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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 212/2024 la Corte costituzionale ha respinto i dubbi sul reato di danneggiamento aggravato, ritenendo che la scelta sanzionatoria del legislatore non sia manifestamente irragionevole.

Di cosa si tratta

Il danneggiamento (art. 635 del codice penale) punisce chi distrugge o deteriora cose altrui. Il secondo comma prevede ipotesi aggravate, con un trattamento più severo. Il Tribunale di Firenze, giudicando un imputato, ha dubitato che il regime previsto per il danneggiamento aggravato fosse coerente con il principio di uguaglianza: in sostanza, contestava che la cornice sanzionatoria fosse calibrata in modo irragionevole rispetto ad altre fattispecie. La Corte costituzionale è stata chiamata a verificare se la scelta del legislatore superasse il confine della manifesta irragionevolezza. Il tema riguarda i limiti del sindacato sulle pene: la Corte interviene solo quando la scelta sanzionatoria è palesemente arbitraria, lasciando al legislatore un’ampia discrezionalità nel graduare le sanzioni dei diversi reati.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 635, secondo comma, del codice penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, in composizione monocratica; è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La determinazione delle pene spetta al legislatore e può essere censurata dalla Corte solo in caso di manifesta irragionevolezza, che nel caso esaminato non è stata riscontrata. La scelta sanzionatoria per il danneggiamento aggravato rientra nei margini di discrezionalità ammessi.

Il principio

Le scelte sul trattamento sanzionatorio dei reati appartengono al legislatore e sono sindacabili dalla Corte solo quando risultano manifestamente irragionevoli o arbitrarie.

Domande e risposte

Perché la Corte non ha modificato la pena?

Perché la quantificazione delle pene è una scelta politica riservata al legislatore: la Corte può intervenire solo se la sproporzione è palese e arbitraria, cosa che qui non è stata ravvisata.

Cosa vuol dire “manifesta irragionevolezza”?

È il limite oltre il quale una scelta legislativa diventa incostituzionale: non basta che una pena sembri severa o discutibile, occorre che sia evidentemente illogica o sproporzionata rispetto al sistema.

Il danneggiamento aggravato resta dunque punito come prima?

Sì. La norma sul danneggiamento aggravato rimane in vigore senza modifiche, perché la Corte ne ha confermato la legittimità.

Norme collegate

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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