Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 160/2023 – Programmazione economico-finanziaria della Regione Lombardia

    Con la sentenza n. 160 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 5 di una legge della Regione Lombardia collegata alla programmazione economico-finanziaria regionale.

    Di cosa si tratta

    Era in discussione l’art. 5 della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30, contenente disposizioni per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale (collegato 2007). La disposizione incideva su aspetti rispetto ai quali era prospettato un contrasto con principi costituzionali in materia di tutela dell’ambiente, di autonomie locali e di riparto di competenze. Le leggi collegate alla programmazione economico-finanziaria regionale, come le manovre, raccolgono spesso misure eterogenee che possono toccare materie riservate allo Stato o incidere sulle funzioni degli enti locali. Per il territorio lombardo la posta in gioco riguardava la legittimità di una specifica previsione regionale. La Corte ha ritenuto la disposizione in contrasto con la Costituzione e l’ha rimossa dall’ordinamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 5 della legge reg. Lombardia n. 30 del 2006, in riferimento a più parametri costituzionali (tra gli altri artt. 9, 114, 117 e 118 Cost.), sotto i profili della tutela dell’ambiente, dell’autonomia degli enti locali e del riparto di competenze.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge reg. Lombardia n. 30 del 2006, rimuovendo la disposizione dall’ordinamento.

    Il principio

    Le disposizioni regionali collegate alla programmazione economico-finanziaria devono rispettare i principi costituzionali in materia di tutela dell’ambiente, di autonomia degli enti locali e di riparto di competenze: la norma che li violi è illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa comporta l’annullamento dell’art. 5?

    La disposizione cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza e non può più essere applicata.

    Cosa tutela l’art. 118 della Costituzione?

    Disciplina l’attribuzione delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di norma ai Comuni.

    La Regione può legiferare di nuovo sulla materia?

    Sì, ma nel rispetto dei principi e delle competenze costituzionali indicati dalla Corte.

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  • Corte cost. n. 159/2023 – Esecuzioni immobiliari e misure di attuazione del PNRR

    Con la sentenza n. 159 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni su una norma di attuazione del PNRR in materia di esecuzioni immobiliari.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale ordinario di Roma, ufficio esecuzioni immobiliari, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 43, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge. Il giudice dubitava che la disciplina, incidendo sulle procedure di esecuzione immobiliare, contrastasse con i principi di tutela giurisdizionale, di difesa e del giusto processo, oltre che con i diritti inviolabili e il principio di eguaglianza. Le procedure esecutive immobiliari toccano interessi delicati, dal diritto del creditore al soddisfacimento alla tutela del debitore esecutato. Per le parti del giudizio la posta in gioco riguardava le regole applicabili alla vendita forzata. La Corte ha esaminato le censure e le ha ritenute non fondate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 43, comma 3, del d.l. n. 36 del 2022, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione. La questione era stata sollevata in via incidentale dal Tribunale di Roma, ufficio esecuzioni immobiliari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, ritenendo la disciplina compatibile con il diritto di difesa, con il giusto processo e con gli altri parametri invocati.

    Il principio

    Le misure che incidono sulle procedure di esecuzione immobiliare, anche se adottate nell’ambito dell’attuazione del PNRR, sono compatibili con il diritto di difesa e con il giusto processo se assicurano un adeguato contraddittorio e tutela alle parti.

    Domande e risposte

    Cosa garantisce l’art. 24 della Costituzione?

    Il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi e il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento.

    La norma sulle esecuzioni resta in vigore?

    Sì. La pronuncia di non fondatezza conferma la disposizione, che continua ad applicarsi.

    Cosa c’entra il PNRR con le esecuzioni immobiliari?

    Alcune misure di attuazione del PNRR sono intervenute su procedure giudiziarie, comprese le esecuzioni, per accelerarne lo svolgimento; la norma impugnata rientrava in questo contesto.

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  • Corte cost. n. 158/2023 – Congedo straordinario per l’assistenza ai disabili e restituzione degli atti

    Con l’ordinanza n. 158 del 2023 la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al giudice rimettente in una questione sul congedo straordinario per l’assistenza ai familiari con disabilità.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale ordinario di Trieste aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale sull’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), che disciplina il congedo straordinario per l’assistenza ai familiari con disabilità grave. In casi come questo, quando dopo l’ordinanza di rimessione interviene un mutamento del quadro normativo o giurisprudenziale rilevante, la Corte non decide la questione così come posta, ma restituisce gli atti al giudice perché ne rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza alla luce della situazione aggiornata. Il tema riguarda il sostegno ai caregiver familiari, una materia in continua evoluzione anche per effetto delle pronunce della stessa Corte. La restituzione degli atti consente al giudice di riconsiderare la questione nel contesto attuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, in materia di congedo straordinario per l’assistenza ai familiari con disabilità. La questione era stata sollevata in via incidentale dal Tribunale di Trieste.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Trieste, senza decidere nel merito, affinché il giudice rivaluti la questione alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopravvenuto.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, muta il contesto normativo o giurisprudenziale rilevante, la Corte restituisce gli atti al giudice, che deve riesaminare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.

    Domande e risposte

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    La Corte rinvia il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, perché la riconsideri alla luce di novità sopravvenute, senza pronunciarsi sul merito.

    La norma sul congedo straordinario è stata annullata?

    No. Con la restituzione degli atti la Corte non decide nel merito: la disposizione resta in vigore.

    Il giudice può risollevare la questione?

    Sì. Dopo aver rivalutato la rilevanza alla luce del nuovo quadro, il giudice può riproporre la questione se la ritiene ancora fondata.

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  • Corte cost. n. 270/2022 – Computo gratuito degli anni di laurea per i funzionari di Polizia

    Con la sentenza n. 270/2022 la Corte costituzionale ha ritenuto non irragionevole che il computo gratuito degli anni di laurea ai fini pensionistici resti riservato agli ufficiali militari e non sia esteso ai funzionari della Polizia di Stato, a ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    Per accedere a determinate carriere serve la laurea. Ai fini della pensione, gli anni del corso di laurea possono pesare in modo diverso: per gli ufficiali dei corpi militari dello Stato la legge prevede un computo gratuito di quegli anni, mentre per il personale civile vale il riscatto a domanda, che comporta il pagamento di un contributo. Alcuni funzionari della Polizia di Stato, che dal 1981 e a ordinamento civile, hanno chiesto di beneficiare anch’essi del computo gratuito, sostenendo che ormai la disciplina del personale di sicurezza si e progressivamente avvicinata a quella militare e che mantenere la differenza sarebbe irragionevole. L’INPS aveva respinto la richiesta, ritenendo la norma sul computo gratuito riservata in via eccezionale ai soli militari. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, ha allora sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, chiedendo di estendere il beneficio anche ai funzionari di Polizia.

    La questione di legittimita costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 13 e 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui non prevedono per i funzionari della Polizia di Stato il computo gratuito degli anni di durata legale del corso di laurea richiesto per l’accesso alla carriera, beneficio invece riconosciuto agli ufficiali dei corpi militari. La Corte dei conti evocava il contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 97, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione e manifestamente infondata in riferimento agli artt. 36, 38 e 97, secondo comma. La differenza di trattamento non e arbitraria: pur con l’avvicinamento delle discipline, il regime degli ufficiali militari e quello del personale a ordinamento civile mantengono peculiarita proprie, e il computo gratuito riservato ai militari rientra in una scelta discrezionale del legislatore non manifestamente irragionevole. La diversa disciplina resta quindi legittima.

    Il principio

    Le scelte del legislatore in materia previdenziale godono di ampia discrezionalita. Mantenere un beneficio (qui il computo gratuito degli anni di laurea) riservato a una categoria con caratteristiche proprie, come gli ufficiali militari, non viola di per se il principio di uguaglianza se la distinzione non e manifestamente arbitraria.

    Domande e risposte

    I funzionari di Polizia possono comunque valorizzare gli anni di laurea per la pensione?

    Si, ma con il meccanismo del riscatto a domanda previsto per il personale civile, che comporta il versamento di un contributo, non con il computo gratuito riservato ai militari.

    Perche la Corte ha trattato l’art. 3 in modo diverso dagli altri parametri?

    Sull’art. 3 ha pronunciato la non fondatezza dopo un esame nel merito; sugli artt. 36, 38 e 97 ha dichiarato la manifesta infondatezza, ritenendo le censure prive di consistenza gia a un primo esame.

    L’avvicinamento tra Polizia e militari non bastava a estendere il beneficio?

    No. La Corte ha riconosciuto la progressiva omogeneizzazione, ma ha ritenuto che permangano differenze di status e di ordinamento sufficienti a giustificare la scelta del legislatore di non estendere il computo gratuito.

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  • Corte cost. n. 269/2022 – Conversione dell’unione civile in matrimonio dopo il cambio di sesso

    Con la sentenza n. 269/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla conversione automatica dell’unione civile in matrimonio dopo la rettificazione di sesso di uno dei partner.

    Di cosa si tratta

    Due persone dello stesso sesso possono unirsi civilmente; due persone di sesso diverso si sposano. Cosa accade quando, all’interno di un’unione civile, uno dei due ottiene la rettificazione anagrafica del sesso e la coppia diventa di sesso diverso? La coppia vorrebbe spesso conservare il legame trasformandolo automaticamente in matrimonio, senza dover sciogliere l’unione e ricominciare. Nel caso esaminato, una persona unita civilmente aveva avviato davanti al Tribunale di Lucca un giudizio di rettificazione di attribuzione di sesso e chiedeva, oltre alla modifica anagrafica, che il vincolo con il partner fosse iscritto come matrimonio. Il giudice ha ritenuto che la normativa vigente non consentisse quella conversione automatica e ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, lamentando una lesione dei diritti della persona e della coppia. La Corte, pero, non e entrata nel merito.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato il combinato disposto di piu norme (art. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili; art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011; art. 70-octies del d.P.R. n. 396 del 2000), nella parte in cui non prevede la conversione automatica dell’unione civile in matrimonio a seguito della rettificazione di sesso. Il Tribunale di Lucca evocava il contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione e con l’art. 117, primo comma, in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Si tratta di una pronuncia di rito: la Corte non ha deciso se la disciplina sia o meno conforme alla Costituzione, ma ha rilevato un ostacolo che le impediva di esaminare il merito. L’inammissibilita lascia quindi impregiudicata la questione di fondo, che potra essere riproposta in altra sede o in un giudizio impostato diversamente.

    Il principio

    Una pronuncia di inammissibilita non risolve il problema sostanziale: la Corte non si pronuncia sulla conformita della norma alla Costituzione perche difettano le condizioni processuali per farlo. Il tema della sorte del vincolo di coppia dopo la rettificazione di sesso resta aperto.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto che la conversione automatica e incostituzionale?

    No, e nemmeno il contrario. Ha dichiarato inammissibili le questioni, cioe non le ha esaminate nel merito per ragioni processuali. Sul punto sostanziale non c’e quindi una decisione.

    Cosa significa, in concreto, inammissibilita?

    Significa che mancavano i presupposti perche la Corte potesse decidere se la norma fosse legittima. La questione puo essere riproposta da un altro giudice in un caso impostato in modo da superare l’ostacolo rilevato.

    Oggi cosa succede a un’unione civile se un partner cambia sesso?

    La materia resta regolata dalle norme vigenti come interpretate dai giudici comuni; questa sentenza non ha introdotto un meccanismo di conversione automatica. Per il caso concreto occorre rivolgersi a un professionista, perche la disciplina e tecnica e in evoluzione.

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  • Insindacabilita del parlamentare e conflitto tra poteri (Corte cost. ord. n. 1/2023)

    Con l’ordinanza n. 1/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Modena contro il Senato, che aveva ritenuto coperte da insindacabilita le dichiarazioni di un suo ex membro.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68 della Costituzione protegge i parlamentari: non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. Questa garanzia, pero, non e illimitata e spetta alla Camera di appartenenza affermare che una certa dichiarazione rientra nelle funzioni parlamentari. Quando un giudice, in un processo, ritiene invece che quelle parole non fossero legate alle funzioni e che la delibera della Camera leda la propria competenza a giudicare, puo rivolgersi alla Corte costituzionale sollevando un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Nel caso esaminato, il Senato aveva deliberato che le dichiarazioni rese da un suo allora componente costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni e quindi insindacabili. Il Tribunale di Modena, che stava processando l’interessato, ha contestato questa valutazione e ha chiesto alla Corte di stabilire se davvero spettasse al Senato deliberare in quel senso. L’ordinanza riguarda solo la prima fase, quella di ammissibilita.

    La questione di legittimita costituzionale

    Non si trattava di una questione di legittimita di una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Il Tribunale ordinario di Modena lamentava la lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita dalla Costituzione, a causa della deliberazione con cui il Senato della Repubblica aveva affermato l’insindacabilita, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni rese da un suo ex membro.

    La decisione della Corte

    In questa fase preliminare, decisa in camera di consiglio e senza contraddittorio, la Corte ha verificato solo i requisiti per l’instaurazione del conflitto. Ha dichiarato ammissibile il ricorso, riconoscendo sia la legittimazione del Tribunale di Modena (organo giurisdizionale indipendente, competente a dichiarare definitivamente la volonta del potere cui appartiene) sia quella del Senato (competente a deliberare in via definitiva sull’applicazione dell’art. 68). La Corte ha disposto che il ricorso e l’ordinanza fossero notificati al Senato, perche il conflitto possa proseguire nel merito.

    Il principio

    Quando un giudice ritiene che una delibera di insindacabilita di una Camera leda la propria competenza, puo promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. La dichiarazione di ammissibilita verifica solo i presupposti soggettivi e oggettivi del conflitto, lasciando impregiudicata ogni decisione sul merito.

    Domande e risposte

    Ammissibile significa che il giudice ha gia vinto?

    No. L’ammissibilita riguarda solo la prima fase: la Corte verifica che ci siano i presupposti per esaminare il conflitto. Chi abbia ragione tra il Tribunale e il Senato sara deciso nel giudizio di merito successivo.

    Cos’e l’insindacabilita prevista dall’art. 68 della Costituzione?

    E la garanzia per cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Serve a tutelare la liberta della funzione parlamentare, non la persona in quanto tale.

    Perche decide la Corte costituzionale e non un giudice ordinario?

    Perche e in gioco la delimitazione delle attribuzioni tra due poteri dello Stato, il giudiziario e il legislativo. Solo la Corte costituzionale puo risolvere i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato.

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  • Corte cost. n. 3/2023 – Incendio boschivo colposo e sospensione dell’ordine di esecuzione

    Con la sentenza n. 3/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto di sospendere l’ordine di carcerazione per chi è condannato per incendio boschivo colposo: una pena breve non comporta automaticamente l’ingresso immediato in carcere.

    Di cosa si tratta

    Quando una condanna a pena detentiva diventa definitiva, il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione. Di regola, se la pena non supera i quattro anni, quell’ordine viene sospeso: il condannato che non è gia in carcere puo chiedere al tribunale di sorveglianza una misura alternativa alla detenzione restando libero. La legge prevede pero alcune eccezioni, per reati ritenuti piu gravi o piu pericolosi, in cui la sospensione non opera e si entra subito in cella. Fra questi reati la norma elencava l’incendio boschivo, richiamando l’intero articolo del codice penale e quindi includendo anche la forma colposa, cioe quella commessa per negligenza o imprudenza, senza volonta di appiccare il fuoco. Il Giudice per le indagini preliminari di Savona, investito di un caso del genere, ha sollevato la questione: trattare l’incendio boschivo colposo come un reato che impedisce la sospensione creava, a suo avviso, una disparita ingiustificata rispetto ad altri reati colposi anche piu gravi e ostacolava il reinserimento del condannato.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui, richiamando l’art. 423-bis del codice penale senza distinguere, escludeva dalla sospensione dell’ordine di esecuzione anche i condannati per incendio boschivo colposo. Il giudice rimettente, in sede di esecuzione penale, denunciava il contrasto con l’art. 3 della Costituzione (uguaglianza e ragionevolezza) e con l’art. 27, terzo comma (finalita rieducativa della pena).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale della norma, nella parte in cui impediva la sospensione dell’esecuzione per i condannati per incendio boschivo colposo. L’incendio boschivo colposo risultava l’unico reato colposo nell’elenco, e nei lavori preparatori non c’era alcuna giustificazione: presumere una speciale pericolosita di chi agisce per semplice colpa, e non con dolo, e privo di base razionale. La norma creava inoltre una disparita illogica rispetto ad altri reati colposi piu gravi (come l’omicidio stradale), per i quali la sospensione resta possibile, e frustrava senza utilita la funzione rieducativa della pena.

    Il principio

    Le presunzioni di pericolosita che giustificano un trattamento penale piu severo possono fondarsi sui reati dolosi, non su quelli colposi. Privare il condannato per un reato meramente colposo della sospensione dell’ordine di esecuzione, costringendolo a entrare in carcere per una pena breve, e irragionevole e contrasta con la finalita rieducativa della pena.

    Domande e risposte

    Cosa cambia in pratica per chi e condannato per incendio boschivo colposo?

    Se la pena rientra nei limiti previsti dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. (di regola fino a quattro anni) e il condannato non e gia detenuto, l’ordine di esecuzione viene sospeso: potra chiedere una misura alternativa restando libero, senza passare dal carcere.

    La decisione vale anche per l’incendio boschivo doloso?

    No. La Corte e intervenuta solo sulla forma colposa (art. 423-bis, secondo comma, cod. pen.). Per l’incendio boschivo doloso il divieto di sospensione resta in vigore.

    Perche conta la distinzione tra dolo e colpa?

    Perche solo chi viola intenzionalmente la legge penale offre, secondo la Corte, una base affidabile per presumere un pericolo di reiterazione tale da giustificare un trattamento piu rigido. Chi agisce per negligenza non manifesta quella speciale pericolosita.

    La sospensione significa che la pena non si sconta?

    No. La sospensione riguarda solo l’esecuzione immediata in carcere: serve a permettere al condannato di chiedere una misura alternativa al tribunale di sorveglianza prima di entrare in cella. La pena resta da eseguire secondo quanto deciso.

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  • Corte cost. n. 2/2023 – Divieto del questore di usare il telefono cellulare

    Con la sentenza n. 2/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il potere del questore di vietare a una persona, con l’avviso orale, il possesso o l’uso del telefono cellulare: una restrizione della liberta di comunicazione puo derivare solo da un atto motivato dell’autorita giudiziaria.

    Di cosa si tratta

    Tra le misure di prevenzione previste dal codice antimafia c’e l’avviso orale del questore, rivolto a chi e ritenuto pericoloso. Nella sua forma rafforzata, l’avviso poteva accompagnarsi al divieto di possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente. In concreto, questo veniva interpretato fino a comprendere il telefono cellulare. Cosi un cittadino poteva vedersi proibire, per decisione di un’autorita amministrativa e non di un giudice, l’uso dello smartphone, strumento ormai indispensabile per comunicare, lavorare, accedere a servizi sanitari, bancari e amministrativi. Due giudici, il Tribunale di Sassari e la Corte di cassazione, hanno ritenuto che questo potere sacrificasse in modo eccessivo la liberta di comunicazione, perche la Costituzione consente di limitarla solo con un atto motivato dell’autorita giudiziaria, mentre qui la decisione restava in mano al questore, con un controllo del giudice solo eventuale e successivo.

    La questione di legittimita costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 3, comma 4, e 76 del d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia), nella parte in cui consentivano al questore di vietare il possesso o l’uso di apparati di comunicazione radiotrasmittente, telefoni cellulari compresi. I giudici rimettenti evocavano soprattutto l’art. 15 della Costituzione, che tutela la liberta e la segretezza delle comunicazioni e ne ammette la limitazione solo per atto motivato dell’autorita giudiziaria, oltre agli artt. 3 e 21.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 3, comma 4, del codice antimafia, nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di cui il questore puo vietare possesso o utilizzo, per violazione dell’art. 15 della Costituzione. Il divieto di usare il cellulare incide direttamente sulla liberta di comunicazione, che oggi passa in modo essenziale per quello strumento; una simile restrizione non puo essere disposta da un’autorita amministrativa, ma richiede l’atto motivato dell’autorita giudiziaria. La Corte ha invece dichiarato inammissibile la questione sull’art. 76 sollevata dal Tribunale di Sassari.

    Il principio

    La liberta di comunicazione protetta dall’art. 15 della Costituzione puo essere limitata solo per atto motivato dell’autorita giudiziaria. Poiche il telefono cellulare e oggi strumento essenziale per comunicare, vietarne l’uso con un provvedimento del questore viola la riserva di giurisdizione posta dalla Costituzione.

    Domande e risposte

    Il questore puo ancora imporre divieti con l’avviso orale?

    L’avviso orale resta una misura di prevenzione, ma dopo questa sentenza non puo piu comprendere il divieto di possedere o usare il telefono cellulare, perche cio incide sulla liberta di comunicazione riservata al controllo del giudice.

    Perche il telefono cellulare e trattato diversamente da altri apparati?

    Perche, ha osservato la Corte, oggi il cellulare ha assunto un ruolo non paragonabile ad altri strumenti: e diventato il mezzo ordinario per comunicare nella vita lavorativa, familiare e personale. Vietarne l’uso comprime direttamente la liberta tutelata dall’art. 15.

    Cosa vuol dire che la limitazione richiede un atto motivato dell’autorita giudiziaria?

    Significa che a decidere la restrizione deve essere un giudice, con un provvedimento motivato e non un’autorita di pubblica sicurezza. E la cosiddetta riserva di giurisdizione prevista dall’art. 15 della Costituzione.

    La possibilita di impugnare il provvedimento davanti al tribunale non bastava?

    No. Per la Corte il controllo del giudice solo successivo ed eventuale non e sufficiente: la liberta di comunicazione esige l’intervento dell’autorita giudiziaria a monte della limitazione, non dopo che e gia operativa.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 71/2023 – Fondo perequativo comunale e ruolo del legislatore

    Con la sentenza n. 71/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla Regione Liguria sul fondo perequativo comunale, ribadendo che la correzione del sistema spetta al legislatore e non alla Corte.

    Di cosa si tratta

    La perequazione è il meccanismo con cui si redistribuiscono risorse tra enti territoriali per ridurre le differenze di capacità finanziaria: i Comuni più ricchi contribuiscono a sostenere quelli con meno entrate. La Costituzione, all’art. 119, prevede a questo scopo un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale. La Regione Liguria ha impugnato alcune disposizioni della legge di bilancio statale per il 2022 (legge n. 234 del 2021), lamentando che il sistema di perequazione comunale mescolasse in modo improprio componenti diverse, in contrasto con il disegno costituzionale dell’autonomia finanziaria. La questione è tecnica ma rilevante: tocca il modo in cui lo Stato finanzia i Comuni e garantisce i livelli essenziali delle prestazioni. La Corte ha dovuto stabilire se potesse intervenire direttamente a correggere il meccanismo o se la scelta su come rimodulare la perequazione spettasse al legislatore.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Liguria ha impugnato l’art. 1, commi 172, 174, 563 e 564, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (bilancio di previsione dello Stato per il 2022), in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo, quarto e quinto comma, della Costituzione, lamentando l’incoerenza del sistema di perequazione comunale con l’autonomia finanziaria costituzionalmente garantita.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Pur riconoscendo che il sistema presenta una soluzione perequativa «ibrida» non pienamente coerente con il disegno costituzionale dell’art. 119, ha rilevato che la rimodulazione richiesta dalla Regione non era l’unica possibile: spetta al legislatore, e non alla Corte, individuare il modo per correggere il meccanismo, non potendo la Corte esercitare una supplenza dettando relazioni finanziarie alternative. Ha tuttavia rivolto al legislatore un monito a intervenire tempestivamente.

    Il principio

    Quando esistono più modi possibili per correggere un meccanismo finanziario, la scelta spetta al legislatore e non alla Corte costituzionale, che non può sostituirsi a esso dettando soluzioni alternative. La Corte può però segnalare l’incoerenza del sistema e sollecitare un intervento tempestivo.

    Domande e risposte

    Che cos’è il fondo perequativo?

    È lo strumento, previsto dall’art. 119 della Costituzione, con cui si redistribuiscono risorse a favore dei territori con minore capacità fiscale per pari, per ridurre le disuguaglianze tra enti.

    Perché la Corte non ha corretto il sistema?

    Perché esistevano più soluzioni possibili: scegliere quale adottare è una valutazione discrezionale che spetta al legislatore. La Corte non può sostituirsi dettando essa stessa le relazioni finanziarie.

    Cosa significa che la Corte ha rivolto un «monito» al legislatore?

    Significa che, pur non annullando la norma, ha segnalato l’incoerenza del sistema con la Costituzione e ha invitato il Parlamento a intervenire in tempi rapidi per superarla.

    Le norme sulla perequazione restano quindi in vigore?

    Sì. Essendo le questioni dichiarate inammissibili, le disposizioni impugnate non sono state annullate; la loro correzione è rimessa a un futuro intervento del legislatore.

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  • Corte cost. n. 73/2023 – Trasferimento di strade ai Comuni senza risorse

    Con la sentenza n. 73/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Siciliana che trasferiva strade ai Comuni senza assegnare le risorse per gestirle e mantenerle, in violazione del principio di corrispondenza tra funzioni e risorse.

    Di cosa si tratta

    Quando una funzione viene affidata a un ente locale, devono seguirla anche le risorse per svolgerla: è il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse, che impedisce di scaricare compiti sui Comuni senza i mezzi per adempierli. La legge della Regione Siciliana 12 gennaio 2012, n. 8, sull’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), prevedeva il trasferimento ai Comuni delle strade a uso pubblico delle aree di sviluppo industriale, ma senza assegnare loro le risorse necessarie alla manutenzione e gestione. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. Il problema è molto concreto: i Comuni si trovavano a dover gestire e mantenere infrastrutture stradali senza copertura finanziaria, con il rischio di degrado delle opere e di squilibrio dei bilanci comunali. La Corte ha verificato se questo trasferimento «a secco» fosse compatibile con l’autonomia finanziaria garantita dalla Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 19, comma 2, lettera b), e 16, comma 13, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 97 e 119 della Costituzione e allo statuto regionale, per violazione del principio di corrispondenza tra funzioni e risorse.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 2, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 8 del 2012, nella parte in cui non subordinava il trasferimento delle strade ai Comuni all’attribuzione delle risorse necessarie alla loro gestione e manutenzione. In via consequenziale ha esteso l’annullamento all’art. 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, della stessa legge. Ha invece dichiarato non fondate le questioni sull’art. 16, comma 13, ritenendo legittima la scelta di destinare all’IRSAP i proventi degli oneri di urbanizzazione.

    Il principio

    Non si possono trasferire funzioni e infrastrutture ai Comuni senza assegnare loro le risorse necessarie a gestirle e mantenerle. Il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse, espressione dell’autonomia finanziaria, impone che a ogni compito attribuito agli enti locali corrisponda un’adeguata dotazione di mezzi.

    Domande e risposte

    Che cos’è il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse?

    È la regola per cui, quando a un ente si affida un compito, gli si devono garantire anche le risorse per svolgerlo. Discende dall’autonomia finanziaria tutelata dall’art. 119 della Costituzione.

    Perché il trasferimento delle strade è stato annullato?

    Perché i Comuni ricevevano le strade da gestire e mantenere senza le risorse corrispondenti: un trasferimento «a secco» che violava il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse.

    L’annullamento riguarda i trasferimenti già avvenuti?

    La Corte ha precisato che gli effetti non si estendono ai trasferimenti già perfezionati con provvedimenti divenuti definitivi, ma ha rimarcato che la Regione deve comunque assegnare risorse adeguate ai Comuni già onerati.

    Perché è stata salvata la norma sui proventi all’IRSAP?

    Perché quei proventi compensano non solo la manutenzione, ma anche la realizzazione delle strade, ancora affidata all’Istituto: la scelta del legislatore regionale non è stata ritenuta irragionevole.

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  • Corte cost. n. 74/2023 – Localizzazione delle RSA e libertà di impresa

    Con la sentenza n. 74/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Campania che limitava a una sola RSA per distretto sanitario, perché comprimeva in modo irragionevole e sproporzionato la libertà di iniziativa economica privata.

    Di cosa si tratta

    Le RSA (residenze sanitarie assistenziali) ospitano anziani e persone non autosufficienti. Possono essere pubbliche o private, e l’apertura di una struttura privata richiede un’autorizzazione che verifica il fabbisogno del territorio. La legge della Regione Campania 22 aprile 2003, n. 8 fissava un tetto rigido: non più di una RSA per ogni distretto sanitario di base. Il TAR Campania, davanti a cui pendeva il ricorso di una società a cui era stata negata l’autorizzazione, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. Il nodo è concreto: un limite numerico fisso, uguale per tutti i distretti a prescindere dalla popolazione e dal fabbisogno reale, può impedire l’apertura di strutture pur là dove ce ne sarebbe bisogno, sacrificando la libertà di impresa senza un’adeguata giustificazione. La Corte ha valutato se questo automatismo fosse ragionevole e proporzionato rispetto agli obiettivi di buona organizzazione dei servizi sanitari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Campania ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge reg. Campania n. 8 del 2003, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui limitava le RSA a una per ogni distretto sanitario di base.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente alle parole «e non superiore ad una per ogni distretto sanitario di base». Il tetto rigido, insensibile al fabbisogno effettivo e alla diversa popolazione dei distretti, limitava in modo irragionevole, sproporzionato e discriminatorio la libertà di iniziativa economica privata, in contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost. Resta possibile, ha precisato la Corte, una valutazione in concreto del fabbisogno caso per caso. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite.

    Il principio

    Un limite numerico fisso e automatico al numero di strutture sanitarie private per distretto, insensibile al fabbisogno effettivo del territorio, comprime in modo irragionevole e sproporzionato la libertà di impresa. La programmazione sanitaria deve fondarsi su una verifica concreta del bisogno, non su tetti rigidi prestabiliti.

    Domande e risposte

    Perché il limite di una RSA per distretto è incostituzionale?

    Perché era un tetto rigido uguale per ogni distretto, senza considerare popolazione e bisogno reale: poteva bloccare nuove strutture anche dove servivano, sacrificando senza ragione la libertà di impresa.

    Le Regioni possono ancora programmare le RSA?

    Sì. Possono e devono programmare i servizi, ma sulla base di una valutazione concreta del fabbisogno del territorio, non con limiti numerici automatici e impermeabili alle reali esigenze.

    Che cosa garantisce l’art. 41 della Costituzione?

    La libertà di iniziativa economica privata, che può essere limitata solo per ragioni di utilità sociale e in modo ragionevole e proporzionato, non con vincoli arbitrari.

    Cosa succede ora a chi voleva aprire una RSA?

    L’autorizzazione non può più essere negata per il solo superamento del tetto di una struttura per distretto; resta la valutazione del fabbisogno concreto rispetto alle strutture già presenti.

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  • Corte cost. n. 75/2023 – Denominazioni comunali De.Co. e competenze statali

    Con la sentenza n. 75/2023 la Corte costituzionale ha respinto le censure contro la legge della Regione Siciliana che istituiva un registro dei prodotti a denominazione comunale (De.Co.), dichiarandole in parte inammissibili e in parte non fondate.

    Di cosa si tratta

    Le De.Co. (denominazioni comunali) sono riconoscimenti con cui un Comune valorizza prodotti e tradizioni legati al proprio territorio. Non sono marchi di qualità in senso giuridico come le DOP o IGP europee, ma strumenti di promozione locale. La legge della Regione Siciliana 18 marzo 2022, n. 3 ha istituito un registro regionale telematico delle De.Co. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata, temendo un’invasione delle competenze statali ed europee in materia di tutela della concorrenza e di denominazioni di origine. La questione è interessante perché tocca il confine tra promozione del territorio, che le Regioni possono fare, e disciplina dei segni di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che è in larga parte riservata all’Unione europea e allo Stato. La Corte ha chiarito che un registro meramente ricognitivo e promozionale, che non crea nuovi segni di qualità in concorrenza con quelli europei, non invade tali competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2022, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e) (tutela della concorrenza), e primo comma (vincoli europei, in relazione ai regolamenti UE sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari), oltre che allo statuto regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili alcune questioni e non fondate le altre. Ha ritenuto che il registro regionale delle De.Co. avesse natura ricognitiva e promozionale e non istituisse segni di qualità in contrasto con la disciplina europea sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche, né invadesse la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza. Le censure sono state quindi respinte.

    Il principio

    Le Regioni possono valorizzare i prodotti tipici del territorio con strumenti di promozione come i registri delle denominazioni comunali, purché questi abbiano natura ricognitiva e non si trasformino in nuovi segni di qualità concorrenti con le denominazioni di origine europee, riservate all’Unione e allo Stato.

    Domande e risposte

    Che cosa sono le De.Co.?

    Sono denominazioni comunali con cui un Comune lega un prodotto o una tradizione al proprio territorio. Hanno valore promozionale e identitario, non quello giuridico delle DOP e IGP riconosciute a livello europeo.

    Perché lo Stato temeva un’invasione di competenze?

    Perché la disciplina dei segni di qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela della concorrenza spettano in larga parte all’Unione europea e allo Stato; una Regione non può creare marchi che si sovrappongano a quel sistema.

    Perché la legge siciliana è stata salvata?

    Perché il registro è stato ritenuto uno strumento di mera ricognizione e promozione, non un nuovo segno di qualità in concorrenza con DOP e IGP; quindi non invadeva le competenze statali ed europee.

    Una De.Co. può sostituire una DOP o IGP?

    No. Sono strumenti diversi: la De.Co. è una valorizzazione locale, mentre DOP e IGP sono riconoscimenti di qualità disciplinati dal diritto dell’Unione europea.

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    • Art. 117 della Costituzione – competenza statale esclusiva sulla tutela della concorrenza e vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea.
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