Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 32/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, per una determinata fase normativa, il termine annuale di prescrizione dei diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita.
Di cosa si tratta
Chi e’ beneficiario di una polizza vita ha diritto a ricevere la somma assicurata, ma questo diritto si prescrive, cioe’ si estingue, se non viene fatto valere entro un certo termine. Una versione dell’art. 2952 del codice civile, in vigore in una specifica fase, prevedeva per i diritti derivanti dai contratti di assicurazione un termine di prescrizione di un solo anno, particolarmente breve. La Corte d’appello di Firenze, in un contenzioso tra una compagnia assicurativa e un beneficiario, ha sollevato la questione, ritenendo irragionevole e lesivo della tutela del risparmio un termine cosi’ ristretto, idoneo a far perdere il diritto a chi, magari ignaro dell’esistenza della polizza, non si attivava in tempo. La vicenda interessa molti risparmiatori e beneficiari di assicurazioni sulla vita, perche’ incide sul tempo a disposizione per richiedere quanto dovuto.
La questione di legittimita’ costituzionale
Era impugnato l’art. 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo introdotto dall’art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge n. 134 del 2008 (e antecedente alla successiva modifica del 2012), in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione (ragionevolezza e tutela del risparmio). La questione e’ stata sollevata dalla Corte d’appello di Firenze, sezione seconda civile.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo applicabile in quella fase, nella parte in cui prevedeva un termine di prescrizione di un anno per i diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita.
Il principio
Un termine di prescrizione eccessivamente breve per i diritti derivanti dalle assicurazioni sulla vita e’ irragionevole e contrario alla tutela del risparmio: il beneficiario deve disporre di un tempo adeguato per far valere il proprio diritto.
Domande e risposte
Quanto tempo si ha ora per richiedere una polizza vita?
La sentenza rimuove il termine annuale per la fase normativa considerata; i termini applicabili vanno individuati in base alla disciplina vigente nel periodo di riferimento, ma non puo’ applicarsi quel termine breve di un anno dichiarato illegittimo.
Riguarda tutte le polizze vita?
La pronuncia incide sul testo dell’art. 2952 del codice civile applicabile in una specifica fase temporale; per i periodi successivi vale la disciplina modificata.
Chi si era visto opporre la prescrizione di un anno puo’ far valere il diritto?
La dichiarazione di illegittimita’ incide sui rapporti non ancora definitivi: la posizione del beneficiario va riesaminata alla luce della pronuncia, secondo le regole applicabili.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza e ragionevolezza: il termine annuale e’ stato ritenuto irragionevole.
- Art. 47 della Costituzione — tutela del risparmio, parametro centrale della decisione.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.