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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 210/2024 la Corte costituzionale ha respinto in parte e dichiarato in parte inammissibili le censure sul codice del commercio della Provincia autonoma di Bolzano, confermando l’assetto delle competenze in materia.

Di cosa si tratta

La Provincia autonoma di Bolzano, in virtù del proprio statuto speciale, ha competenze legislative in molte materie, tra cui il commercio. Con il proprio codice del commercio (legge provinciale n. 12 del 2019) ha dettato regole sull’esercizio delle attività commerciali. Il Consiglio di Stato, decidendo una controversia tra il Comune di Bolzano e un’impresa, ha dubitato che alcune disposizioni di quel codice rispettassero il riparto di competenze tra Stato e Provincia, in particolare rispetto alla tutela della concorrenza, riservata allo Stato. La Corte costituzionale è stata chiamata a verificare se la Provincia avesse oltrepassato i confini delle proprie attribuzioni. Il tema interessa imprese e amministrazioni locali: stabilire fin dove può spingersi la legislazione provinciale in materia di commercio serve a evitare che regole locali compromettano la concorrenza, che deve restare garantita in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 3, comma 1, lettera v), numero 2), e 65 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 12 del 2019 (codice del commercio), sollevati dal Consiglio di Stato, sesta sezione. I parametri comprendono gli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, oltre allo statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 3, comma 1, lettera v), numero 2), del codice del commercio (in riferimento alle norme statutarie) e inammissibili le questioni sull’art. 65 della stessa legge provinciale. Le disposizioni contestate rientrano nelle competenze della Provincia e non eccedono i limiti statutari e costituzionali.

Il principio

La legislazione provinciale in materia di commercio è legittima se rispetta il riparto di competenze e i limiti posti dalla tutela della concorrenza riservata allo Stato: entro questi confini, la Provincia autonoma può disciplinare le attività commerciali sul proprio territorio.

Domande e risposte

Perché la concorrenza è competenza dello Stato?

Perché l’art. 117 Cost. la riserva alla legislazione statale, per garantire regole uniformi su tutto il territorio: le Regioni e le Province autonome non possono adottare norme che la compromettano.

Bolzano ha competenze speciali in materia di commercio?

Sì, in forza dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, che le attribuisce competenze legislative proprie, da esercitare però nel rispetto dei limiti costituzionali e statutari.

Cosa cambia per le imprese altoatesine?

Nulla nell’immediato: la Corte ha confermato la legittimità delle disposizioni contestate, lasciando in vigore il codice del commercio provinciale nelle parti esaminate.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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