Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 139 del 2024 la Corte costituzionale, accogliendo un ricorso della Regione Campania, ha dichiarato illegittima la norma che limitava il riparto di un fondo sui dispositivi medici alle sole Regioni che avevano sforato il tetto di spesa.
Di cosa si tratta
Un decreto-legge del 2023 aveva istituito un fondo collegato alla spesa per i dispositivi medici e ne aveva previsto il riparto. La norma contestata, pero, stabiliva che la riduzione della quota a carico delle aziende fornitrici (collegata al payback) operasse solo a favore delle Regioni che avevano superato il tetto di spesa negli anni 2015-2018, escludendo le altre. La Regione Campania ha impugnato questa previsione, ritenendo irragionevole e discriminatorio che il beneficio fosse riservato alle sole Regioni “sforanti”, anziche distribuito tra tutte sulla base delle rispettive quote di accesso al finanziamento sanitario. La questione tocca la parita di trattamento tra Regioni nella ripartizione delle risorse sanitarie e i principi di coordinamento della finanza pubblica: criteri di riparto che premiano chi ha speso oltre il tetto, penalizzando chi e rimasto nei limiti, rischiano di rovesciare la logica del contenimento della spesa.
La questione di legittimita costituzionale
Era impugnato l’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito nella legge n. 56 del 2023, nella parte relativa al riparto del fondo sui dispositivi medici. La questione era sollevata dalla Regione Campania in via principale, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 32, 117, 118 e 119 della Costituzione (ragionevolezza, tutela della salute, riparto di competenze e autonomia finanziaria).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023, come convertito, nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione della quota a loro carico, riservandola solo in relazione alle Regioni che avevano superato il tetto di spesa. Viene cosi rimosso il criterio di riparto ritenuto discriminatorio nei confronti delle Regioni rimaste nei limiti.
Il principio
Il riparto delle risorse sanitarie tra Regioni deve rispettare la parita di trattamento e la ragionevolezza: un criterio che riserva il beneficio alle sole Regioni che hanno sforato il tetto di spesa, escludendo quelle virtuose, e irragionevole e costituzionalmente illegittimo.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la norma annullata?
Che la riduzione della quota a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici operasse solo in relazione alle Regioni che avevano superato il tetto di spesa negli anni 2015-2018, escludendo le altre.
Perche la Regione Campania l’ha impugnata?
Perche riteneva discriminatorio riservare il beneficio alle sole Regioni “sforanti”, anziche distribuirlo tra tutte in base alle rispettive quote di accesso al finanziamento sanitario.
Perche il criterio e stato ritenuto incostituzionale?
Perche premiava le Regioni che avevano speso oltre il tetto, penalizzando quelle rimaste nei limiti: un trattamento irragionevole e contrario alla parita tra Regioni.
Che rapporto c’e con la sentenza sul payback (n. 140/2024)?
Entrambe riguardano i dispositivi medici e i tetti di spesa: la n. 140 ha salvato il meccanismo del payback a carico delle aziende, mentre la n. 139 ha colpito il criterio di riparto del fondo tra Regioni.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza e ragionevolezza, fondamento dell’illegittimita del criterio di riparto.
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria delle Regioni nella distribuzione delle risorse.
- Art. 32 della Costituzione — tutela della salute, sullo sfondo del finanziamento sanitario.
- Art. 117 della Costituzione — coordinamento della finanza pubblica e riparto di competenze.
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Vedi anche
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