Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 65/2024 – Autodichia della Camera dei deputati e appalti: il conflitto deciso dalla Corte

    Con la sentenza n. 65/2024 la Corte costituzionale, decidendo un conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati, ha affermato che spettava alla giustizia ordinaria e amministrativa giudicare di una controversia su un appalto della Camera, escludendo l’autodichia in questa materia.

    Di cosa si tratta

    Gli organi costituzionali, come la Camera dei deputati, godono di una particolare autonomia che si è storicamente tradotta nell’autodichia, cioè nella possibilità di giudicare al proprio interno certe controversie. Il caso nasce da una procedura di appalto indetta dalla Camera per servizi di monitoraggio: alcune imprese escluse hanno impugnato i provvedimenti davanti al giudice amministrativo, e la controversia è giunta fino al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione, che hanno affermato la giurisdizione del giudice comune. La Camera ha allora promosso conflitto di attribuzione, sostenendo che spettasse a sé stessa, e non ai giudici ordinari e amministrativi, decidere quelle controversie. La questione tocca i confini dell’autodichia degli organi costituzionali, un tema delicato che riguarda il bilanciamento tra l’autonomia delle istituzioni parlamentari e il diritto dei cittadini e delle imprese a una tutela giurisdizionale piena davanti a un giudice.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Camera dei deputati ha promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, in relazione alle sentenze con cui questi avevano affermato la giurisdizione del giudice comune sulla controversia in materia di appalto, ritenendo lese le proprie attribuzioni costituzionali in tema di autonomia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che spettava alla Corte di cassazione e al Consiglio di Stato affermare, con le sentenze impugnate, la giurisdizione del giudice comune nella controversia da cui origina il conflitto. Il ricorso della Camera è stato quindi respinto: in materia di appalti l’autodichia non si estende e la tutela è affidata al giudice ordinario e amministrativo.

    Il principio

    L’autonomia degli organi costituzionali non comporta l’autodichia su ogni controversia: le liti su procedure di appalto, che incidono su posizioni di terzi, rientrano nella giurisdizione del giudice comune, a garanzia della tutela giurisdizionale.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’autodichia?

    È la prerogativa di alcuni organi costituzionali di giudicare al proprio interno determinate controversie, sottraendole ai giudici ordinari. La Corte ne ha precisato i limiti.

    Le imprese escluse da un appalto della Camera possono rivolgersi al giudice comune?

    Sì. La Corte ha confermato che la giurisdizione su quelle controversie spetta al giudice ordinario e amministrativo, non agli organi interni della Camera.

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È il giudizio con cui la Corte risolve i contrasti tra poteri o organi dello Stato su chi sia titolare di una determinata attribuzione costituzionale. Qui riguardava chi dovesse giudicare la controversia.

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  • Corte cost. n. 119/2023 – Usi civici su terre private e inalienabilita dei domini collettivi

    Con la sentenza n. 119/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittimo l’art. 3, comma 3, della legge n. 168 del 2017 sui domini collettivi, nella parte in cui estende il vincolo di inalienabilità anche alle terre di proprietà privata sulle quali gravano usi civici non ancora liquidati.

    Di cosa si tratta

    I domini collettivi e gli usi civici sono antichi diritti di una comunità di abitanti su terreni, come il pascolo o la legna, che la legge tutela mantenendoli inalienabili e indivisibili. La legge n. 168 del 2017 ha disciplinato questi beni stabilendo, in via generale, che restino inalienabili. Il problema sorge quando l’uso civico grava su un terreno che è di proprietà di un privato e non è ancora stato liquidato, cioè non è ancora stato regolato e definito nei suoi effetti. In un’esecuzione immobiliare il Tribunale di Viterbo si è trovato di fronte a un bene privato gravato da usi civici non liquidati: applicando la norma alla lettera, quel bene sarebbe stato inalienabile e quindi non vendibile all’asta, lasciando i creditori senza possibilità di soddisfarsi. Era in gioco l’equilibrio tra la tutela degli usi civici e i diritti del proprietario e dei creditori.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice dell’esecuzione immobiliare, ha sollevato questioni sull’art. 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, perché la norma assoggettava al medesimo regime di inalienabilità sia i veri beni collettivi sia le terre private su cui insistono usi civici non ancora liquidati, comprimendo la tutela giurisdizionale dei creditori e il diritto di proprietà.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge n. 168 del 2017 nella parte in cui non esclude dal regime dell’inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati. Il vincolo di inalienabilità, pensato per i beni propriamente collettivi, non può estendersi automaticamente a terreni che restano di proprietà privata.

    Il principio

    Il regime di inalienabilità proprio dei domini collettivi non si estende alle terre che restano di proprietà privata e sono solo gravate da usi civici non ancora liquidati: applicarvi quel vincolo comprime irragionevolmente il diritto di proprietà e la tutela dei creditori.

    Domande e risposte

    Che differenza c’e tra bene collettivo e terra privata gravata da usi civici?

    Il bene collettivo appartiene alla comunità ed è per sua natura inalienabile. La terra privata gravata da usi civici resta di proprietà del privato: la collettività vi esercita solo determinati diritti d’uso, finché questi non vengono liquidati.

    Dopo la sentenza un terreno privato con usi civici si puo vendere?

    Sì, il vincolo di inalienabilità non si applica automaticamente a quei terreni: ciò consente, ad esempio, la vendita forzata in un’esecuzione immobiliare, fermo restando il rispetto degli usi civici non ancora liquidati.

    Gli usi civici spariscono con questa decisione?

    No. Gli usi civici non liquidati continuano a esistere e a gravare sul terreno; cambia solo il fatto che il bene privato non è più trattato come inalienabile al pari dei beni collettivi.

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  • Corte cost. n. 120/2023 – Estorsione di lieve entita e attenuante mancante

    Con la sentenza n. 120/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 629 del codice penale nella parte in cui, per il reato di estorsione, non prevede una diminuzione di pena fino a un terzo quando il fatto risulta di lieve entità.

    Di cosa si tratta

    L’estorsione è punita dal codice penale con pene severe, calibrate sui casi più gravi. Ma la realtà giudiziaria conosce anche episodi minori: nei casi all’origine della decisione, le vittime di un furto erano state costrette, con minaccia, a pagare per riavere il bene sottratto, un telefono cellulare e le chiavi di un motociclo. Per questi fatti di scarsa offensività i giudici si trovavano obbligati ad applicare comunque una pena minima molto alta, senza alcuno strumento per adeguarla alla reale gravità del comportamento. I Tribunali di Firenze e di Roma hanno quindi chiesto alla Corte se questa rigidità non violasse il principio di uguaglianza e la funzione rieducativa della pena, che impone proporzione tra sanzione e fatto commesso. Era in gioco la possibilità, per il giudice, di tener conto della tenue gravità di un’estorsione senza forzature, garantendo pene proporzionate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Firenze e il Tribunale di Roma hanno sollevato questioni sull’art. 629 del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena quando il fatto di estorsione risulti di lieve entità. Il Tribunale di Roma ha richiamato anche il primo comma dell’art. 27.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 629 del codice penale nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Ha invece dichiarato non fondate le questioni nella parte in cui chiedevano una diminuzione fino a due terzi, ritenendo che la misura della riduzione spetti alla discrezionalità del legislatore entro limiti ragionevoli.

    Il principio

    La pena per l’estorsione deve poter essere adeguata alla concreta gravità del fatto: l’assenza di un’attenuante per i casi di lieve entità rende la sanzione sproporzionata e contrasta con il principio di uguaglianza e con la funzione rieducativa della pena.

    Domande e risposte

    Cosa cambia in concreto per chi commette un’estorsione di lieve entita?

    Dopo la sentenza il giudice può ridurre la pena fino a un terzo quando il fatto, per modalità e tenuità del danno, risulta di lieve entità. La cornice di pena dell’estorsione resta, ma diventa più flessibile verso il basso nei casi minori.

    Perche la Corte non ha concesso una riduzione fino a due terzi?

    Perché stabilire l’esatta misura della diminuzione è scelta del legislatore. La Corte ha fissato il rimedio minimo necessario, fino a un terzo, lasciando al Parlamento eventuali interventi più ampi.

    Questa attenuante vale solo per l’estorsione?

    La decisione riguarda specificamente l’art. 629 del codice penale. Esprime però un’esigenza generale di proporzione tra fatto e pena che la Corte ha già valorizzato per altri reati.

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  • Corte cost. n. 121/2023 – Sanzioni regionali e competenza penale dello Stato: legge sul randagismo in Sicilia

    Con la sentenza n. 121/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittime le norme della legge della Regione Siciliana n. 15 del 2022 sulla tutela degli animali, perché una Regione non può introdurre sanzioni che invadono la materia penale, riservata in via esclusiva allo Stato.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Siciliana n. 15 del 2022 detta norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo. Alcune sue disposizioni prevedevano sanzioni e divieti che, secondo il Governo, finivano per disciplinare materia penale o per sovrapporsi a illeciti già previsti dalla legge nazionale. Il punto delicato è che la potestà di stabilire reati e pene appartiene soltanto allo Stato: una Regione può regolare molti aspetti della convivenza con gli animali, ma non può creare nuove fattispecie sanzionatorie che invadono l’ordinamento penale, né duplicare sanzioni statali esponendo i cittadini al rischio di essere puniti due volte per lo stesso fatto. La questione tocca quindi sia il riparto di competenze tra Stato e Regioni sia la garanzia, di matrice europea, del divieto di doppio giudizio per il medesimo illecito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 12, comma 5, e 34 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2022: il primo per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato l’ordinamento penale; il secondo anche per contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU sul divieto di doppio giudizio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 5, limitatamente alla lettera a), e dell’art. 34, comma 1, limitatamente all’inciso che faceva salve le sanzioni nazionali, nel testo anteriore alle modifiche regionali del 2023. Ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 34 sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, in relazione al divieto di bis in idem convenzionale. Resta fermo, quindi, che la Regione non poteva introdurre quelle previsioni sanzionatorie nella materia riservata allo Stato.

    Il principio

    La competenza a stabilire reati e sanzioni penali spetta esclusivamente allo Stato: una legge regionale non può introdurre disposizioni che invadono l’ordinamento penale, neppure in settori, come la tutela degli animali, in cui la Regione ha proprie competenze.

    Domande e risposte

    Le Regioni non possono punire chi maltratta gli animali?

    Le Regioni possono dettare regole e prevedere sanzioni amministrative nei limiti delle loro competenze, ma non possono creare reati o pene: la disciplina penale, incluso il maltrattamento di animali come reato, spetta alla legge dello Stato.

    Cosa significa che la norma era gia stata modificata?

    Dopo il ricorso la Regione aveva corretto le disposizioni con una legge del 2023. La Corte ha comunque deciso perché non era provato che, nel periodo intermedio, le norme impugnate non fossero state applicate.

    Perche e stata respinta la censura sul doppio giudizio?

    La Corte ha ritenuto non fondata la specifica questione fondata sul divieto convenzionale di essere giudicati due volte per lo stesso fatto, mentre ha accolto i profili legati all’invasione della competenza penale statale.

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    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni; la lettera l) del secondo comma riserva allo Stato l’ordinamento penale, mentre il primo comma richiama i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.
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  • Corte cost. n. 122/2023 – Debiti fuori bilancio della Regione e annualita del bilancio

    Con la sentenza n. 122/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle leggi della Regione Molise n. 18 e n. 19 del 2022, che riconoscevano debiti fuori bilancio per il trasporto pubblico locale senza una copertura finanziaria chiara e rispettosa del principio di annualità del bilancio.

    Di cosa si tratta

    I debiti fuori bilancio sono spese che un ente pubblico si trova a dover pagare pur non avendole previste nel proprio bilancio: per renderle pagabili occorre una legge regionale che ne riconosca la legittimità e ne individui la copertura. Con due leggi del 2022 la Regione Molise aveva riconosciuto debiti verso aziende del trasporto extraurbano per oltre un milione di euro complessivi, indicando però la copertura solo con un generico richiamo a una missione e a un programma di spesa, senza precisare a quale esercizio di bilancio le somme fossero imputate. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato quelle leggi, ritenendo violato il principio per cui ogni spesa deve trovare copertura in un bilancio determinato e nell’anno corretto. La posta in gioco era la tenuta dei conti pubblici regionali e il rispetto delle regole contabili che garantiscono trasparenza su quando e con quali risorse una spesa viene effettivamente finanziata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 2 delle leggi della Regione Molise n. 18 e n. 19 del 2022 per contrasto con gli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, quest’ultimo in relazione al principio di annualità del bilancio e ai principi contabili armonizzati di cui al d.lgs. n. 118 del 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, riuniti i giudizi, degli artt. 1 e 2 di entrambe le leggi regionali. Le disposizioni impugnate non individuavano in modo adeguato la copertura finanziaria dei debiti riconosciuti e ne risultava compromesso il rispetto dell’obbligo costituzionale di provvedere ai mezzi per far fronte alle spese, in coerenza con i principi di armonizzazione dei bilanci pubblici.

    Il principio

    Il riconoscimento di un debito fuori bilancio da parte della Regione deve indicare con precisione la copertura finanziaria e l’esercizio di bilancio cui la spesa è imputata: una copertura generica o non riferita all’annualità corretta viola l’obbligo costituzionale di equilibrio e copertura delle spese.

    Domande e risposte

    Che cos’e un debito fuori bilancio?

    È un’obbligazione di spesa che l’ente deve onorare pur non essendo stata regolarmente prevista in bilancio. Per pagarla occorre un atto che ne riconosca la legittimità e ne reperisca la copertura nelle regole contabili.

    Perche la copertura generica non basta?

    Perché la Costituzione impone che ogni nuova spesa indichi i mezzi per farvi fronte. Indicare solo missione e programma, senza dire a quale esercizio le risorse appartengono, non consente di verificare l’effettiva sostenibilità della spesa.

    Cosa succede ora ai creditori della Regione?

    Le leggi che riconoscevano quei debiti sono cadute, ma il credito sostanziale resta: la Regione dovrà provvedere con un nuovo atto che individui correttamente la copertura, nel rispetto dei principi contabili.

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  • Corte cost. n. 123/2023 – Danno erariale e prescrizione del reato del dipendente pubblico

    Con la sentenza n. 123/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 7, comma 1, della legge n. 97 del 2001: la possibilità per la Corte dei conti di promuovere l’azione di responsabilità per danno erariale resta legata alla condanna penale del dipendente pubblico, non alla sentenza che dichiara estinto il reato per prescrizione.

    Di cosa si tratta

    Quando un dipendente pubblico arreca un danno all’amministrazione, accanto all’eventuale processo penale corre il procedimento davanti alla Corte dei conti per il risarcimento del danno erariale. La norma in esame collega l’avvio di tale azione, entro trenta giorni, alla comunicazione della sentenza irrevocabile di condanna del dipendente. Nel caso concreto un dipendente di ANAS, condannato in primo grado per peculato, aveva poi ottenuto in appello una sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato. Il Procuratore regionale della Corte dei conti aveva comunque promosso l’azione per il danno all’immagine, sostenendo che anche la sentenza di estinzione del reato accerta la responsabilità e dovrebbe valere come presupposto. La Corte dei conti toscana ha chiesto alla Consulta se non fosse irragionevole escludere proprio quel caso, lasciando senza tutela l’erario quando il processo penale si chiude per prescrizione. In gioco era l’equilibrio tra la certezza dei presupposti dell’azione contabile e l’interesse pubblico al recupero delle somme.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, ha sollevato la questione sull’art. 7, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 e, in via consequenziale, sull’art. 51, comma 7, del Codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174 del 2016), per contrasto con gli artt. 3, 24, 54, 97, 103 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedono la comunicazione alla procura contabile solo per la sentenza di condanna e non anche per quella di estinzione del reato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che la scelta del legislatore di ancorare l’obbligo di comunicazione alla sentenza di condanna non sia irragionevole: la prescrizione del reato non equivale a un accertamento di responsabilità, e il giudizio di responsabilità erariale può comunque essere attivato dalla procura contabile attraverso gli ordinari canali informativi, senza dipendere da quella specifica comunicazione. Ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento del Procuratore generale della Corte dei conti.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente collegare l’obbligo di trasmissione degli atti alla procura contabile alla sola sentenza penale di condanna, perché l’azione per danno erariale non resta comunque preclusa: la sentenza di estinzione del reato per prescrizione non è equiparabile a una condanna e non fa scattare automaticamente quel meccanismo informativo.

    Domande e risposte

    Se il reato si prescrive, il dipendente pubblico non risponde più del danno all’erario?

    No. La prescrizione riguarda il reato penale. L’azione di responsabilità per danno erariale davanti alla Corte dei conti è autonoma e può comunque essere promossa, perché segue regole e termini propri.

    Perché la norma parla solo di sentenza di condanna?

    Perché quel meccanismo serve a far scattare un obbligo automatico di comunicazione alla procura contabile nei casi in cui il reato è stato accertato con condanna. Per gli altri casi la procura può attivarsi con le ordinarie fonti di notizia.

    Che cosa cambia per le amministrazioni dopo questa sentenza?

    Nulla nei testi di legge: la disciplina resta in vigore così com’è. La Corte ha chiarito che non vi è un vuoto di tutela, perché il danno erariale può essere perseguito anche quando il processo penale si chiude per prescrizione.

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  • Corte cost. n. 225/2023 – Composizione collegiale o monocratica del tribunale e termini per l’eccezione

    Con la sentenza n. 225 del 2023 la Corte costituzionale ha esaminato la norma del codice di procedura penale sui termini per eccepire l’errata composizione collegiale o monocratica del tribunale, dichiarando le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale, a seconda della gravità del reato, il tribunale giudica in composizione collegiale (tre giudici) oppure monocratica (un solo giudice). Se questa ripartizione non viene rispettata, la legge prevede che l’errore vada rilevato o eccepito entro termini precisi, a pena di decadenza: in particolare prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine fissato per le questioni preliminari al dibattimento. Il Tribunale di Nocera Inferiore ha dubitato della legittimità costituzionale di questa disciplina, sostenendo che essa preclude di far valere l’errore una volta superata l’udienza preliminare, anche quando l’eccezione non era stata sollevata in quella sede. Secondo il giudice, ciò limiterebbe il diritto di difesa e il principio del giudice naturale, perché un processo potrebbe proseguire davanti a un organo composto in modo non corretto senza possibilità di rimedio nel dibattimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 33-quinquies del codice di procedura penale, sollevato dal Tribunale di Nocera Inferiore in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 3, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 101, secondo comma, della Costituzione, e non fondate, nei sensi indicati in motivazione, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 117, primo comma, in relazione all’art. 6 CEDU. La disciplina dei termini per eccepire l’errata composizione del tribunale è stata ritenuta compatibile con la Costituzione.

    Il principio

    La previsione di termini di decadenza per eccepire l’inosservanza delle regole sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non viola il diritto di difesa né il giusto processo: la fissazione di preclusioni processuali risponde a esigenze di ordinato svolgimento del giudizio e rientra nella discrezionalità del legislatore.

    Domande e risposte

    Entro quando si può contestare l’errata composizione del tribunale?

    Prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto per le questioni preliminari al dibattimento; superati questi termini, l’eccezione decade.

    Questi termini di decadenza sono costituzionali?

    Sì: la Corte li ha ritenuti compatibili con la Costituzione, perché le preclusioni processuali servono a garantire l’ordinato e tempestivo svolgimento del processo.

    Il diritto di difesa risulta compromesso?

    No, secondo la Corte: la difesa può far valere l’errore nei termini previsti, e la previsione di una decadenza non lede il giusto processo.

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  • Corte cost. n. 145/2023 – Requisito della residenza nelle politiche abitative delle Marche

    Con la sentenza n. 145 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima una norma della Regione Marche sulle politiche abitative, eliminando il requisito della residenza per l’accesso a un beneficio.

    Di cosa si tratta

    Era in discussione l’art. 20-quater, comma 1, lettera a-bis), della legge della Regione Marche 16 dicembre 2005, n. 36, sul riordino del sistema regionale delle politiche abitative. La disposizione subordinava un determinato beneficio al requisito della residenza (oltre ad altri presupposti). Requisiti di residenza prolungata o di radicamento territoriale, nelle politiche abitative e sociali, sono spesso oggetto di scrutinio costituzionale perché rischiano di introdurre discriminazioni irragionevoli tra i potenziali beneficiari. La questione riguardava la legittimità di condizionare l’accesso a un sostegno abitativo alla residenza. Per chi aspira a tali benefici la posta in gioco era la rimozione di un ostacolo all’accesso. La Corte ha ritenuto irragionevole il requisito della residenza limitatamente alle parole «avere la residenza o» e lo ha espunto dalla norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 20-quater, comma 1, lettera a-bis), della legge reg. Marche n. 36 del 2005, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza e dell’eguaglianza, in relazione al requisito della residenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20-quater, comma 1, lettera a-bis), della legge reg. Marche n. 36 del 2005, limitatamente alle parole «avere la residenza o», eliminando così quel requisito per l’accesso al beneficio.

    Il principio

    Subordinare un beneficio nelle politiche abitative al requisito della residenza, in assenza di una ragionevole giustificazione, viola il principio di eguaglianza: i requisiti di accesso non possono introdurre discriminazioni arbitrarie.

    Domande e risposte

    Cosa significa annullamento «limitatamente alle parole»?

    La Corte rimuove solo una porzione testuale della norma (qui «avere la residenza o»), lasciando in vigore il resto della disposizione senza quel requisito.

    Perché il requisito della residenza era problematico?

    Perché, nel caso esaminato, condizionava l’accesso al beneficio in modo ritenuto irragionevole rispetto al principio di eguaglianza.

    Cosa cambia per i richiedenti?

    Viene meno la condizione della residenza per quel beneficio: l’accesso non è più subordinato a tale requisito.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 226/2023 – Correzione di errore materiale in una precedente sentenza

    Con l’ordinanza n. 226 del 2023 la Corte costituzionale ha corretto un errore materiale contenuto in una propria precedente decisione, la sentenza n. 209 del 2023, senza incidere sul contenuto sostanziale di quest’ultima.

    Di cosa si tratta

    Anche le decisioni della Corte costituzionale, come ogni provvedimento giudiziario, possono contenere errori puramente materiali: refusi, riferimenti normativi indicati in modo impreciso, parole inserite o omesse per svista. Per rimediare a questi errori senza riaprire il merito esiste il procedimento di correzione dell’errore materiale, che lascia intatta la sostanza della decisione e si limita a sistemare il testo. In questo caso, la Corte ha riscontrato un’imprecisione nella motivazione della sentenza n. 209 del 2023, relativa ai riferimenti a determinati articoli costituzionali in un punto del “Considerato in diritto”. Con l’ordinanza n. 226 del 2023 ha disposto la correzione, eliminando alcune parole inserite per errore e sostituendone altre con il riferimento corretto agli articoli pertinenti. Si tratta di un intervento tecnico, privo di effetti sul significato e sull’esito della decisione corretta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di una nuova questione di legittimità costituzionale, ma di un procedimento di correzione di errore materiale relativo alla sentenza n. 209 del 2023, in particolare ai riferimenti normativi contenuti in un punto della motivazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la correzione dell’errore materiale presente nella sentenza n. 209 del 2023: al punto 7 del “Considerato in diritto” ha eliminato alcune parole inserite per svista e ha sostituito il riferimento all’art. 76 con il riferimento corretto agli artt. 10, secondo comma, e 76 della Costituzione.

    Il principio

    La correzione dell’errore materiale consente di emendare refusi e imprecisioni nel testo di una decisione senza modificarne il contenuto sostanziale: la sentenza corretta conserva intatti significato ed effetti.

    Domande e risposte

    La correzione cambia l’esito della sentenza n. 209 del 2023?

    No: incide solo sul testo, sistemando un errore materiale, senza modificare il significato né gli effetti della decisione.

    Perché serve un’ordinanza apposita per un refuso?

    Perché il testo delle decisioni fa fede: la correzione formale richiede un provvedimento che la disponga, così da rendere certo e ufficiale il testo emendato.

    Chi può chiedere la correzione di un errore materiale?

    La correzione può essere disposta dalla stessa Corte; serve a garantire l’esattezza e la coerenza interna delle sue decisioni.

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  • Corte cost. n. 144/2023 – Gestione dei rifiuti nella Regione Piemonte

    Con la sentenza n. 144 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile una questione su una norma della Regione Piemonte in materia di gestione dei rifiuti.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Torino aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale sull’art. 16, comma 6, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, sulla gestione dei rifiuti, come modificato nel 2003. Il giudice riteneva che la disciplina regionale invadesse la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). La materia dei rifiuti è uno dei terreni di maggiore tensione tra Stato e Regioni, perché intreccia la tutela dell’ambiente, riservata allo Stato, con funzioni gestionali e fiscali di interesse regionale. Per il contenzioso tributario in corso la posta in gioco era l’applicazione della norma regionale. La Corte, tuttavia, ha riscontrato profili che le hanno impedito di esaminare il merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 16, comma 6, della legge reg. Piemonte n. 24 del 2002 (come sostituito dall’art. 22 della legge reg. Piemonte n. 2 del 2003), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. La questione era stata sollevata in via incidentale dalla Commissione tributaria provinciale di Torino.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, senza pronunciarsi sul merito della disciplina regionale.

    Il principio

    La questione di legittimità sollevata in via incidentale deve essere rilevante e correttamente motivata rispetto al giudizio principale: in difetto di tali requisiti, la Corte non può esaminare il merito e dichiara la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    La norma piemontese sui rifiuti resta in vigore?

    Sì. Con l’inammissibilità la Corte non annulla la disposizione, che continua ad applicarsi.

    Perché la tutela dell’ambiente è riservata allo Stato?

    Perché l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione affida allo Stato la competenza esclusiva sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, per garantire standard uniformi.

    Il giudice può risollevare la questione?

    In linea di principio, una diversa e correttamente motivata questione potrebbe essere riproposta in altri giudizi; questa specifica è stata ritenuta inammissibile.

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  • Corte cost. n. 227/2023 – Immunità parlamentare e intercettazioni del senatore

    Con la sentenza n. 227 del 2023 la Corte costituzionale, accogliendo il conflitto sollevato dal Senato, ha dichiarato che non spettava all’autorità giudiziaria di Torino disporre e utilizzare le intercettazioni che avevano coinvolto un senatore senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza.

    Di cosa si tratta

    La Costituzione protegge i parlamentari con alcune garanzie volte a tutelare la libertà di esercizio del mandato, non la persona in quanto tale. Tra queste, la necessità di una previa autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre un parlamentare a intercettazioni delle sue comunicazioni o per acquisire i suoi messaggi. Nel caso esaminato, nell’ambito di procedimenti penali a Torino, erano state disposte e utilizzate intercettazioni che avevano coinvolto un senatore, oltre all’acquisizione di messaggi WhatsApp prelevati dal telefono di un terzo. Il Senato ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sostenendo che l’autorità giudiziaria avesse leso le prerogative parlamentari, utilizzando quelle comunicazioni senza la necessaria autorizzazione. In gioco era il confine tra le esigenze dell’azione penale e la tutela costituzionale della funzione parlamentare, un equilibrio delicato che la Corte è chiamata a presidiare nei conflitti tra poteri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Senato della Repubblica contro gli atti della Procura della Repubblica e dei giudici di Torino, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3 e 68 della Costituzione, quest’ultimo sulle prerogative dei membri del Parlamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso del Senato, dichiarando che non spettava all’autorità giudiziaria torinese disporre, effettuare e utilizzare le intercettazioni che avevano coinvolto il senatore, né utilizzare quelle effettuate in precedenza, né acquisire e utilizzare i messaggi WhatsApp prelevati dal telefono del terzo. Ha annullato, per l’effetto, limitatamente alla posizione del senatore, la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto che dispone il giudizio.

    Il principio

    Le comunicazioni di un parlamentare non possono essere intercettate, acquisite o utilizzate dall’autorità giudiziaria senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza, quando si tratti di intercettazioni a lui dirette o comunque tali da coinvolgerlo in modo non occasionale: l’uso di tali atti senza autorizzazione lede le prerogative costituzionali del Parlamento.

    Domande e risposte

    I parlamentari sono “intoccabili” dalle intercettazioni?

    No: possono essere intercettati, ma per le intercettazioni a loro dirette serve la previa autorizzazione della Camera di appartenenza, a tutela della funzione parlamentare e non della persona.

    Cosa succede agli atti raccolti senza autorizzazione?

    Non possono essere utilizzati nel processo: nel caso esaminato la Corte ha annullato, per la posizione del senatore, la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto che dispone il giudizio fondati su quegli atti.

    Anche i messaggi WhatsApp sono protetti?

    Sì: la Corte ha ritenuto che l’acquisizione dei messaggi che coinvolgevano il senatore richiedesse l’autorizzazione, e ne ha dichiarato non consentito l’utilizzo.

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  • Corte cost. n. 228/2023 – Patrocinio a spese dello Stato per lo straniero e certificazione consolare

    Con la sentenza n. 228 del 2023 la Corte costituzionale ha respinto, dichiarandola non fondata, la questione sull’obbligo per il cittadino extracomunitario di allegare una certificazione consolare per accedere al patrocinio a spese dello Stato.

    Di cosa si tratta

    Il patrocinio a spese dello Stato consente a chi ha redditi bassi di difendersi in giudizio gratuitamente. Per accertare la situazione reddituale, il Testo unico sulle spese di giustizia prevede regole specifiche per i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea: questi devono allegare una certificazione dell’autorità consolare che attesti la veridicità dei redditi dichiarati prodotti all’estero. Nel caso esaminato, il Giudice per le indagini preliminari di Macerata ha dubitato della legittimità costituzionale di questa previsione, leggendola nel senso che la certificazione consolare andrebbe richiesta in modo indistinto a tutti gli stranieri, anche quando ciò risulta impossibile o particolarmente gravoso. Il timore è che un onere documentale rigido finisca per impedire di fatto l’accesso alla difesa gratuita a chi non è in grado di procurarsi quel documento, con una disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani e dell’Unione, che non devono fornire un’analoga certificazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico delle spese di giustizia), sollevato dal GIP del Tribunale di Macerata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza e della parità di trattamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La disposizione è stata interpretata in modo conforme alla Costituzione: l’obbligo di produrre la certificazione consolare non opera in modo automatico e indistinto, ma può essere superato quando la sua produzione risulti impossibile, salvaguardando così l’effettivo accesso al patrocinio a spese dello Stato per lo straniero.

    Il principio

    L’onere per il cittadino extracomunitario di allegare la certificazione consulare sui redditi prodotti all’estero, ai fini del patrocinio a spese dello Stato, va inteso in senso non assoluto: deve cedere quando la produzione del documento sia impossibile, così da non precludere l’accesso alla difesa gratuita garantita dalla Costituzione.

    Domande e risposte

    Lo straniero deve sempre allegare la certificazione consolare?

    No, non in modo assoluto: la Corte ha chiarito che l’obbligo non opera quando la produzione del documento sia impossibile, per non impedire l’accesso al patrocinio gratuito.

    Perché la Corte non ha annullato la norma?

    Perché ha ritenuto possibile interpretarla in modo conforme alla Costituzione, evitando l’effetto discriminatorio paventato dal giudice.

    C’è disparità di trattamento con gli italiani?

    L’interpretazione adottata esclude la disparità incostituzionale: lo straniero che non può procurarsi la certificazione non resta privo della difesa gratuita.

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