, sezioni D ed E, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica.

    1-bis. Il Ministero della salute stabilisce, con proprio decreto, il modello dei buoni acquisto.

    2. In casa di perdita, anche parziale, del bollettario "buoni acquisto", deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorita' di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire quattro milioni.

    3. I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanità, a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialità.

    4. È vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo

    14. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui al comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire un milione.

    6. L'invio delle specialità medicinali di cui al comma 4 è subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità.

    7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Torna al sommario

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.