Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 137 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma in materia di esercizio di attivita economiche, dopo aver essa stessa sollevato la questione nel corso di un altro giudizio.
Di cosa si tratta
Nel decidere un ricorso, la Corte costituzionale puo accorgersi che la soluzione dipende dalla legittimita di un’altra norma, non direttamente impugnata. In questi casi puo sollevare davanti a se stessa la questione di costituzionalita di quella norma (la cosiddetta autorimessione), per poterla esaminare prima di proseguire. E quanto avvenuto in questa vicenda: la Corte, con una precedente ordinanza, aveva sollevato la questione di legittimita dell’art. 10-bis, comma 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, ravvisando un rapporto di necessaria pregiudizialita rispetto alla decisione di un ricorso. La disposizione incideva sull’esercizio di attivita economiche e veniva in rilievo sotto il profilo della liberta di iniziativa economica e della concorrenza, anche alla luce del diritto dell’Unione europea. La questione mostra un meccanismo peculiare del processo costituzionale, in cui la Corte e al tempo stesso giudice rimettente e giudice della questione.
La questione di legittimita costituzionale
Era impugnato l’art. 10-bis, comma 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019. La questione era stata sollevata dalla stessa Corte costituzionale con propria ordinanza, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione al diritto dell’Unione europea (in particolare la liberta di stabilimento).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 10-bis, comma 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, come convertito. La disposizione, incidendo sull’esercizio di attivita economiche, e stata ritenuta in contrasto con i parametri costituzionali invocati, tra cui la liberta di iniziativa economica e i vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea: viene cosi rimossa dall’ordinamento.
Il principio
Quando la decisione di un giudizio dipende dalla legittimita di una norma non impugnata, la Corte puo sollevare davanti a se stessa la relativa questione; la disciplina che incide ingiustificatamente sull’esercizio delle attivita economiche, in contrasto con la liberta di iniziativa e con il diritto UE, e costituzionalmente illegittima.
Domande e risposte
Cosa significa che la Corte ha sollevato la questione “davanti a se stessa”?
E il meccanismo dell’autorimessione: nel decidere un caso, la Corte rileva che la soluzione dipende da un’altra norma e ne solleva la questione di costituzionalita per esaminarla prima di proseguire.
Perche la norma e stata dichiarata illegittima?
Perche incideva in modo ingiustificato sull’esercizio di attivita economiche, in contrasto con la liberta di iniziativa economica e con i vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea.
Che cos’e la liberta di stabilimento richiamata dal diritto UE?
E il principio europeo che garantisce di avviare ed esercitare attivita economiche negli Stati membri senza restrizioni ingiustificate: limita le norme nazionali che ostacolano l’accesso al mercato.
Cosa comporta l’annullamento della norma?
La disposizione e rimossa dall’ordinamento con effetto retroattivo, nei limiti propri delle sentenze di illegittimita: non puo piu essere applicata.
Norme collegate
- Art. 41 della Costituzione — liberta di iniziativa economica, parametro centrale della decisione.
- Art. 117 della Costituzione — vincolo al rispetto del diritto dell’Unione europea.
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza, anch’essa invocata.
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Vedi anche
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