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Con la sentenza n. 162 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del codice antimafia che imponeva di verificare la persistente pericolosità sociale solo se la detenzione si era protratta per almeno due anni.
Di cosa si tratta
La sorveglianza speciale è una misura di prevenzione applicata a chi è ritenuto socialmente pericoloso. Quando la persona sottoposta a tale misura viene detenuta in carcere per scontare una pena, l’esecuzione della sorveglianza resta sospesa; al termine della detenzione si pone il problema di verificare se quella persona sia ancora pericolosa, dato che il tempo trascorso può aver modificato la situazione. Il codice antimafia, nella versione contestata, prevedeva che il tribunale dovesse compiere questa nuova verifica della pericolosità sociale solo se la detenzione fosse durata almeno due anni. Il Tribunale di Oristano ha dubitato della ragionevolezza di questa soglia rigida: anche una detenzione più breve può incidere sulla pericolosità della persona, e applicare automaticamente la misura senza una verifica aggiornata rischia di comprimere ingiustificatamente la libertà personale. La questione tocca il delicato bilanciamento tra esigenze di prevenzione e tutela della libertà individuale.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 14, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice antimafia), nella parte in cui imponeva la verifica della persistente pericolosità sociale solo se la detenzione si fosse protratta per almeno due anni. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Oristano, sezione unica penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2-ter, del codice antimafia, limitatamente alle parole “se esso si è protratto per almeno due anni”. Viene così rimossa la soglia temporale rigida: la verifica della persistente pericolosità sociale deve poter essere compiuta a prescindere dalla durata minima della detenzione, a tutela della libertà personale.
Il principio
Prima di riattivare la sorveglianza speciale dopo un periodo di detenzione, il giudice deve poter verificare la persistente pericolosità sociale della persona; una soglia temporale rigida che esclude la verifica per le detenzioni più brevi è irragionevole e lesiva della libertà personale.
Domande e risposte
Che cos’è la sorveglianza speciale?
È una misura di prevenzione, non una pena, applicata a chi è ritenuto socialmente pericoloso, con prescrizioni che limitano alcune libertà.
Perché la verifica della pericolosità è così importante?
Perché la misura incide sulla libertà personale: riattivarla automaticamente, senza accertare se la persona sia ancora pericolosa, può comprimere ingiustificatamente quella libertà.
Cosa cambia dopo la sentenza?
Il tribunale deve poter verificare la persistente pericolosità anche quando la detenzione è durata meno di due anni: la soglia rigida è stata eliminata.
La sorveglianza speciale viene abolita?
No. Resta in vigore; cambia solo il presupposto della verifica, che non è più subordinata a una durata minima della detenzione.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — inviolabilità della libertà personale, parametro centrale.
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza, sotto il cui profilo era censurata la soglia dei due anni.
- Art. 27 della Costituzione — finalità della pena, evocata in relazione al rapporto con la detenzione.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.