Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 148 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 230-bis del codice civile nella parte in cui escludeva il convivente di fatto dalla tutela dell’impresa familiare, estendendogli i diritti finora riservati ai familiari.
Di cosa si tratta
L’impresa familiare, disciplinata dall’art. 230-bis del codice civile, tutela chi presta in modo continuativo la propria attivita lavorativa in un’impresa gestita da un familiare: il collaboratore ha diritto al mantenimento, alla partecipazione agli utili e ad altri diritti, in proporzione al lavoro prestato. La norma, pero, individuava i familiari nel coniuge, nei parenti e negli affini, senza includere il convivente di fatto, cioe chi convive stabilmente con il titolare dell’impresa senza essere sposato. Per il convivente esisteva una tutela piu ridotta, prevista dall’art. 230-ter. La Corte di cassazione a sezioni unite ha sollevato la questione, ritenendo irragionevole e discriminatorio che chi lavora nell’impresa del convivente ricevesse una protezione inferiore a quella del coniuge, a parita di apporto lavorativo. La vicenda tocca il riconoscimento giuridico delle convivenze di fatto e la parita di trattamento nel lavoro prestato in famiglia.
La questione di legittimita costituzionale
Era impugnato l’art. 230-bis, primo e terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non includeva tra i familiari il convivente di fatto, e “in via derivata” l’art. 230-ter cod. civ. La questione era sollevata dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione e all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 230-bis, terzo comma, cod. civ. nella parte in cui non prevede come familiare anche il convivente di fatto e come impresa familiare quella cui collabora anche il convivente di fatto. In via consequenziale ha dichiarato illegittimo anche l’art. 230-ter cod. civ., che prevedeva per il convivente la tutela ridotta. Il convivente di fatto e cosi equiparato al familiare ai fini dell’impresa familiare.
Il principio
Chi presta lavoro continuativo nell’impresa del convivente di fatto ha diritto alla stessa tutela riconosciuta al familiare nell’impresa familiare: escludere il convivente o riservargli una protezione ridotta e irragionevole e contrario alla dignita e al valore del lavoro prestato.
Domande e risposte
Che cos’e l’impresa familiare?
E l’impresa in cui collaborano in modo continuativo i familiari del titolare, che acquisiscono diritti al mantenimento, agli utili e alla partecipazione alle decisioni, in proporzione al lavoro prestato.
Cosa cambia per il convivente di fatto?
Dopo la sentenza, il convivente di fatto che lavora nell’impresa del partner ha gli stessi diritti del familiare, e non piu la tutela ridotta prima prevista dall’art. 230-ter, dichiarato illegittimo.
Cosa significa illegittimita “in via consequenziale”?
E quando la Corte, dichiarata illegittima una norma, estende la pronuncia a un’altra strettamente collegata: qui l’art. 230-ter, che diventava privo di ragion d’essere una volta equiparato il convivente al familiare.
Vale per qualsiasi convivenza?
La tutela riguarda il convivente di fatto, cioe chi convive stabilmente con il titolare dell’impresa: la sentenza estende a questa figura i diritti propri dell’impresa familiare.
Norme collegate
- Art. 36 della Costituzione — diritto a una retribuzione proporzionata al lavoro, a tutela del lavoro prestato in famiglia.
- Art. 2 della Costituzione — tutela dei diritti inviolabili nelle formazioni sociali, comprese le convivenze di fatto.
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza e ragionevolezza, fondamento della parificazione del convivente.
- Art. 4 della Costituzione — tutela del lavoro in tutte le sue forme, evocato dalla rimettente.
📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.