Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 97/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sulla legge Pinto in materia di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo.

Di cosa si tratta

La cosiddetta legge Pinto (legge n. 89 del 2001) riconosce a chi subisce un processo di durata irragionevole il diritto a un’equa riparazione, cioe’ a un indennizzo per il tempo eccessivo trascorso in attesa di una decisione. La legge e’ stata piu’ volte modificata per regolare i presupposti e le modalita’ di questo indennizzo. Una delle disposizioni introdotte nel 2012 ha previsto specifiche condizioni di proponibilita’ o di esclusione della domanda di equa riparazione. La Corte d’appello di Milano ha dubitato della legittimita’ di questa previsione, ritenendo che potesse comprimere il diritto a un giusto processo di durata ragionevole e contrastare con gli obblighi derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutela proprio questo principio. In gioco c’era l’effettivita’ del rimedio: l’equa riparazione serve a compensare un disservizio della giustizia, e i suoi limiti non devono renderla illusoria. La Corte era chiamata a stabilire se la condizione introdotta nel 2012 fosse compatibile con la Costituzione e con la CEDU.

La questione di legittimita’ costituzionale

La Corte d’appello di Milano, sezione seconda civile, ha impugnato l’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 (legge Pinto), introdotto dal decreto-legge n. 83 del 2012, in riferimento agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni. La disposizione della legge Pinto censurata non contrasta con le garanzie del giusto processo ne’ con gli obblighi derivanti dalla CEDU, rientrando nella legittima conformazione del rimedio dell’equa riparazione.

Il principio

Il legislatore puo’ modulare i presupposti dell’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo senza violare il giusto processo e la CEDU, purche’ il rimedio resti effettivo: la disposizione censurata non supera tale soglia di criticita’.

Domande e risposte

Cos’e’ l’equa riparazione della legge Pinto?

E’ l’indennizzo riconosciuto a chi subisce un processo di durata irragionevole, a compensazione del tempo eccessivo trascorso in attesa della decisione.

La Corte ha eliminato la condizione introdotta nel 2012?

No. Ha dichiarato manifestamente infondate le questioni, confermando la legittimita’ della disposizione.

Cosa significa manifesta infondatezza?

Significa che le censure sono palesemente prive di fondamento; la Corte le respinge con ordinanza, senza ravvisare alcun contrasto con la Costituzione.

Perche’ si richiama la CEDU?

Perche’ l’art. 6 della Convenzione europea garantisce il diritto a un processo di durata ragionevole, che la legge Pinto attua nell’ordinamento italiano.

Norme collegate

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Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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