Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 114/2024 – Sospensione dei provvedimenti e tutela esecutiva: norma illegittima

    Con la sentenza n. 114/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge, perche’ incideva sulla tutela giurisdizionale in violazione dei principi del giusto processo.

    Di cosa si tratta

    Nel nostro ordinamento chi subisce un provvedimento puo’ difendersi in giudizio e, in casi di urgenza, ottenere la sospensione degli effetti del provvedimento contestato. Questa possibilita’ e’ un tassello essenziale del diritto di difesa e del giusto processo: senza, il cittadino rischierebbe di subire un danno irreparabile prima ancora che il giudice decida nel merito. Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, davanti a un’opposizione agli atti esecutivi, ha dovuto applicare una norma inserita in sede di conversione di un decreto-legge, che incideva proprio sulla possibilita’ di confermare o mantenere la sospensione del provvedimento. Il giudice ha dubitato della legittimita’ di tale disposizione, ritenendo che comprimesse in modo ingiustificato la tutela del soggetto interessato e i suoi diritti di difesa. In gioco c’era l’effettivita’ della protezione giurisdizionale: una norma sopravvenuta non puo’ svuotare gli strumenti con cui il cittadino si oppone agli atti che lo riguardano.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il Tribunale di Cosenza, giudice dell’esecuzione, ha impugnato l’art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge n. 169 del 2022, introdotto in sede di conversione, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, per violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2, comma 3-bis, del d.l. n. 169 del 2022, come convertito. La disposizione incideva indebitamente sulla tutela giurisdizionale dell’interessato, in contrasto con il diritto di difesa e con le garanzie del giusto processo.

    Il principio

    Una norma sopravvenuta non puo’ comprimere in modo ingiustificato gli strumenti di tutela giurisdizionale, come la sospensione degli effetti di un provvedimento: il diritto di difesa e il giusto processo impongono che la protezione resti effettiva.

    Domande e risposte

    Perche’ la norma e’ stata dichiarata illegittima?

    Perche’ limitava in modo ingiustificato la tutela del cittadino in giudizio, in contrasto con il diritto di difesa e con il giusto processo.

    Cosa garantisce l’art. 111 della Costituzione?

    Sancisce i principi del giusto processo: contraddittorio, parita’ delle parti, ragionevole durata e tutela effettiva davanti a un giudice imparziale.

    Cosa significa che era una norma introdotta in conversione?

    E’ una disposizione aggiunta al decreto-legge dal Parlamento al momento di convertirlo in legge, non presente nel testo originario del Governo.

    Cosa cambia per chi era coinvolto in quei procedimenti?

    Caduta la norma, riprende pieno vigore la tutela giurisdizionale ordinaria, con la possibilita’ di far valere la sospensione secondo le regole generali.

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  • Corte cost. n. 161/2024 – Concessioni idroelettriche e rinvio alla Corte di giustizia UE

    Con l’ordinanza n. 161 del 2024 la Corte costituzionale ha sospeso il giudizio su una legge dell’Emilia-Romagna in materia di concessioni idroelettriche e ha rinviato alla Corte di giustizia dell’Unione europea alcune questioni interpretative del diritto UE.

    Di cosa si tratta

    La Regione Emilia-Romagna aveva previsto che, per le piccole derivazioni a uso idroelettrico, il concessionario che avesse ottenuto incentivi per la produzione di energia potesse vedere allineata la durata della concessione al periodo di incentivazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato questa norma, ritenendola in contrasto con i principi sulle concessioni e con il diritto dell’Unione europea, in particolare con la direttiva sui servizi (cosiddetta direttiva Bolkestein), che impone procedure di selezione e limiti alle proroghe delle concessioni di risorse scarse. Prima di decidere, la Corte costituzionale ha però ritenuto necessario chiarire se e come quella direttiva si applichi agli impianti di mera produzione di energia elettrica. Trattandosi di una questione di interpretazione del diritto UE, la Corte ha sospeso il proprio giudizio e si è rivolta alla Corte di giustizia dell’Unione europea con un rinvio pregiudiziale, lo strumento previsto dai Trattati per ottenere un’interpretazione vincolante.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 17 del 2023, in materia di durata delle concessioni di piccole derivazioni a uso idroelettrico. La questione, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale, coinvolgeva l’art. 117 della Costituzione e il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, in particolare la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno.

    La decisione della Corte

    La Corte non ha deciso nel merito: con ordinanza ha disposto il rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alla Corte di giustizia dell’Unione europea, chiedendole di chiarire se la direttiva sui servizi si applichi anche agli impianti di sola produzione di energia elettrica, come le piccole derivazioni idroelettriche. Il giudizio resta sospeso in attesa della risposta.

    Il principio

    Quando la decisione su una legge dipende dall’interpretazione del diritto dell’Unione europea, anche la Corte costituzionale può sospendere il giudizio e rivolgersi alla Corte di giustizia UE con un rinvio pregiudiziale, per ottenere un’interpretazione vincolante prima di pronunciarsi.

    Domande e risposte

    Che cos’è il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE?

    È lo strumento, previsto dall’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’UE, con cui un giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia di interpretare il diritto dell’Unione, ottenendo una risposta vincolante.

    Perché la Corte costituzionale non ha deciso subito?

    Perché la legittimità della norma regionale dipende dall’interpretazione di una direttiva UE: senza chiarire prima il significato del diritto europeo non poteva pronunciarsi nel merito.

    Cosa c’entra la direttiva sui servizi con le concessioni idroelettriche?

    La direttiva limita le proroghe automatiche delle concessioni su risorse scarse e impone procedure di selezione: occorre però stabilire se si applichi anche agli impianti di sola produzione di energia, ed è ciò che la Corte ha chiesto.

    Cosa succede ora al giudizio?

    Resta sospeso: la Corte costituzionale riprenderà l’esame della questione dopo che la Corte di giustizia UE avrà risposto ai quesiti interpretativi.

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  • Corte cost. n. 115/2024 – Prescrizione della responsabilita’ dei revisori legali dei conti

    Con la sentenza n. 115/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul termine di prescrizione delle azioni di responsabilita’ nei confronti dei revisori legali dei conti e delle societa’ di revisione.

    Di cosa si tratta

    I revisori legali dei conti e le societa’ di revisione controllano la regolarita’ dei bilanci delle imprese e ne rispondono se sbagliano. La legge stabilisce che le azioni di responsabilita’ nei loro confronti si prescrivono in un certo termine, che decorre dalla data della relazione di revisione emessa al termine dell’attivita’. Il Tribunale di Milano ha dubitato della legittimita’ di questo criterio, ritenendo che far partire la prescrizione dalla relazione, e non dal momento in cui il danno si manifesta o viene scoperto, potesse penalizzare chi subisce il danno e creare una disparita’ di trattamento rispetto ad altre forme di responsabilita’. In gioco c’era l’equilibrio tra due esigenze: da un lato la certezza dei rapporti giuridici e la necessita’ di non esporre i revisori a responsabilita’ senza limiti di tempo; dall’altro la tutela effettiva di chi e’ danneggiato da una revisione negligente e potrebbe accorgersene solo dopo anni. La Corte era chiamata a verificare la ragionevolezza del criterio scelto dal legislatore.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il Tribunale di Milano, sezione quindicesima civile, ha impugnato l’art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 39 del 2010, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui fa decorrere il termine di prescrizione dalla data della relazione di revisione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, alcune anche nei sensi di cui in motivazione. La scelta di ancorare la decorrenza della prescrizione alla relazione di revisione non e’ irragionevole ne’ lesiva del diritto di difesa, rientrando nella discrezionalita’ del legislatore nel bilanciare certezza dei rapporti e tutela del danneggiato.

    Il principio

    Il legislatore puo’ legittimamente far decorrere la prescrizione delle azioni di responsabilita’ verso i revisori dalla data della relazione di revisione: la scelta e’ ragionevole e non viola il diritto di difesa, purche’ interpretata in modo coerente con il sistema.

    Domande e risposte

    Da quando si calcola il termine per agire contro un revisore?

    Dalla data della relazione di revisione emessa al termine dell’attivita’, secondo il criterio che la Corte ha ritenuto legittimo.

    Chi scopre il danno tardi resta senza tutela?

    La Corte ha ritenuto il criterio compatibile con il diritto di difesa, anche grazie all’interpretazione indicata in motivazione, che va letta nel contesto delle regole generali sulla prescrizione.

    Perche’ si richiama l’art. 24 della Costituzione?

    Perche’ tutela il diritto di agire in giudizio: il giudice temeva che la decorrenza scelta lo comprimesse, ma la Corte ha escluso la violazione.

    Cosa significa pronuncia interpretativa di rigetto?

    La Corte respinge la questione indicando l’interpretazione della norma che la rende conforme alla Costituzione.

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  • Corte cost. n. 162/2024 – Sorveglianza speciale sospesa durante la detenzione e pericolosità sociale

    Con la sentenza n. 162 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del codice antimafia che imponeva di verificare la persistente pericolosità sociale solo se la detenzione si era protratta per almeno due anni.

    Di cosa si tratta

    La sorveglianza speciale è una misura di prevenzione applicata a chi è ritenuto socialmente pericoloso. Quando la persona sottoposta a tale misura viene detenuta in carcere per scontare una pena, l’esecuzione della sorveglianza resta sospesa; al termine della detenzione si pone il problema di verificare se quella persona sia ancora pericolosa, dato che il tempo trascorso può aver modificato la situazione. Il codice antimafia, nella versione contestata, prevedeva che il tribunale dovesse compiere questa nuova verifica della pericolosità sociale solo se la detenzione fosse durata almeno due anni. Il Tribunale di Oristano ha dubitato della ragionevolezza di questa soglia rigida: anche una detenzione più breve può incidere sulla pericolosità della persona, e applicare automaticamente la misura senza una verifica aggiornata rischia di comprimere ingiustificatamente la libertà personale. La questione tocca il delicato bilanciamento tra esigenze di prevenzione e tutela della libertà individuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 14, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice antimafia), nella parte in cui imponeva la verifica della persistente pericolosità sociale solo se la detenzione si fosse protratta per almeno due anni. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Oristano, sezione unica penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2-ter, del codice antimafia, limitatamente alle parole “se esso si è protratto per almeno due anni”. Viene così rimossa la soglia temporale rigida: la verifica della persistente pericolosità sociale deve poter essere compiuta a prescindere dalla durata minima della detenzione, a tutela della libertà personale.

    Il principio

    Prima di riattivare la sorveglianza speciale dopo un periodo di detenzione, il giudice deve poter verificare la persistente pericolosità sociale della persona; una soglia temporale rigida che esclude la verifica per le detenzioni più brevi è irragionevole e lesiva della libertà personale.

    Domande e risposte

    Che cos’è la sorveglianza speciale?

    È una misura di prevenzione, non una pena, applicata a chi è ritenuto socialmente pericoloso, con prescrizioni che limitano alcune libertà.

    Perché la verifica della pericolosità è così importante?

    Perché la misura incide sulla libertà personale: riattivarla automaticamente, senza accertare se la persona sia ancora pericolosa, può comprimere ingiustificatamente quella libertà.

    Cosa cambia dopo la sentenza?

    Il tribunale deve poter verificare la persistente pericolosità anche quando la detenzione è durata meno di due anni: la soglia rigida è stata eliminata.

    La sorveglianza speciale viene abolita?

    No. Resta in vigore; cambia solo il presupposto della verifica, che non è più subordinata a una durata minima della detenzione.

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  • Corte cost. n. 163/2024 – Espulsione come sanzione sostitutiva e revoca da parte del giudice

    Con la sentenza n. 163 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sulla disciplina della revoca dell’espulsione disposta come sanzione sostitutiva dello straniero condannato.

    Di cosa si tratta

    Il testo unico sull’immigrazione consente, in alcuni casi, di sostituire la pena detentiva nei confronti dello straniero con l’espulsione dal territorio dello Stato. Quando però lo straniero rientra illegalmente in Italia, commettendo il reato di reingresso, si pone il problema di chi e quando possa revocare la sanzione sostitutiva dell’espulsione. Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dubitato della legittimità della norma nella parte in cui, secondo l’interpretazione contestata, attribuiva la competenza a revocare l’espulsione al giudice dell’esecuzione anziché al giudice che accerta il reato di reingresso, e ciò anche prima che tale reato fosse accertato con sentenza definitiva. La questione tocca le garanzie della difesa e la presunzione di non colpevolezza: si discuteva se la revoca potesse fondarsi su un fatto non ancora accertato in via definitiva, con il rischio di pregiudicare la posizione dell’interessato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico immigrazione). La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in funzione di giudice dell’esecuzione, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione (eguaglianza, diritto di difesa e presunzione di non colpevolezza).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale. Interpretata correttamente, la disciplina della revoca dell’espulsione sostitutiva non viola il diritto di difesa né la presunzione di non colpevolezza: la sentenza fornisce una lettura conforme a Costituzione, lasciando in vigore la norma.

    Il principio

    La disciplina sulla revoca dell’espulsione disposta come sanzione sostitutiva è compatibile con la Costituzione se interpretata in modo da rispettare il diritto di difesa e la presunzione di non colpevolezza, senza fondare effetti pregiudizievoli su un reato non ancora accertato in via definitiva.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’espulsione come sanzione sostitutiva?

    È la misura con cui, in determinati casi, la pena detentiva nei confronti dello straniero viene sostituita con l’allontanamento dal territorio dello Stato.

    Perché contava chi è competente a revocare l’espulsione?

    Perché individuare il giudice competente e il momento della revoca incide sulle garanzie difensive: il Tribunale temeva che la revoca potesse basarsi su un reingresso non ancora accertato in via definitiva.

    Cosa ha stabilito in concreto la Corte?

    Che la norma, letta correttamente, non viola la Costituzione: ha quindi respinto i dubbi indicando l’interpretazione conforme, senza annullare la disposizione.

    Che cos’è la presunzione di non colpevolezza?

    È il principio dell’art. 27, secondo comma, Cost. per cui l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva: nessun effetto sanzionatorio può fondarsi su un reato non ancora accertato.

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  • Corte cost. n. 183/2024 – Requisiti per il servizio taxi e NCC nella Regione Umbria

    Con la sentenza n. 183/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Umbria sul trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente), perché in contrasto con la tutela della concorrenza riservata allo Stato.

    Di cosa si tratta

    Il trasporto pubblico non di linea comprende i servizi di taxi e di noleggio con conducente (NCC). Le Regioni possono dettare alcune regole, ma devono rispettare i principi nazionali e, soprattutto, la tutela della concorrenza, che è materia statale. La Regione Umbria, con una legge del 1994, aveva previsto determinati requisiti per l’esercizio di questi servizi. Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, decidendo una controversia tra un operatore e la Provincia di Perugia, ha dubitato che uno di questi requisiti fosse compatibile con la Costituzione e con i principi sulla concorrenza. La Corte costituzionale è stata chiamata a verificare se la norma regionale introducesse un ostacolo ingiustificato all’accesso al mercato. Il tema riguarda chi lavora nel settore del trasporto persone e i cittadini che ne usufruiscono: requisiti regionali troppo rigidi possono limitare la concorrenza e l’accesso al servizio, in contrasto con regole che devono valere in modo uniforme.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 6, comma 1, lettera i), della legge della Regione Umbria n. 17 del 1994 (attuazione della legge quadro n. 21 del 1992 sul trasporto di persone con mezzi pubblici non di linea), sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettera i), della legge regionale umbra. Il requisito previsto si poneva in contrasto con la tutela della concorrenza e con la libertà di iniziativa economica, introducendo un ostacolo ingiustificato all’esercizio dell’attività.

    Il principio

    Le Regioni non possono introdurre, nella disciplina del trasporto pubblico non di linea, requisiti che ostacolino ingiustificatamente l’accesso al mercato: la tutela della concorrenza è riservata allo Stato e prevale sulle scelte regionali che la comprimono.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi vuole esercitare il servizio taxi o NCC in Umbria?

    Viene meno il requisito dichiarato illegittimo: non può più essere richiesto come condizione per l’esercizio dell’attività, perché ostacolava ingiustificatamente l’accesso al mercato.

    Perché la concorrenza è materia statale?

    Perché l’art. 117 Cost. la riserva allo Stato, così da garantire regole uniformi su tutto il territorio: le Regioni non possono adottare norme che la restringano in modo ingiustificato.

    Le Regioni possono ancora disciplinare taxi e NCC?

    Sì, ma nel rispetto dei principi nazionali e della tutela della concorrenza: possono dettare regole di dettaglio, non requisiti che frappongano barriere irragionevoli all’accesso.

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  • Corte cost. n. 190/2024 – Personale di polizia non idoneo ai servizi e transito ad altri ruoli

    Con la sentenza n. 190/2024 la Corte costituzionale ha respinto, in parte come inammissibili e in parte come non fondate, le censure sulla disciplina del transito ad altri ruoli del personale di polizia divenuto non idoneo ai servizi.

    Di cosa si tratta

    Il personale delle forze di polizia che, per ragioni di salute o di altro tipo, diventa non idoneo a svolgere i servizi operativi non viene necessariamente allontanato: la legge prevede meccanismi di transito ad altri ruoli dell’amministrazione, così da valorizzarne comunque le capacità. La disciplina di riferimento risale a un decreto del 1982 (d.P.R. n. 339 del 1982). Il Consiglio di Stato, decidendo una controversia tra un dipendente e il Ministero dell’interno, ha dubitato che questa disciplina fosse compatibile con la Costituzione, sollevando profili legati al diritto al lavoro, alla parità di trattamento e all’accesso ai pubblici uffici. La Corte costituzionale è stata chiamata a verificare la fondatezza dei dubbi. Il tema riguarda i lavoratori delle forze di polizia e, più ampiamente, la tutela di chi perde l’idoneità a una mansione: garantire percorsi di ricollocazione è un modo per conciliare le esigenze dell’amministrazione con la protezione del lavoratore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1 del d.P.R. n. 339 del 1982 (passaggio del personale non idoneo ai servizi di polizia ad altri ruoli), sollevato dal Consiglio di Stato, seconda sezione, in riferimento a vari parametri, tra cui gli artt. 1, 3, 4, 27, 35, 36, 51, 76 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 1, 27, 36 e 76 Cost., e non fondate quelle sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 51 e 97 Cost. La disciplina del transito ad altri ruoli del personale non idoneo non vìola i principi costituzionali invocati.

    Il principio

    La disciplina del transito ad altri ruoli del personale di polizia divenuto non idoneo ai servizi rientra nelle scelte organizzative rimesse al legislatore: è compatibile con la Costituzione se non risulta irragionevole e se tutela comunque la posizione del lavoratore.

    Domande e risposte

    Cosa succede a un poliziotto che diventa non idoneo ai servizi?

    Può transitare ad altri ruoli dell’amministrazione, secondo i meccanismi previsti dalla legge: non perde automaticamente il lavoro, ma viene ricollocato in mansioni compatibili.

    La Corte ha cambiato queste regole?

    No. Ha confermato la disciplina vigente, respingendo o dichiarando inammissibili tutte le censure: il sistema di transito ad altri ruoli resta quello previsto dal decreto del 1982.

    Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Perché, per come erano formulate, non consentivano alla Corte di entrare nel merito; per gli altri parametri la Corte ha invece valutato la questione e l’ha ritenuta non fondata.

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  • Corte cost. n. 201/2024 – Riconoscimento della fibromialgia e dell’elettrosensibilità in Calabria

    Con la sentenza n. 201/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima la legge della Regione Calabria sul riconoscimento della fibromialgia e dell’elettrosensibilità, eliminando in particolare il riferimento a quest’ultima.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria aveva approvato una legge per riconoscere la rilevanza sociale della fibromialgia e dell’elettrosensibilità, istituendo appositi registri regionali. Si tratta di condizioni dal forte impatto sulla vita delle persone, ma con un diverso grado di riconoscimento scientifico e normativo: la fibromialgia è ampiamente studiata, mentre l’elettrosensibilità non gode dello stesso inquadramento. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge, contestando sia il riferimento all’elettrosensibilità sia profili di competenza e di formulazione tecnica. La Corte costituzionale è stata chiamata a valutare la legittimità delle scelte regionali. Il tema riguarda le politiche sanitarie e sociali a livello regionale: stabilire quando e come una Regione può riconoscere una patologia e istituire registri serve a evitare interventi che, pur ben intenzionati, eccedano le competenze regionali o introducano definizioni prive di adeguato fondamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, 3 e 7 della legge della Regione Calabria n. 8 del 2024 (riconoscimento della fibromialgia e dell’elettrosensibilità), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale, in riferimento agli artt. 2, 3, 81, 117 e 118 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune parti della legge: in particolare ha colpito il riferimento all’”elettrosensibilità” e ha corretto alcune formulazioni (sostituendo l’espressione “alle patologie” con “alla patologia” e “delle malattie” con “della malattia”). Ha invece dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le altre questioni. Resta dunque il riconoscimento della fibromialgia, ma non quello dell’elettrosensibilità.

    Il principio

    Una Regione può intervenire a tutela di condizioni di salute con rilevanza sociale, ma deve rispettare i limiti delle proprie competenze e ancorare le proprie scelte a presupposti adeguati: non può riconoscere come patologie condizioni prive del necessario inquadramento.

    Domande e risposte

    La fibromialgia resta riconosciuta dalla legge calabrese?

    Sì. La Corte ha mantenuto il riconoscimento della fibromialgia: è caduto solo il riferimento all’elettrosensibilità e sono state corrette alcune formulazioni del testo.

    Perché è caduto il riferimento all’elettrosensibilità?

    Perché tale condizione non aveva l’inquadramento necessario per essere riconosciuta nei termini previsti dalla legge regionale: la Corte ha ritenuto illegittima quella parte.

    Cosa significano le correzioni di parole nel testo?

    La Corte ha sostituito espressioni al plurale con il singolare per allineare il testo alla decisione, una volta venuto meno il riferimento all’elettrosensibilità: il riconoscimento riguarda ora una sola patologia.

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  • Corte cost. n. 202/2024 – Apertura delle farmacie in Puglia e competenza statale

    Con la sentenza n. 202/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima una legge della Regione Puglia in materia di farmacie e organizzazione sanitaria, perché invadeva ambiti riservati allo Stato.

    Di cosa si tratta

    L’apertura e l’organizzazione delle farmacie sono materie in cui si intrecciano competenze statali e regionali. Lo Stato fissa i principi fondamentali, mentre le Regioni possono dettare regole di dettaglio, senza però invadere gli ambiti riservati alla legge statale. La Regione Puglia, con la legge n. 16 del 2024, è intervenuta modificando norme sui termini di apertura delle sedi farmaceutiche e sull’organizzazione dell’agenzia regionale per la salute. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che alcune disposizioni eccedessero le competenze regionali. La Corte è stata chiamata a verificare il rispetto del riparto di competenze. Il tema riguarda l’accesso ai servizi farmaceutici e l’organizzazione sanitaria sul territorio: definire chi può fissare le regole sulle farmacie incide sulla distribuzione del servizio e sulla parità di trattamento tra cittadini di diverse Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Puglia n. 16 del 2024, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale, in riferimento all’art. 117 della Costituzione. Si è costituita la Regione Puglia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge regionale, nella parte in cui aggiungeva determinati commi all’organizzazione dell’agenzia regionale per la salute, e ha dichiarato inammissibile un’altra questione collegata. Le disposizioni colpite eccedevano le competenze regionali, invadendo ambiti riservati alla legge statale.

    Il principio

    In materia di farmacie e organizzazione sanitaria la Regione può intervenire solo nel rispetto del riparto di competenze fissato dall’art. 117 Cost.: non può adottare norme che incidano su ambiti riservati alla legislazione statale.

    Domande e risposte

    Le Regioni non possono legiferare sulle farmacie?

    Possono, ma entro i limiti delle competenze regionali: i principi fondamentali e alcuni ambiti restano riservati allo Stato. La Corte ha colpito le parti della legge pugliese che superavano questi confini.

    Chi ha impugnato la legge regionale?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con un ricorso “in via principale”: è lo strumento con cui lo Stato contesta direttamente le leggi regionali ritenute incostituzionali.

    Cosa resta in vigore della legge pugliese?

    Le parti non dichiarate illegittime restano valide; vengono meno solo le disposizioni colpite dalla pronuncia, perché eccedevano le competenze regionali.

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  • Corte cost. n. 210/2024 – Codice del commercio della Provincia di Bolzano e tutela della concorrenza

    Con la sentenza n. 210/2024 la Corte costituzionale ha respinto in parte e dichiarato in parte inammissibili le censure sul codice del commercio della Provincia autonoma di Bolzano, confermando l’assetto delle competenze in materia.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano, in virtù del proprio statuto speciale, ha competenze legislative in molte materie, tra cui il commercio. Con il proprio codice del commercio (legge provinciale n. 12 del 2019) ha dettato regole sull’esercizio delle attività commerciali. Il Consiglio di Stato, decidendo una controversia tra il Comune di Bolzano e un’impresa, ha dubitato che alcune disposizioni di quel codice rispettassero il riparto di competenze tra Stato e Provincia, in particolare rispetto alla tutela della concorrenza, riservata allo Stato. La Corte costituzionale è stata chiamata a verificare se la Provincia avesse oltrepassato i confini delle proprie attribuzioni. Il tema interessa imprese e amministrazioni locali: stabilire fin dove può spingersi la legislazione provinciale in materia di commercio serve a evitare che regole locali compromettano la concorrenza, che deve restare garantita in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 3, comma 1, lettera v), numero 2), e 65 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 12 del 2019 (codice del commercio), sollevati dal Consiglio di Stato, sesta sezione. I parametri comprendono gli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, oltre allo statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 3, comma 1, lettera v), numero 2), del codice del commercio (in riferimento alle norme statutarie) e inammissibili le questioni sull’art. 65 della stessa legge provinciale. Le disposizioni contestate rientrano nelle competenze della Provincia e non eccedono i limiti statutari e costituzionali.

    Il principio

    La legislazione provinciale in materia di commercio è legittima se rispetta il riparto di competenze e i limiti posti dalla tutela della concorrenza riservata allo Stato: entro questi confini, la Provincia autonoma può disciplinare le attività commerciali sul proprio territorio.

    Domande e risposte

    Perché la concorrenza è competenza dello Stato?

    Perché l’art. 117 Cost. la riserva alla legislazione statale, per garantire regole uniformi su tutto il territorio: le Regioni e le Province autonome non possono adottare norme che la compromettano.

    Bolzano ha competenze speciali in materia di commercio?

    Sì, in forza dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, che le attribuisce competenze legislative proprie, da esercitare però nel rispetto dei limiti costituzionali e statutari.

    Cosa cambia per le imprese altoatesine?

    Nulla nell’immediato: la Corte ha confermato la legittimità delle disposizioni contestate, lasciando in vigore il codice del commercio provinciale nelle parti esaminate.

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  • Corte cost. n. 209/2024 – Incompatibilità del giudice che ha già conosciuto del caso

    Con la sentenza n. 209/2024 la Corte costituzionale ha respinto, in parte come inammissibili e in parte come non fondate, le censure sulle cause di incompatibilità del giudice penale che abbia già conosciuto del procedimento.

    Di cosa si tratta

    Un principio fondamentale del giusto processo è l’imparzialità del giudice: chi decide non deve essersi già formato un’opinione sul caso in una fase precedente. Per questo il codice di procedura penale prevede cause di incompatibilità, che impediscono allo stesso magistrato di intervenire più volte nello stesso procedimento con ruoli che potrebbero condizionarne il giudizio. L’art. 34 disciplina queste situazioni. Il Giudice per le indagini preliminari di Siena ha dubitato che la norma coprisse tutte le ipotesi in cui l’imparzialità potrebbe essere compromessa, sollevando la questione davanti alla Corte costituzionale. Il tema riguarda chiunque sia coinvolto in un processo penale: garantire che il giudice sia terzo e imparziale è una condizione essenziale per la fiducia nel processo e per la tutela dei diritti dell’imputato e delle parti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento a numerosi parametri (artt. 3, 24, 25, 27, 101, 111 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici). La questione è stata sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Siena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 117 Cost., e non fondata quella sollevata in riferimento all’art. 111 Cost. La disciplina dell’incompatibilità del giudice, per come strutturata, non vìola il principio del giusto processo e dell’imparzialità.

    Il principio

    Le cause di incompatibilità del giudice penale rispondono all’esigenza di garantire l’imparzialità, ma il loro perimetro è rimesso al legislatore: non ogni precedente contatto con il procedimento compromette l’imparzialità al punto da imporre l’astensione.

    Domande e risposte

    Perché un giudice non può decidere un caso che ha già trattato?

    Perché potrebbe essersi già formato un’idea sul merito: l’incompatibilità tutela l’imparzialità, evitando che chi decide arrivi al giudizio con un pregiudizio derivante da una fase precedente.

    La Corte ha ampliato i casi di incompatibilità?

    No. Ha confermato la disciplina vigente, ritenendo che non ogni precedente intervento del giudice nel procedimento ne comprometta l’imparzialità in modo da richiedere l’astensione.

    Cosa garantisce l’art. 111 della Costituzione?

    Il giusto processo, che si svolge davanti a un giudice terzo e imparziale: la Corte ha ritenuto che la norma sull’incompatibilità non violi questo principio.

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  • Corte cost. n. 10/2025 – Referendum sull’autonomia differenziata dichiarato inammissibile

    Con la sentenza n. 10/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum per l’abrogazione totale della legge sull’autonomia differenziata delle Regioni.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda l’ammissibilità del referendum abrogativo della legge n. 86 del 2024 sull’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, cioè la legge che disciplina il trasferimento di ulteriori funzioni alle Regioni che ne facciano richiesta. La particolarità è che, nel frattempo, una precedente sentenza della Corte (la n. 192 del 2024) aveva già dichiarato illegittime numerose parti di quella legge, modificandone profondamente il contenuto. Il quesito referendario chiedeva di abrogare la legge «come risultante» dopo quella sentenza. La Corte ha dovuto verificare se, dopo le ampie modifiche apportate dalla propria pronuncia, l’oggetto del referendum fosse ancora chiaro e comprensibile per l’elettore. La vicenda è di grande rilievo politico e istituzionale, toccando il tema dell’autonomia regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava del giudizio di ammissibilità, ai sensi della legge costituzionale n. 1 del 1953, della richiesta di referendum per l’abrogazione della legge n. 86 del 2024 sull’autonomia differenziata, come risultante dopo la sentenza n. 192 del 2024. Il parametro è l’art. 75 della Costituzione; nel giudizio rilevano anche gli artt. 1 e 48, sul voto consapevole, e l’art. 116, terzo comma, sull’autonomia differenziata.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum. Dopo le numerose modifiche apportate dalla sentenza n. 192 del 2024, l’oggetto del quesito è risultato obiettivamente oscuro per l’elettore: ciò che residuava della legge era di difficile individuazione, sicché il referendum non garantiva un voto chiaro e consapevole.

    Il principio

    Un quesito referendario è inammissibile quando il suo oggetto, a seguito di modifiche normative o di precedenti decisioni della Corte, è divenuto oscuro e non chiaramente decifrabile per l’elettore, perché verrebbe meno la libera e consapevole espressione del voto.

    Domande e risposte

    Perché il referendum sull’autonomia differenziata è stato bocciato?

    Perché, dopo le ampie modifiche della sentenza n. 192 del 2024, l’oggetto del quesito è risultato oscuro e non chiaramente comprensibile per l’elettore.

    La legge sull’autonomia differenziata resta in vigore?

    Sì, ma profondamente incisa dalla precedente sentenza n. 192 del 2024, che ne aveva dichiarato illegittime molte parti.

    Cosa serve perché un referendum sia ammissibile?

    Che il quesito sia chiaro e univoco nell’oggetto, così da garantire un voto consapevole; la mancanza di chiarezza ne determina l’inammissibilità.

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