Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 43/2023 – Grandi derivazioni idroelettriche in Piemonte: processo estinto

    Con l’ordinanza n. 43/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sull’impugnazione statale della legge piemontese sulle grandi derivazioni a uso idroelettrico, perché lo Stato vi ha rinunciato dopo le modifiche regionali.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Piemonte 29 ottobre 2020, n. 26, che disciplina l’assegnazione delle grandi derivazioni a uso idroelettrico, cioè le concessioni per l’utilizzo dell’acqua dei fiumi nella produzione di energia elettrica. Si tratta di una materia di forte rilievo economico e ambientale, su cui Stato e Regioni si dividono le competenze: lo Stato fissa i princìpi fondamentali e la tutela della concorrenza, mentre le Regioni regolano in concreto le procedure di gara per l’affidamento delle concessioni. Il ricorso lamentava che la legge piemontese avesse invaso ambiti riservati allo Stato. Nel corso del giudizio, però, la Regione ha modificato le norme contestate; il Governo ha quindi ritenuto superate le ragioni del contenzioso e ha rinunciato al ricorso. Questa pronuncia non entra perciò nel merito della legge: si limita a prendere atto della rinuncia e a chiudere il processo, vicenda frequente nei giudizi in via principale tra Stato e Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato in via principale questioni di legittimità costituzionale su vari articoli della legge reg. Piemonte n. 26 del 2020, lamentando il contrasto con il riparto di competenze tra Stato e Regioni. A seguito di modifiche normative regionali sopravvenute, lo Stato ha presentato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla Regione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Quando il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta (o non si è costituita), il giudizio si chiude senza una decisione sul merito: la legge regionale resta quindi in vigore nel testo eventualmente modificato, senza che la Corte si sia pronunciata sulla sua legittimità.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso da parte dello Stato, accettata dalla Regione, determina l’estinzione del processo costituzionale in via principale: la Corte non esamina il merito delle censure.

    Domande e risposte

    La legge piemontese è stata dichiarata illegittima?

    No. La Corte non ha deciso nel merito: ha solo dichiarato estinto il processo per rinuncia dello Stato. La legge regionale, nel testo modificato, resta in vigore.

    Perché lo Stato ha rinunciato?

    Perché la Regione, nel corso del giudizio, ha modificato le disposizioni contestate, facendo venir meno l’interesse del Governo a proseguire il contenzioso.

    Cosa significa estinzione del processo?

    È la chiusura del giudizio senza decisione sul merito, che si verifica tipicamente quando chi ha proposto il ricorso vi rinuncia e la controparte accetta.

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  • Corte cost. n. 114/2023 – Debito fuori bilancio per il trasporto ferroviario Trenitalia

    Con la sentenza n. 114/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Molise n. 14 del 2022, che riconosceva un debito fuori bilancio per servizi di trasporto pubblico ferroviario resi da Trenitalia, perché ne collocava la copertura su un esercizio finanziario già concluso.

    Di cosa si tratta

    I debiti fuori bilancio sono spese che una Regione deve onorare pur non avendole previste regolarmente nel proprio bilancio: per pagarle serve una legge che ne riconosca la legittimità e ne reperisca la copertura nel rispetto delle regole contabili. La Regione Molise, con la legge n. 14 del 2022, aveva riconosciuto un debito derivante dai servizi di trasporto pubblico ferroviario resi da Trenitalia nel 2020, indicando però la copertura sulle risorse dell’esercizio 2021, ormai concluso. Il principio di annualità del bilancio impone invece che la spesa sia impegnata nell’esercizio in cui il debito viene riconosciuto. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge perché la copertura era ancorata a un anno ormai chiuso. Era in gioco la corretta rappresentazione dei conti regionali e la garanzia che le spese trovino una copertura effettiva e attuale, non basata su risorse di un esercizio passato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Molise n. 14 del 2022 in riferimento agli artt. 81 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, quest’ultimo in relazione al principio di annualità del bilancio fissato dal d.lgs. n. 118 del 2011, secondo cui la spesa va impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge regionale. Indicare la copertura del debito riconosciuto nel 2022 sulle risorse dell’esercizio 2021, ormai decorso, viola il principio di annualità del bilancio e l’obbligo costituzionale di assicurare una copertura finanziaria effettiva alle spese.

    Il principio

    Il debito fuori bilancio va finanziato con risorse imputate all’esercizio in cui è riconosciuto: collocarne la copertura su un’annualità già conclusa contrasta con il principio di annualità del bilancio e con l’obbligo costituzionale di copertura delle spese.

    Domande e risposte

    Perché la Corte ha bocciato anche questa legge molisana?

    Per lo stesso vizio di altre leggi della Regione: la copertura del debito era indicata su un esercizio già chiuso, in contrasto con il principio per cui la spesa va impegnata nell’anno in cui il debito è riconosciuto.

    Il servizio di Trenitalia non sarà pagato?

    La sentenza colpisce la legge con copertura errata, non il credito. La Regione dovrà riconoscere nuovamente il debito con una copertura conforme alle regole contabili.

    Perché il principio di annualità è così importante?

    Perché assicura che ogni spesa sia coperta da risorse reali e disponibili nell’anno corretto. Spostare la copertura su un esercizio passato rende il bilancio meno trasparente e meno affidabile.

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  • Corte cost. n. 115/2023 – Perimetri dei parchi regionali liguri e copianificazione paesaggistica

    Con la sentenza n. 115/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla legge della Regione Liguria n. 7 del 2022, che ridefiniva i confini di alcuni parchi naturali regionali, escludendo che da quella riperimetrazione derivasse una riduzione illegittima della tutela paesaggistica.

    Di cosa si tratta

    Le aree protette e i parchi naturali tutelano il paesaggio e l’ambiente, materie in cui Stato e Regioni hanno competenze intrecciate. La legge della Regione Liguria n. 7 del 2022 ridisegnava i perimetri dei parchi delle Alpi Liguri, dell’Antola, dell’Aveto e del Beigua, escludendo alcune zone dalle aree protette. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma temendo che la nuova perimetrazione abbassasse il livello di tutela del paesaggio e violasse il principio di copianificazione, in base al quale la pianificazione paesaggistica deve essere elaborata congiuntamente da Regione e Stato, tanto più che la Liguria non aveva ancora un piano paesaggistico condiviso. La posta in gioco era l’equilibrio tra l’autonomia regionale nel governo del territorio e la salvaguardia del paesaggio, valore costituzionale che la Costituzione affida alla cura primaria dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 18, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 7 del 2022 in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 135, 142, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), lamentando una riduzione della tutela paesaggistica e la violazione del principio di copianificazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che la riperimetrazione disposta dalla legge ligure non comportasse, di per sé, l’abbassamento del livello di tutela paesaggistica né un’invasione della competenza statale, restando ferme le tutele previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio sulle aree interessate.

    Il principio

    La Regione può ridefinire i confini dei propri parchi naturali senza violare la Costituzione, purché ciò non si traduca in una riduzione della tutela paesaggistica garantita dallo Stato: la modifica dei perimetri non incide automaticamente sui vincoli paesaggistici previsti dalla legge statale.

    Domande e risposte

    Cambiare i confini di un parco riduce la tutela del paesaggio?

    Non necessariamente. La Corte ha chiarito che la riperimetrazione regionale non abbassa di per sé la tutela paesaggistica, che continua a operare attraverso i vincoli e gli strumenti previsti dalla legge statale sui beni paesaggistici.

    Che cos’è la copianificazione paesaggistica?

    È il principio per cui il piano paesaggistico deve essere elaborato congiuntamente da Regione e Stato. Serve a garantire che le scelte sul territorio rispettino in modo uniforme la tutela del paesaggio.

    La Liguria poteva escludere alcune zone dalle aree protette?

    Sì, nei limiti delle proprie competenze. La Corte ha ritenuto legittima la riperimetrazione perché non ne derivava una compromissione della tutela paesaggistica riservata allo Stato.

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  • Corte cost. n. 116/2023 – Archiviazione per particolare tenuita del fatto e poteri del giudice

    Con la sentenza n. 116/2023 la Corte costituzionale ha respinto, in parte dichiarandole inammissibili e in parte infondate, le questioni sul codice di procedura penale relative al potere del giudice per le indagini preliminari di archiviare per particolare tenuità del fatto quando è stata chiesta l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

    Di cosa si tratta

    Quando il pubblico ministero chiede l’archiviazione di un’indagine, può farlo per ragioni diverse: perché la notizia di reato è infondata oppure perché il fatto, pur sussistente, è di particolare tenuità e quindi non punibile. Le due strade hanno presupposti e conseguenze differenti. Il GIP del Tribunale di Nola si è trovato di fronte a una richiesta di archiviazione per infondatezza e si chiedeva se potesse, in alternativa, disporre l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, sentite le parti e in assenza di opposizione dell’indagato. La giurisprudenza della Cassazione, secondo il giudice, lo impediva, dichiarando nullo quel tipo di provvedimento. In gioco era l’ampiezza dei poteri del giudice nella fase delle indagini e la coerenza del sistema delle archiviazioni, tra esigenze di economia processuale e garanzie delle parti, indagato e persona offesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola ha sollevato questioni sull’art. 409, commi 4 e 5, del codice di procedura penale, in combinato disposto con l’art. 411, commi 1 e 1-bis, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, 27, 76, 101, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, nella parte in cui non consentivano al giudice di archiviare per particolare tenuità del fatto a fronte di una richiesta di archiviazione per infondatezza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, 76 e 101, secondo comma, della Costituzione, e ha dichiarato non fondate le restanti questioni, sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, 111 e 117, primo comma, in relazione all’art. 6 CEDU. La disciplina censurata, riferita in realtà a un orientamento di diritto vivente, non è risultata in contrasto con i parametri costituzionali invocati.

    Il principio

    Il sistema delle archiviazioni, che distingue tra archiviazione per infondatezza della notizia di reato e archiviazione per particolare tenuità del fatto, non viola la Costituzione: le diverse procedure rispondono a presupposti distinti e garantiscono il contraddittorio tra le parti.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’archiviazione per particolare tenuità del fatto?

    È la chiusura dell’indagine quando il fatto, pur esistente e attribuibile all’indagato, è così lieve da non meritare la pena. È cosa diversa dall’archiviazione perché la notizia di reato è infondata, cioè perché il fatto non sussiste o non è reato.

    Perché il giudice non poteva passare dall’una all’altra?

    Perché le due forme hanno presupposti e garanzie diversi. La Corte ha ritenuto non irragionevole che il giudice non possa, di fronte a una richiesta per infondatezza, archiviare d’ufficio per tenuità del fatto senza il percorso previsto per quest’ultima.

    La sentenza cambia qualcosa per gli indagati?

    No, la disciplina resta invariata: la Corte ha confermato l’assetto vigente. Restano fermi i diversi percorsi di archiviazione e le rispettive garanzie per indagato e persona offesa.

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  • Corte cost. n. 117/2023 – Giornata della memoria del terremoto di Messina: ricorso rinunciato

    Con l’ordinanza n. 117/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sulla legge della Regione Siciliana che istituiva la giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908, dopo che la Regione aveva modificato la legge e lo Stato aveva rinunciato al ricorso.

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana aveva istituito, con la legge n. 6 del 2022, una giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908, da celebrare ogni 28 dicembre. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge non per il suo contenuto commemorativo, ma per una ragione contabile: la legge non quantificava, neppure in via presuntiva, gli oneri finanziari a carico della Regione né indicava le risorse per farvi fronte, in possibile contrasto con l’obbligo di copertura delle spese. Si trattava quindi di un caso che mostra come anche una legge dal contenuto simbolico debba rispettare le regole sui conti pubblici. Mentre il giudizio era pendente, la Regione ha modificato la disciplina in modo da superare i rilievi del Governo, che ha così rinunciato all’impugnazione. La vicenda illustra il meccanismo, frequente nei giudizi tra Stato e Regioni, in cui la modifica della legge regionale rende superflua la decisione nel merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge della Regione Siciliana n. 6 del 2022 in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, lamentando la mancata quantificazione degli oneri e l’assenza di indicazione delle risorse di copertura, in contrasto con le regole di contabilità pubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Nel corso del giudizio la Regione Siciliana aveva modificato la legge impugnata in senso satisfattivo rispetto alle osservazioni statali; il Presidente del Consiglio dei ministri aveva quindi rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata, facendo venir meno l’oggetto del contendere.

    Il principio

    Quando la Regione modifica la legge impugnata superando i rilievi dello Stato e quest’ultimo rinuncia al ricorso, viene meno la materia del contendere: il giudizio si chiude con la dichiarazione di estinzione del processo, senza decisione nel merito.

    Domande e risposte

    Che cosa significa che il processo è estinto?

    Significa che il giudizio si chiude senza che la Corte si pronunci sulla legittimità della legge, perché sono venute meno le ragioni della controversia: qui, la Regione ha corretto la legge e lo Stato ha ritirato il ricorso.

    La giornata della memoria del terremoto resta in vigore?

    La pronuncia non cancella la celebrazione: riguarda solo il profilo contabile sollevato dal Governo, superato dalle modifiche regionali. Resta la disciplina come risultante dalle correzioni adottate dalla Regione.

    Anche le leggi simboliche devono prevedere la copertura finanziaria?

    Sì, se comportano oneri a carico dell’ente. Anche una legge dal contenuto commemorativo deve quantificare le spese e indicarne la copertura, altrimenti può essere censurata per violazione delle regole di bilancio.

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  • Corte cost. n. 118/2023 – Debito fuori bilancio per servizi Fastweb e copertura su un esercizio gia chiuso

    Con la sentenza n. 118/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Molise n. 15 del 2022, che riconosceva un debito fuori bilancio per servizi di fonia e connettività, perché ne individuava la copertura su un esercizio finanziario ormai concluso, in violazione del principio di annualità del bilancio.

    Di cosa si tratta

    Quando una Regione deve pagare una spesa che non aveva regolarmente previsto, un cosiddetto debito fuori bilancio, deve approvare una legge che ne riconosca la legittimità e ne indichi la copertura finanziaria nel rispetto delle regole contabili. La Regione Molise, con la legge n. 15 del 2022, aveva riconosciuto un debito derivante da servizi di fonia e connettività resi da Fastweb nel 2020, finanziandolo con risorse dell’esercizio 2021, già concluso al momento dell’approvazione. Il principio di annualità impone invece che la spesa sia imputata all’esercizio in cui il debito viene riconosciuto. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato quella legge proprio perché ancorava la copertura a un anno ormai chiuso. La posta in gioco era la corretta tenuta dei conti regionali e la garanzia che ogni spesa trovi una copertura reale e attuale, non figurativa su risorse di un esercizio passato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Molise n. 15 del 2022 per contrasto con gli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, quest’ultimo in relazione al principio di annualità del bilancio fissato dal d.lgs. n. 118 del 2011, secondo cui la spesa va impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge regionale. Individuare la copertura del debito su risorse di un esercizio ormai decorso viola il principio di annualità e l’obbligo costituzionale di garantire una copertura finanziaria effettiva alle spese riconosciute.

    Il principio

    Il debito fuori bilancio deve essere finanziato con risorse imputate all’esercizio in cui viene riconosciuto: collocare la copertura su un’annualità già conclusa contrasta con il principio di annualità del bilancio e con l’obbligo costituzionale di copertura delle spese.

    Domande e risposte

    Perché non si può usare un esercizio già chiuso per pagare un debito?

    Perché il principio di annualità impone che la spesa sia impegnata nell’anno in cui il debito viene riconosciuto. Usare risorse di un esercizio passato rende la copertura solo apparente e altera la rappresentazione dei conti.

    Il credito di Fastweb resta dovuto?

    Sì. La sentenza colpisce la legge che riconosceva il debito con copertura errata, non l’esistenza del credito. La Regione dovrà riconoscerlo nuovamente con una copertura corretta.

    Che differenza c’è con altre sentenze sul Molise dello stesso periodo?

    La Corte ha deciso più ricorsi analoghi contro leggi molisane sui debiti fuori bilancio: ciascuno riguarda un diverso debito e una diversa legge, ma tutti condividono il vizio della copertura non rispettosa dell’annualità del bilancio.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 165/2023 – Variazioni di bilancio della Regione Siciliana e copertura della spesa

    Con la sentenza n. 165 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima nella sua interezza una legge di variazione di bilancio della Regione Siciliana, per violazione dell’obbligo costituzionale di copertura della spesa.

    Di cosa si tratta

    L’art. 81 della Costituzione impone l’equilibrio di bilancio e l’obbligo di copertura della spesa: ogni legge che comporta nuove o maggiori spese deve indicare con quali risorse vi si farà fronte. È una garanzia fondamentale della sostenibilità dei conti pubblici, valida anche per le Regioni. La Regione Siciliana aveva approvato, alla fine del 2020, una legge di variazione del bilancio di previsione, contenente misure eterogenee, tra cui interventi in materia di stabilizzazione del personale precario. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intera legge davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che gli oneri previsti non fossero adeguatamente coperti, in violazione dell’obbligo di copertura della spesa. La Corte è stata chiamata a verificare se la legge regionale rispettasse i vincoli costituzionali di finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intera legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2020, n. 33 (variazioni al bilancio di previsione e modifiche in materia di stabilizzazione del personale precario), in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, per violazione dell’obbligo di copertura della spesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Siciliana n. 33 del 2020. La legge, comportando oneri privi di adeguata copertura, contrasta con l’obbligo di copertura della spesa: viene quindi rimossa nella sua interezza.

    Il principio

    Anche le leggi regionali di bilancio devono rispettare l’obbligo costituzionale di copertura della spesa: una legge che disponga oneri senza indicarne i mezzi di copertura è illegittima, eventualmente nella sua interezza.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’obbligo di copertura della spesa?

    È il principio dell’art. 81, terzo comma, Cost. per cui ogni legge che comporta nuove o maggiori spese deve indicare con quali risorse vi si provvede.

    Perché è stata annullata l’intera legge?

    Perché il vizio di copertura riguardava la legge nel suo complesso, comportando l’illegittimità dell’intero provvedimento e non di singole disposizioni.

    Vale anche per le Regioni a statuto speciale?

    Sì. L’obbligo di copertura della spesa dell’art. 81 Cost. si applica anche alle Regioni a statuto speciale come la Sicilia.

    Cosa accade alle misure previste, come le stabilizzazioni?

    Venuta meno la legge, anche le misure in essa contenute perdono il fondamento normativo, salvo un nuovo intervento regionale conforme ai vincoli di bilancio.

    Norme collegate

    • Art. 81 della Costituzione – equilibrio di bilancio e obbligo di copertura della spesa, parametro unico della decisione.
    • Legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2020, n. 33 (testo su Normattiva).
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  • Corte cost. n. 166/2023 – Dispensa del magistrato onorario e limiti della delega

    Con la sentenza n. 166 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, per eccesso di delega, la norma sulla dispensa del magistrato onorario, riscrivendone il testo per limitarla ai casi di infermità definitiva o di impedimenti prolungati.

    Di cosa si tratta

    Quando il Parlamento delega il Governo a riformare una materia, fissa principi e criteri direttivi che il Governo deve rispettare: se il decreto delegato va oltre, viola l’art. 76 della Costituzione (eccesso di delega). La riforma della magistratura onoraria del 2017 (d.lgs. n. 116 del 2017) ha disciplinato, tra l’altro, la “dispensa” del magistrato onorario, cioè la cessazione dall’incarico. La norma censurata prevedeva la dispensa, anche d’ufficio, per “impedimenti di durata superiore a sei mesi”, in modo generico. Il TAR del Lazio ha ritenuto che il Governo, formulando così la disposizione, avesse ecceduto i limiti della delega ricevuta dal Parlamento, e ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale in riferimento all’art. 76 Cost. In gioco era il rispetto del confine tra ciò che il Parlamento aveva delegato e ciò che il Governo aveva effettivamente disposto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR del Lazio ha impugnato l’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 116 del 2017 (riforma della magistratura onoraria), in riferimento all’art. 76 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva la dispensa del magistrato onorario per impedimenti di durata superiore a sei mesi, in asserito contrasto con i principi e criteri direttivi della legge delega.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 116 del 2017, nella parte in cui prevedeva che «il magistrato onorario è dispensato, anche d’ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi» anziché «per infermità che impedisce in modo definitivo l’esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi». La norma viene così ricondotta entro i limiti della delega.

    Il principio

    Il legislatore delegato deve rispettare i principi e criteri direttivi della legge delega: la disposizione che ecceda quei limiti è illegittima per violazione dell’art. 76 Cost. e va ricondotta al perimetro della delega.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’eccesso di delega?

    È il vizio del decreto legislativo che va oltre i principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega, in violazione dell’art. 76 della Costituzione.

    Cosa cambia per la dispensa del magistrato onorario?

    La dispensa è ora riferita all’infermità che impedisce in modo definitivo l’esercizio delle funzioni o ad altri impedimenti di durata superiore a sei mesi, secondo il testo riscritto dalla Corte.

    Chi è il magistrato onorario?

    È chi esercita funzioni giudiziarie a titolo onorario (come i giudici di pace), senza far parte della magistratura professionale di ruolo.

    Perché ha deciso il TAR e non un giudice ordinario?

    Perché la controversia riguardava un atto amministrativo relativo allo status del magistrato onorario, di competenza del giudice amministrativo.

    Norme collegate

    • Art. 76 della Costituzione – limiti della delega legislativa, parametro della questione.
    • Art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (riforma della magistratura onoraria) (testo su Normattiva).
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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 167/2023 – Amministratore di sostegno e anticipo delle spese dell’ausiliario

    Con la sentenza n. 167 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che non prevedeva l’anticipo da parte dell’erario delle spese dell’ausiliario nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero.

    Di cosa si tratta

    L’amministratore di sostegno è la figura che assiste chi, per un’infermità o una menomazione, non riesce a provvedere ai propri interessi, senza privarlo totalmente della capacità come avverrebbe con l’interdizione. Il procedimento per nominarlo può essere avviato anche dal pubblico ministero, a tutela della persona fragile. In questi procedimenti può essere necessario l’intervento di un ausiliario del magistrato (ad esempio un consulente). La norma sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002) prevedeva l’anticipo da parte dell’erario degli onorari dell’ausiliario nei procedimenti di interdizione e inabilitazione promossi dal pubblico ministero, ma non in quello di nomina dell’amministratore di sostegno. Il Giudice tutelare di Macerata ha ritenuto irragionevole questa disparità, che penalizzava proprio lo strumento più rispettoso della persona, e ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice tutelare del Tribunale di Macerata ha impugnato l’art. 145, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico spese di giustizia), in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 24, 35, primo comma, e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva l’anticipo da parte dell’erario delle spettanze dell’ausiliario anche nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 145, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, anche nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero, le spettanze dell’ausiliario del magistrato siano anticipate dall’erario. In via consequenziale ha esteso la pronuncia anche al comma 2 del medesimo articolo, riferito ai soli procedimenti di interdizione e inabilitazione.

    Il principio

    Non vi è ragione di trattare diversamente, quanto all’anticipo delle spese dell’ausiliario, il procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno rispetto a quelli di interdizione e inabilitazione: la disparità penalizzava lo strumento più rispettoso della persona ed era irragionevole.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’amministratore di sostegno?

    È la figura che assiste chi non riesce a provvedere ai propri interessi, con misure su misura e meno invasive rispetto all’interdizione o all’inabilitazione.

    Cosa cambia con questa sentenza?

    Anche nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero le spese dell’ausiliario del magistrato sono ora anticipate dall’erario.

    Che cos’è una dichiarazione di illegittimità “in via consequenziale”?

    È l’estensione dell’illegittimità ad altre disposizioni strettamente collegate, qui il comma 2 dell’art. 145, per coerenza con la pronuncia principale.

    Perché la disparità era incostituzionale?

    Perché escludere l’anticipo proprio nel procedimento più rispettoso della persona, a differenza di interdizione e inabilitazione, era irragionevole e privo di giustificazione.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza, violato dalla disparità tra i procedimenti.
    • Art. 1 della Costituzione – riferimento al fondamento lavoristico tra i parametri invocati.
    • Art. 145 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico spese di giustizia) (testo su Normattiva).
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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 168/2023 – Procura alle liti e dubbi sulla capacità della parte

    Con la sentenza n. 168 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sugli articoli del codice di procedura civile che non prevedono poteri specifici del giudice quando sospetti che la parte abbia conferito la procura in stato di incapacità.

    Di cosa si tratta

    Per stare in giudizio, la parte deve conferire al difensore la “procura alle liti”. Gli artt. 75 e 300 del codice di procedura civile disciplinano la capacità di stare in giudizio e gli effetti di eventi come la perdita di capacità della parte. Il Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, in una controversia con l’INPS, ha dubitato che la disciplina fosse incompleta: a suo avviso il giudice, quando abbia seri e fondati dubbi che la parte abbia conferito la procura in una condizione di incapacità naturale (cioè di temporanea incapacità di intendere e volere), non disporrebbe di strumenti adeguati per accertarlo e tutelare quella persona. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, invocando il diritto di difesa, la tutela della salute, il giusto processo e gli obblighi internazionali sui diritti delle persone con disabilità. La Corte è stata chiamata a verificare se l’ordinamento offra già una tutela sufficiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Padova ha impugnato gli artt. 75, commi primo e secondo, e 300 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione alla CEDU e alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità), nella parte in cui non consentirebbero al giudice di intervenire di fronte a seri dubbi sulla capacità della parte al momento del conferimento della procura.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La disciplina degli artt. 75 e 300 cod. proc. civ. non viola i parametri costituzionali e convenzionali invocati: l’ordinamento offre già strumenti per tutelare la parte di cui si dubiti la capacità, sicché la norma resta valida.

    Il principio

    Il sistema processuale civile consente già di tutelare la parte che possa aver conferito la procura in stato di incapacità: non è quindi costituzionalmente necessario aggiungere i poteri specifici invocati dal giudice rimettente.

    Domande e risposte

    Che cos’è la procura alle liti?

    È l’atto con cui la parte conferisce al difensore il potere di rappresentarla in giudizio; presuppone la capacità della parte di compiere validamente quell’atto.

    Che cos’è l’incapacità naturale?

    È la condizione di chi, pur non interdetto, al momento dell’atto era incapace di intendere e di volere, anche solo temporaneamente.

    Cosa ha deciso la Corte?

    Che la disciplina vigente non è incostituzionale, perché l’ordinamento offre già strumenti per tutelare la parte di cui si dubiti la capacità.

    Sono state considerate le convenzioni sulla disabilità?

    Sì: il giudice aveva invocato anche la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ma la Corte ha ritenuto le questioni non fondate.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 169/2023 – Revoca delle prestazioni previdenziali da reato e irretroattività

    Con la sentenza n. 169 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla norma che prevede la revoca, senza effetto retroattivo, delle prestazioni previdenziali ottenute in connessione con un reato.

    Di cosa si tratta

    Una disposizione della riforma del mercato del lavoro del 2012 (legge n. 92 del 2012) prevede la revoca di prestazioni previdenziali quando emerga un loro collegamento con un reato. La revoca opera con effetto non retroattivo, cioè incide sulle prestazioni future. In una controversia tra il tutore di un beneficiario e l’INPS, il Tribunale di Palermo ha dubitato che questa revoca avesse natura sostanzialmente sanzionatoria e dovesse quindi sottostare alle garanzie previste per le sanzioni penali, in particolare al principio di legalità e irretroattività ricavabile anche dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, invocando il principio di legalità penale e i vincoli derivanti dalle fonti europee. In gioco era la qualificazione di quella revoca: misura amministrativa o vera e propria sanzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, ha impugnato l’art. 2, comma 61, della legge n. 92 del 2012, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo), nella parte in cui prevede la revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni previdenziali connesse a un reato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La revoca delle prestazioni previdenziali connesse a un reato, operante senza effetto retroattivo, non viola il principio di legalità penale né i vincoli derivanti dalla CEDU: la norma resta quindi valida.

    Il principio

    La revoca delle prestazioni previdenziali collegate a un reato, con effetti solo per il futuro, non ha natura di sanzione penale tale da imporre le relative garanzie: rientra nelle scelte del legislatore in materia previdenziale e di legalità della spesa pubblica.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede la norma censurata?

    La revoca delle prestazioni previdenziali quando emerga un loro collegamento con un reato, con effetto non retroattivo, cioè per il futuro.

    Perché si discuteva del principio di irretroattività?

    Perché, se la revoca fosse stata una sanzione penale, avrebbe dovuto rispettare il principio di legalità e irretroattività; la Corte ha però escluso questa natura.

    La revoca incide sulle prestazioni già percepite?

    La norma opera senza effetto retroattivo: la revoca riguarda le prestazioni future, non quelle già legittimamente erogate prima.

    Cosa c’entra la Convenzione europea?

    L’art. 7 CEDU sancisce la legalità in materia penale; il giudice lo invocava ritenendo la revoca una sanzione, ma la Corte ha respinto la censura.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 170/2023 – Corrispondenza del parlamentare e sequestro di messaggi

    Con la sentenza n. 170 del 2023 la Corte costituzionale ha accolto in parte il conflitto sollevato dal Senato, dichiarando che la Procura di Firenze non poteva acquisire, senza autorizzazione, messaggi WhatsApp e email riguardanti un senatore.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68 della Costituzione, oltre all’insindacabilità delle opinioni, prevede particolari garanzie per i parlamentari: per acquisire la loro corrispondenza occorre, di regola, la previa autorizzazione della Camera di appartenenza. Questa tutela serve a proteggere la libertà e la riservatezza delle comunicazioni del parlamentare da indebite ingerenze. Nel caso, la Procura di Firenze, nell’ambito di un procedimento penale, aveva acquisito messaggi di testo scambiati tramite WhatsApp e alcune email riguardanti un senatore in carica, senza chiedere l’autorizzazione al Senato. Il Senato ha promosso un conflitto di attribuzione, sostenendo che quell’acquisizione, in assenza di autorizzazione, avesse violato le garanzie costituzionali del parlamentare. La Corte è stata chiamata a stabilire se i messaggi elettronici rientrino nella nozione di “corrispondenza” protetta e se la Procura potesse acquisirli senza il via libera del Senato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si tratta di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Il Senato ha contestato l’acquisizione, da parte della Procura di Firenze, di corrispondenza (messaggi WhatsApp ed email) riguardante un senatore, avvenuta senza la previa autorizzazione prevista dall’art. 68, terzo comma, della Costituzione, anche in relazione all’art. 15 Cost. sulla libertà e segretezza della corrispondenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava alla Procura della Repubblica di Firenze acquisire, senza previa autorizzazione del Senato, la corrispondenza riguardante il senatore (messaggi WhatsApp ed email indicati negli atti) e ha annullato, per l’effetto, il relativo sequestro nei termini precisati. La pronuncia riconosce così la tutela costituzionale anche alla corrispondenza elettronica del parlamentare.

    Il principio

    La corrispondenza del parlamentare protetta dall’art. 68 Cost. comprende anche i messaggi e le email scambiati con strumenti elettronici: per acquisirli occorre la previa autorizzazione della Camera di appartenenza, a tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni.

    Domande e risposte

    I messaggi WhatsApp sono “corrispondenza” tutelata?

    Sì. La Corte ha ricondotto i messaggi di testo e le email scambiati dal parlamentare alla nozione di corrispondenza protetta dall’art. 15 e dall’art. 68 Cost.

    Cosa serviva per acquisirli?

    La previa autorizzazione del Senato: in mancanza, la Corte ha ritenuto che la Procura non potesse acquisire quei messaggi.

    Cosa significa che il sequestro è stato annullato?

    Significa che gli atti di acquisizione compiuti senza autorizzazione sono privi di effetto nei limiti indicati dalla Corte.

    Questa tutela vale per tutti i cittadini?

    La libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.) tutela tutti; per i parlamentari l’art. 68 Cost. aggiunge la garanzia dell’autorizzazione della Camera per l’acquisizione della corrispondenza.

    Norme collegate

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