Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 186/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sul trattamento sanzionatorio della rapina, sollevate da due tribunali penali.

Di cosa si tratta

La rapina (art. 628 del codice penale) è punita con pene severe, in considerazione della gravità del fatto, che unisce la sottrazione di beni alla violenza o alla minaccia. Nel tempo, le cornici di pena previste per la rapina, comprese le ipotesi aggravate, sono state inasprite. Due tribunali penali – quello di Modena e quello di Bologna – hanno dubitato che il trattamento sanzionatorio della rapina fosse compatibile con i principi costituzionali di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena. Le questioni sono state riunite e portate davanti alla Corte costituzionale. Il tema riguarda i limiti del controllo sulle pene: la Corte può intervenire sulle scelte sanzionatorie del legislatore solo quando queste appaiono manifestamente irragionevoli, e deve farlo a partire da questioni correttamente formulate dai giudici che le sollevano.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 628, primo e secondo comma, del codice penale (rapina), in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. Le questioni sono state sollevate dal Tribunale ordinario di Modena, sezione penale, e dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bologna.

La decisione della Corte

La Corte ha riunito i giudizi e ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Il modo in cui erano state formulate non consentiva alla Corte di esaminarle nel merito: il trattamento sanzionatorio della rapina resta dunque quello previsto dalla legge.

Il principio

Le scelte sul trattamento sanzionatorio dei reati spettano al legislatore e sono sindacabili solo per manifesta irragionevolezza; quando le questioni sono formulate in modo inadeguato, la Corte le dichiara manifestamente inammissibili senza entrare nel merito.

Domande e risposte

La Corte ha ridotto le pene per la rapina?

No. Ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni, senza esaminarle nel merito: il trattamento sanzionatorio della rapina resta invariato.

Cosa vuol dire “manifestamente inammissibile”?

Significa che la questione presenta vizi evidenti nella sua formulazione, tali da impedire alla Corte di valutarla: la decisione è presa con ordinanza, più rapida della sentenza.

I giudici possono risollevare la questione?

In linea generale, una questione dichiarata inammissibile può essere riproposta da un altro giudice se correttamente formulata, perché la Corte non ha deciso nel merito.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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