Autore: Andrea Marton

  • Articolo 434 Codice di Procedura Civile: Deposito del ricorso in appello

    Articolo 434 Codice di Procedura Civile: Deposito del ricorso in appello

    Art. 434 c.p.c. – Deposito del ricorso in appello

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall’articolo 414. L’appello deve essere motivato. La motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

    l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

    l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata [1].

    Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello [2] entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all’estero.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 54, comma 1c-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134.

    [2] Le parole «del tribunale» sono state sostituite dalle parole «della corte di appello» dall’art. 85, D.L. 19 febbraio 1998, n. 81.

  • Articolo 433 Codice di Procedura Civile: Giudice d’appello

    Articolo 433 Codice di Procedura Civile: Giudice d’appello

    Art. 433 c.p.c. – Giudice d’appello

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell’articolo 409 deve essere proposto con ricorso davanti alla corte di appello [1] territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro.

    Ove l’esecuzione sia iniziata, prima della notificazione della sentenza, l’appello può essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all’articolo 434.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] Le parole «al tribunale» sono state sostituite dalle parole «alla corte di appello» dall’art. 85, D.L. 19 febbraio 1998, n. 81.

  • Articolo 432 Codice di Procedura Civile: Valutazione equitativa delle prestazioni

    Articolo 432 Codice di Procedura Civile: Valutazione equitativa delle prestazioni

    Art. 432 c.p.c. – Valutazione equitativa delle prestazioni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 431 Codice di Procedura Civile: Esecutorietà della sentenza

    Articolo 431 Codice di Procedura Civile: Esecutorietà della sentenza

    Art. 431 c.p.c. – Esecutorietà della sentenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all’articolo 409 sono provvisoriamente esecutive.

    All’esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.

    Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all’altra parte gravissimo danno.

    La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale e, in ogni caso, l’esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di euro 258,23.

    Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283 [1].

    Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi [1].

    Se l’istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio [2].

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] Commi aggiunti dall’art. 69, L. 26 novembre 1990, n. 353.

    [2] Comma aggiunto dall’art. 27 della legge 12 novembre 2011, n. 183, con effetto dall’1 gennaio 2012.

  • Articolo 430 Codice di Procedura Civile: Deposito della sentenza

    Articolo 430 Codice di Procedura Civile: Deposito della sentenza

    Art. 430 c.p.c. – Deposito della sentenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 429 Codice di Procedura Civile: Pronuncia della sentenza

    Articolo 429 Codice di Procedura Civile: Pronuncia della sentenza

    Art. 429 c.p.c. – Pronuncia della sentenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nell’udienza, il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza [1].

    Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

    Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 53, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

  • Articolo 428 Codice di Procedura Civile: Incompetenza del giudice

    Articolo 428 Codice di Procedura Civile: Incompetenza del giudice

    Art. 428 c.p.c. – Incompetenza del giudice

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando una causa relativa ai rapporti di cui all’articolo 409 sia stata proposta a giudice incompetente, l’incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all’articolo 416 ovvero rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la udienza di cui all’articolo 420.

    Quando l’incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al tribunale [1] in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito speciale.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «tribunale» dall’art. 84, D.L. 19 febbraio 1998, n. 81.

  • Articolo 427 Codice di Procedura Civile: Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

    Articolo 427 Codice di Procedura Civile: Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

    Art. 427 c.p.c. – Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice [1] quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall’articolo 409, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie, altrimenti la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario.

    In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l’efficacia consentita dalle norme ordinarie.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» dall’art. 83, D.L. 19 febbraio 1998, n. 81.

  • Articolo 426 Codice di Procedura Civile: Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

    Articolo 426 Codice di Procedura Civile: Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

    Art. 426 c.p.c. – Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice [1] quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall’articolo 409, fissa con ordinanza l’udienza di cui all’articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

    Nell’udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    La Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio 1977, n. 14, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 426 del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 1, della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), e dell’articolo 20 della legge medesima nella parte in cui, con riguardo alle cause pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge, non è prevista la comunicazione anche alla parte contumace dell’ordinanza che fissa la udienza di discussione ed il termine perentorio per l’integrazione degli atti.

    [1] La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» dall’art. 83, D.L. 19 febbraio 1998, n. 81.

  • Articolo 425 Codice di Procedura Civile: Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali

    Articolo 425 Codice di Procedura Civile: Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali

    Art. 425 c.p.c. – Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Su istanza di parte, l’associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte.

    Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l’accesso ai sensi del terzo comma dell’articolo 421.

    A tal fine, il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell’articolo 420.

    Il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.