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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 114/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge, perche’ incideva sulla tutela giurisdizionale in violazione dei principi del giusto processo.

Di cosa si tratta

Nel nostro ordinamento chi subisce un provvedimento puo’ difendersi in giudizio e, in casi di urgenza, ottenere la sospensione degli effetti del provvedimento contestato. Questa possibilita’ e’ un tassello essenziale del diritto di difesa e del giusto processo: senza, il cittadino rischierebbe di subire un danno irreparabile prima ancora che il giudice decida nel merito. Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, davanti a un’opposizione agli atti esecutivi, ha dovuto applicare una norma inserita in sede di conversione di un decreto-legge, che incideva proprio sulla possibilita’ di confermare o mantenere la sospensione del provvedimento. Il giudice ha dubitato della legittimita’ di tale disposizione, ritenendo che comprimesse in modo ingiustificato la tutela del soggetto interessato e i suoi diritti di difesa. In gioco c’era l’effettivita’ della protezione giurisdizionale: una norma sopravvenuta non puo’ svuotare gli strumenti con cui il cittadino si oppone agli atti che lo riguardano.

La questione di legittimita’ costituzionale

Il Tribunale di Cosenza, giudice dell’esecuzione, ha impugnato l’art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge n. 169 del 2022, introdotto in sede di conversione, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, per violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2, comma 3-bis, del d.l. n. 169 del 2022, come convertito. La disposizione incideva indebitamente sulla tutela giurisdizionale dell’interessato, in contrasto con il diritto di difesa e con le garanzie del giusto processo.

Il principio

Una norma sopravvenuta non puo’ comprimere in modo ingiustificato gli strumenti di tutela giurisdizionale, come la sospensione degli effetti di un provvedimento: il diritto di difesa e il giusto processo impongono che la protezione resti effettiva.

Domande e risposte

Perche’ la norma e’ stata dichiarata illegittima?

Perche’ limitava in modo ingiustificato la tutela del cittadino in giudizio, in contrasto con il diritto di difesa e con il giusto processo.

Cosa garantisce l’art. 111 della Costituzione?

Sancisce i principi del giusto processo: contraddittorio, parita’ delle parti, ragionevole durata e tutela effettiva davanti a un giudice imparziale.

Cosa significa che era una norma introdotta in conversione?

E’ una disposizione aggiunta al decreto-legge dal Parlamento al momento di convertirlo in legge, non presente nel testo originario del Governo.

Cosa cambia per chi era coinvolto in quei procedimenti?

Caduta la norma, riprende pieno vigore la tutela giurisdizionale ordinaria, con la possibilita’ di far valere la sospensione secondo le regole generali.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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