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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 48/2024 la Corte costituzionale ha respinto la richiesta di consentire al giudice penale di prosciogliere l’imputato quando ha gia’ subito una sofferenza grave a causa del proprio reato (la cosiddetta pena naturale).

Di cosa si tratta

Esistono casi tragici in cui chi commette un reato subisce, come conseguenza diretta della propria condotta, una sofferenza enorme: l’esempio tipico e’ il genitore che, per una distrazione, causa la morte del proprio figlio. In situazioni simili si parla di pena naturale: il dolore gia’ patito sarebbe esso stesso una punizione. Il Tribunale di Firenze ha chiesto alla Consulta se il giudice possa, in questi casi, pronunciare una sentenza di proscioglimento, evitando una condanna che apparirebbe inutile o addirittura crudele. Il tema e’ eticamente delicatissimo e tocca il senso stesso della pena: ha ancora una funzione punire chi e’ gia’ stato colpito in modo devastante dal proprio gesto? La risposta della Corte definisce il confine tra il ruolo del giudice e quello del legislatore nello stabilire quando e come si punisce.

La questione di legittimita’ costituzionale

Era impugnato l’art. 529 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice di prosciogliere l’imputato che abbia gia’ subito una sofferenza grave (pena naturale). La questione e’ stata sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 529 del codice di procedura penale. Non e’ stato quindi introdotto un potere generale di proscioglimento per pena naturale: la disciplina resta invariata.

Il principio

L’introduzione di una causa di non punibilita’ o di proscioglimento legata alla pena naturale spetta al legislatore, non alla Corte attraverso una pronuncia di illegittimita’: il giudice non puo’ creare un simile esonero in via interpretativa.

Domande e risposte

Il giudice puo’ comunque tenere conto del dolore subito dall’imputato?

Si’, ma sul piano della commisurazione della pena e di altri istituti previsti dall’ordinamento, non attraverso un proscioglimento generale: la Corte ha escluso solo questa via.

Perche’ la Corte non ha accolto la questione?

Perche’ ha ritenuto che spetti al legislatore, e non a una sentenza costituzionale, decidere se e come introdurre una causa di non punibilita’ fondata sulla pena naturale.

La pena naturale e’ un concetto riconosciuto dal nostro diritto?

E’ un concetto noto al dibattito giuridico, ma non si traduce in una causa generale di proscioglimento: la sentenza conferma che, oggi, non esiste un automatismo di questo tipo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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