Autore: Andrea Marton

  • Articolo 410 Codice di Procedura Civile: Tentativo facoltativo di conciliazione

    Articolo 410 Codice di Procedura Civile: Tentativo facoltativo di conciliazione

    Art. 410 c.p.c. – Tentativo facoltativo di conciliazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Chi intende propone in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 può promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all’articolo 413.

    La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

    Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell’ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.

    Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita’, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.

    La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall’istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.

    La richiesta deve precisare:

    nome, cognome e residenza dell’istante e del convenuto; se l’istante o il convenuto sono una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;

    il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;

    il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;

    l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

    Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

    La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave.

    Articolo sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, e successivamente così sostituito dall’art. 31, comma 1, L. 4 novembre 2010, n. 183.

  • Articolo 409 Codice di Procedura Civile: Controversie individuali di lavoro

    Articolo 409 Codice di Procedura Civile: Controversie individuali di lavoro

    Art. 409 c.p.c. – Controversie individuali di lavoro

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

    rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di una impresa;

    rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;

    rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle

    modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa [1];

    rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

    rapporti di lavori dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] Numero così modificato dall’art. 15, L. 22 maggio 2017, n. 81.

  • Articolo 408 Codice di Procedura Civile: Decisione

    Articolo 408 Codice di Procedura Civile: Decisione

    Art. 408 c.p.c. – Decisione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l’opponente al pagamento di una pena pecuniaria di euro 2 se la sentenza impugnata è del giudice di pace [1] [2], di euro 2 se è del tribunale e di euro 2 in ogni altro caso.

    [1] La parola «conciliatore» è stata sostituita con le parole «giudice di pace» dall’art. 39, L. 21 novembre 1991, n. 374.

    [2] Le parole «di lire quattromila se è del pretore» sono state soppresse dall’art. 80, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

  • Articolo 407 Codice di Procedura Civile: Sospensione dell’esecuzione

    Articolo 407 Codice di Procedura Civile: Sospensione dell’esecuzione

    Art. 407 c.p.c. – Sospensione dell’esecuzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice dell’opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell’atto di citazione, l’ordinanza prevista nell’art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.

    Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

  • Articolo 406 Codice di Procedura Civile: Procedimento

    Articolo 406 Codice di Procedura Civile: Procedimento

    Art. 406 c.p.c. – Procedimento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo.

  • Articolo 405 Codice di Procedura Civile: Domanda di opposizione

    Articolo 405 Codice di Procedura Civile: Domanda di opposizione

    Art. 405 c.p.c. – Domanda di opposizione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’opposizione è proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui.

    La citazione deve contenere, oltre agli elementi di cui all’art. 163, anche l’indicazione della sentenza impugnata e, nel caso del secondo comma dell’articolo precedente l’indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.

  • Articolo 404 Codice di Procedura Civile: Casi di opposizione di terzo

    Articolo 404 Codice di Procedura Civile: Casi di opposizione di terzo

    Art. 404 c.p.c. – Casi di opposizione di terzo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti [1].

    Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l’effetto di dolo o collusione a loro danno.

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non ammette:

    – l’opposizione di terzo avverso l’ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, emanata per la mancata comparizione dell’intimato o per la mancata opposizione dell’intimato pur comparso (sentenza 7 giugno 1984, n. 167);

    – l’opposizione di terzo avverso l’ordinanza di sfratto per morosità (sentenza 25 ottobre 1985, n. 237);

    – l’opposizione di terzo avverso l’ordinanza con la quale il pretore dispone l’affrancazione del fondo ex art. 4 della legge 22 luglio 1966, n. 607 (sentenza 20 dicembre 1988, n. 1105).

    [1] La Corte costituzionale, con sentenza n. 192 del 26 maggio 1995, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma, nella parte in cui non ammette l’opposizione di terzo avverso l’ordinanza di convalida di licenza per finita locazione.

  • Articolo 403 Codice di Procedura Civile: Impugnazione della sentenza di revocazione

    Articolo 403 Codice di Procedura Civile: Impugnazione della sentenza di revocazione

    Art. 403 c.p.c. – Impugnazione della sentenza di revocazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione.

    Contro di essa sono ammessi i mezzi d’impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

  • Articolo 402 Codice di Procedura Civile: Decisione

    Articolo 402 Codice di Procedura Civile: Decisione

    Art. 402 c.p.c. – Decisione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l’eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata [1].

    Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori, pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti all’istruttore [2].

    [1] Comma così sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.

    [2] Comma così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

  • Articolo 401 Codice di Procedura Civile: Sospensione dell’esecuzione

    Articolo 401 Codice di Procedura Civile: Sospensione dell’esecuzione

    Art. 401 c.p.c. – Sospensione dell’esecuzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice della revocazione può pronunciare su istanza di parte inserita nell’atto di citazione, la ordinanza prevista nell’articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.

    Articolo così sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.