Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 190 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla norma che vieta di impugnare l’estratto di ruolo e limita l’impugnazione della cartella conosciuta solo casualmente.
Di cosa si tratta
Quando il fisco chiede il pagamento di un tributo non versato, iscrive la pretesa in un “ruolo” e notifica al contribuente una cartella di pagamento. L’estratto di ruolo è il documento, ottenibile su richiesta, che riepiloga le partite a carico del contribuente. Una norma introdotta nel 2021 (art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973) ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile e ha limitato la possibilità di contestare in via “diretta” il ruolo e la cartella invalidamente notificati ma conosciuti solo occasionalmente tramite la consultazione dell’estratto. Alcuni giudici – il Giudice di pace di Napoli e la Corte di giustizia tributaria di Napoli – hanno dubitato che questa restrizione comprimesse troppo il diritto del contribuente alla tutela giurisdizionale, sollevando la questione davanti alla Corte costituzionale in riferimento a vari parametri sul diritto di difesa e sulla tutela contro gli atti della pubblica amministrazione. La Corte, però, non ha esaminato il merito.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Napoli e la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli hanno impugnato l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021 (conv. nella legge n. 215 del 2021), in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione (il secondo giudice limitatamente agli artt. 3, 24 e 113).
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibili tutte le questioni. La pronuncia non entra nel merito: la Corte ha riscontrato ostacoli processuali che le hanno impedito di valutare se la norma sull’inimpugnabilità dell’estratto di ruolo violi la Costituzione, lasciando quindi la disposizione in vigore.
Il principio
Le questioni di legittimità costituzionale devono essere prospettate in modo da consentirne l’esame nel merito; in assenza dei presupposti processuali la Corte si arresta all’inammissibilità, senza decidere sulla conformità della norma alla Costituzione.
Domande e risposte
Che cos’è l’estratto di ruolo?
È il documento che riepiloga le somme iscritte a ruolo a carico del contribuente; la norma censurata ne esclude l’impugnabilità diretta.
Posso ancora contestare una cartella mai notificata?
La sentenza non si pronuncia nel merito; la disciplina vigente consente l’impugnazione della cartella entro i limiti fissati dalla norma, che la Corte non ha dichiarato illegittima.
Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?
Per ragioni processuali legate al modo in cui erano state prospettate dai giudici rimettenti, che hanno impedito alla Corte di esaminarle nel merito.
La questione può tornare davanti alla Corte?
Sì: un’inammissibilità per vizi di prospettazione non preclude che la questione sia riproposta correttamente in un altro giudizio.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione – diritto di agire e difendersi in giudizio, al centro delle censure.
- Art. 113 della Costituzione – tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri invocati.
- Art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. nella legge n. 215 del 2021 (testo su Normattiva).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.