Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 150 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sull’incompatibilità del giudice dell’udienza preliminare a partecipare al successivo giudizio, sollevate dal Tribunale di Isernia.
Di cosa si tratta
Il codice di procedura penale, all’art. 34, individua i casi in cui un giudice non può partecipare al giudizio perché si è già pronunciato sulla stessa vicenda, a tutela della sua imparzialità e terzietà. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Isernia ha dubitato della legittimità di questa disciplina, ritenendo che non prevedesse un caso di incompatibilità che, a suo avviso, avrebbe dovuto invece essere contemplato, con possibile pregiudizio per l’imparzialità del giudice e per il diritto di difesa. La materia dell’incompatibilità del giudice è oggetto di numerose pronunce della Corte, che nel tempo ha esteso o escluso singole ipotesi a seconda della concreta capacità di un determinato atto di pregiudicare la terzietà di chi deve poi giudicare. In questo caso la Corte ha ritenuto che la questione non avesse fondamento, escludendo che la situazione prospettata richiedesse una nuova ipotesi di incompatibilità.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, in materia di incompatibilità del giudice a partecipare al giudizio. La questione era sollevata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Isernia, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione (eguaglianza, diritto di difesa e giusto processo davanti a giudice imparziale).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale. La disciplina dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. non viola i parametri invocati: la situazione prospettata dal giudice rimettente non era tale da imporre, sul piano costituzionale, una nuova ipotesi di incompatibilità. La norma resta quindi in vigore.
Il principio
Non ogni precedente intervento del giudice nella stessa vicenda comporta incompatibilità a partecipare al giudizio: l’incompatibilità si impone solo quando l’atto compiuto è idoneo a pregiudicare la terzietà e l’imparzialità del giudice, circostanza esclusa nel caso esaminato.
Domande e risposte
Cosa significa “manifestamente infondata”?
Significa che la Corte ha valutato la questione nel merito ma l’ha respinta perché priva di fondamento in modo evidente: in questi casi decide con ordinanza o sentenza che lascia in vigore la norma.
Quando il giudice è incompatibile a giudicare?
Quando ha già compiuto, sulla stessa vicenda, un atto idoneo a comprometterne la terzietà, ad esempio una valutazione di merito anticipata: non basta un qualsiasi intervento precedente.
Perché l’imparzialità del giudice è tutelata dalla Costituzione?
Perché l’art. 111 Cost. impone che il processo si svolga davanti a un giudice terzo e imparziale: è una garanzia essenziale del giusto processo e del diritto di difesa.
Cambia qualcosa per gli imputati dopo questa sentenza?
No. La disciplina dell’art. 34 cod. proc. pen. resta invariata: la Corte ha escluso che la situazione esaminata richiedesse una nuova ipotesi di incompatibilità.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo davanti a giudice terzo e imparziale, parametro centrale.
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, invocato dal giudice rimettente.
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza e ragionevolezza, anch’essa evocata.
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Vedi anche
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