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Con la sentenza n. 188 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui vietava di far prevalere sulla recidiva reiterata l’attenuante prevista per la collaborazione nel reato di autoriciclaggio.
Di cosa si tratta
L’autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.) punisce chi reimpiega in attività economiche o finanziarie il denaro o i beni provenienti da un delitto da lui stesso commesso, ostacolandone l’individuazione. La norma prevede un’attenuante per chi collabora, ad esempio adoperandosi per evitare conseguenze ulteriori o per assicurare le prove. L’art. 69, quarto comma, cod. pen. vietava però, per chi è recidivo reiterato (art. 99, quarto comma, cod. pen.), di far prevalere alcune attenuanti nel bilanciamento con le aggravanti, tra cui quella per la collaborazione nell’autoriciclaggio. Il Tribunale di Firenze, giudicando un imputato, ha osservato che questo divieto produceva un effetto irragionevole, svuotando l’incentivo premiale che la legge riconosce a chi collabora e impedendo di adeguare la pena al caso concreto. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Firenze ha impugnato l’art. 69, quarto comma, cod. pen., in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui vietava la prevalenza dell’attenuante prevista per il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1, secondo comma, cod. pen., nella versione applicabile al caso) sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 648-ter.1, secondo comma, cod. pen. (nella versione applicabile) sulla recidiva reiterata. Il giudice può quindi ora far prevalere l’attenuante per la collaborazione anche a favore del recidivo reiterato.
Il principio
Il divieto rigido di prevalenza dell’attenuante per la collaborazione nell’autoriciclaggio comprimeva la funzione premiale della norma e poteva condurre a pene irragionevoli e contrarie alla finalità rieducativa: il bilanciamento con la recidiva deve restare affidato alla valutazione del giudice.
Domande e risposte
Che cos’è l’autoriciclaggio?
È il reato di chi reimpiega in attività economiche o finanziarie i proventi di un delitto da lui stesso commesso, in modo da ostacolarne l’identificazione della provenienza.
Che cosa premia l’attenuante richiamata?
Premia il comportamento collaborativo dell’imputato (ad esempio adoperarsi per evitare ulteriori conseguenze del reato o per assicurare le prove), incentivando la collaborazione con la giustizia.
Perché il divieto era incostituzionale?
Perché, impedendo all’attenuante di prevalere sulla recidiva, poteva equiparare o penalizzare chi aveva collaborato rispetto a chi non lo aveva fatto, vanificando l’incentivo e producendo pene irragionevoli.
È la stessa logica di altre pronunce sull’art. 69 c.p.?
Sì: la Corte è intervenuta più volte sul divieto di prevalenza fissato dall’art. 69, quarto comma, cod. pen., quando questo rende irragionevole il trattamento sanzionatorio rispetto ad attenuanti dotate di particolare valore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza, violato dal divieto rigido di prevalenza.
- Art. 27 della Costituzione – finalità rieducativa della pena, terzo comma.
- Art. 25 della Costituzione – principio di legalità in materia penale, secondo comma, tra i parametri invocati.
- Artt. 69, 99 e 648-ter.1 del codice penale (testo su Normattiva).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.