Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 66/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disciplina che, in caso di rettificazione di sesso di uno dei partner, scioglieva automaticamente l’unione civile senza consentire alla coppia che intenda sposarsi di evitare un vuoto di tutela nel passaggio al matrimonio.
Di cosa si tratta
Quando una persona unita civilmente ottiene la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, la legge prevedeva lo scioglimento automatico dell’unione civile. Se la coppia, ora di sesso diverso, voleva proseguire il proprio legame trasformandolo in matrimonio, si trovava però esposta a un periodo intermedio privo di tutela: l’unione civile cessava subito, mentre il matrimonio poteva essere celebrato solo in un secondo momento. Il Tribunale di Torino, nel corso di un giudizio di rettificazione di sesso, ha ritenuto questa discontinuità lesiva dei diritti della coppia. La questione tocca temi di grande rilievo personale, come la tutela della vita familiare e la continuità del vincolo affettivo e giuridico tra due persone, e si collega anche ai principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in materia di rispetto della vita privata e familiare e di non discriminazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e di disposizioni collegate sull’ordinamento dello stato civile, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016 nella parte in cui non prevede che, quando i partner manifestino al giudice l’intenzione di contrarre matrimonio, il giudice disponga la sospensione degli effetti dello scioglimento dell’unione civile fino alla celebrazione del matrimonio, e comunque non oltre centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione. Ha esteso la pronuncia alla connessa disciplina dello stato civile, prevedendo la relativa annotazione. Ha invece dichiarato non fondate le altre questioni.
Il principio
La rettificazione di sesso di uno dei partner non deve determinare una soluzione di continuità nella tutela della coppia che intenda sposarsi: il giudice può sospendere gli effetti dello scioglimento dell’unione civile fino alla celebrazione del matrimonio, entro un termine definito.
Domande e risposte
Che cosa cambia per la coppia in cui un partner cambia sesso?
Se la coppia intende sposarsi, il giudice può sospendere lo scioglimento automatico dell’unione civile fino alla celebrazione del matrimonio, evitando un periodo intermedio senza tutela. La sospensione non può superare centottanta giorni dal passaggio in giudicato della rettificazione.
L’unione civile si scioglie ancora con la rettificazione di sesso?
Lo scioglimento resta previsto, ma non opera più in modo immediato e privo di alternative quando la coppia vuole passare al matrimonio: in quel caso i suoi effetti possono essere sospesi.
Perché la disciplina precedente era incostituzionale?
Perché creava un vuoto di tutela tra la fine dell’unione civile e l’eventuale matrimonio, comprimendo i diritti della coppia anche alla luce del rispetto della vita familiare garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Le altre questioni sono state accolte?
No. La Corte ha dichiarato non fondate le ulteriori questioni, accogliendo il profilo relativo alla sospensione degli effetti dello scioglimento.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione – tutela dei diritti inviolabili e delle formazioni sociali
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 117 della Costituzione – vincoli derivanti dalla CEDU, in relazione al rispetto della vita familiare e al divieto di discriminazione
📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.