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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 138 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sollevate dal Tribunale di Brescia.

Di cosa si tratta

Il testo unico sugli stupefacenti punisce, all’art. 74, l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, prevedendo pene severe per chi si associa stabilmente per commettere piu delitti in materia di droga. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha sollevato la questione di legittimita costituzionale di questa fattispecie, dubitando della ragionevolezza del trattamento sanzionatorio o di alcuni suoi profili rispetto al principio di eguaglianza e alla finalita rieducativa della pena. La Corte, pero, prima di esaminare nel merito una questione penale, verifica che il giudice rimettente l’abbia formulata correttamente, motivandone la rilevanza nel processo in corso e la non manifesta infondatezza. Quando questi presupposti mancano, la questione viene dichiarata inammissibile, senza che la Corte si pronunci sulla conformita della norma alla Costituzione. La vicenda mostra l’importanza del modo in cui i giudici sollevano le questioni di costituzionalita.

La questione di legittimita costituzionale

Era impugnato l’art. 74, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 (testo unico stupefacenti), sull’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. La questione era sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Brescia, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione (eguaglianza e finalita rieducativa della pena).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimita costituzionale. Si tratta di una pronuncia in rito: la Corte non ha valutato se la disciplina dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sia conforme alla Costituzione, ma ha rilevato vizi nel modo in cui la questione era stata sollevata, tali da impedirne l’esame nel merito. La norma resta quindi in vigore.

Il principio

La Corte puo esaminare nel merito una questione penale solo se il giudice rimettente ne ha correttamente motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza; in difetto la questione e inammissibile e la norma resta in vigore, senza un giudizio sulla sua legittimita.

Domande e risposte

Che cos’e l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti?

E il reato, previsto dall’art. 74 del testo unico stupefacenti, di chi si associa stabilmente con altri per commettere piu delitti in materia di droga: e punito con pene severe.

Perche le questioni sono state dichiarate inammissibili?

Per vizi nel modo in cui il giudice le aveva sollevate, ad esempio nella motivazione sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza: difetti che impediscono l’esame nel merito.

La norma sugli stupefacenti e stata dichiarata legittima?

No, ma neppure illegittima: l’inammissibilita e una decisione procedurale, e la disposizione resta in vigore senza un giudizio sul suo contenuto.

La questione puo essere riproposta?

In linea di principio si: una questione inammissibile per vizi della motivazione puo essere risollevata, se formulata correttamente in un nuovo processo rilevante.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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