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Con la sentenza n. 67/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il requisito della residenza prolungata in Veneto come condizione per accedere all’edilizia residenziale pubblica, perché irragionevole e discriminatorio.
Di cosa si tratta
Per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (le case popolari), la legge del Veneto richiedeva, oltre alla residenza, di risiedere nella regione da almeno cinque anni, anche non consecutivi, nell’arco di un decennio. Un requisito di questo tipo finisce per escludere chi si è trasferito da poco, indipendentemente dalla reale situazione di bisogno abitativo. Diverse associazioni hanno contestato la disposizione davanti al Tribunale di Padova, ritenendola discriminatoria, in particolare nei confronti delle persone straniere e di chi si sposta sul territorio. La questione tocca un diritto sociale fondamentale, quello all’abitazione per chi versa in condizioni di disagio, e il principio per cui l’accesso ai servizi pubblici deve fondarsi sul bisogno effettivo e non su criteri di radicamento territoriale privi di un nesso ragionevole con la finalità della prestazione. Si discuteva quindi della legittimità del cosiddetto requisito di residenza prolungata.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Padova, sezione seconda civile, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettera a), della legge della Regione Veneto 3 novembre 2017, n. 39, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui richiedeva la residenza in Veneto da almeno cinque anni per accedere all’edilizia residenziale pubblica.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione limitatamente alle parole che imponevano la residenza in Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi, calcolati negli ultimi dieci anni. Resta fermo il solo requisito della residenza. Il requisito di radicamento prolungato è stato ritenuto irragionevole e privo di un nesso coerente con la finalità sociale dell’edilizia residenziale pubblica.
Il principio
L’accesso a un servizio sociale come l’edilizia residenziale pubblica non può essere subordinato a un requisito di residenza prolungata privo di ragionevole collegamento con lo stato di bisogno: un tale criterio è irragionevole e discriminatorio.
Domande e risposte
Serve ancora risiedere da cinque anni in Veneto per la casa popolare?
No. La Corte ha annullato quel requisito: resta necessaria la residenza, ma non più il radicamento prolungato di cinque anni nell’arco di un decennio.
Perché il requisito è stato ritenuto discriminatorio?
Perché escludeva chi si era trasferito da poco a prescindere dal bisogno abitativo, senza un ragionevole collegamento con la finalità sociale della prestazione, penalizzando in particolare chi si sposta sul territorio.
Vale solo per il Veneto?
La pronuncia annulla la specifica norma veneta, ma il principio affermato vale in generale: requisiti di residenza prolungata privi di nesso con il bisogno sono incostituzionali.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro su cui si fonda la decisione
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.