Art. 434 c.p.c. – Deposito del ricorso in appello
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall’articolo 414. L’appello deve essere motivato. La motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata [1].
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello [2] entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all’estero.
Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
[1] Comma così sostituito dall’art. 54, comma 1c-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134.
[2] Le parole «del tribunale» sono state sostituite dalle parole «della corte di appello» dall’art. 85, D.L. 19 febbraio 1998, n. 81.
