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Con la sentenza n. 10/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum per l’abrogazione totale della legge sull’autonomia differenziata delle Regioni.
Di cosa si tratta
Il caso riguarda l’ammissibilità del referendum abrogativo della legge n. 86 del 2024 sull’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, cioè la legge che disciplina il trasferimento di ulteriori funzioni alle Regioni che ne facciano richiesta. La particolarità è che, nel frattempo, una precedente sentenza della Corte (la n. 192 del 2024) aveva già dichiarato illegittime numerose parti di quella legge, modificandone profondamente il contenuto. Il quesito referendario chiedeva di abrogare la legge «come risultante» dopo quella sentenza. La Corte ha dovuto verificare se, dopo le ampie modifiche apportate dalla propria pronuncia, l’oggetto del referendum fosse ancora chiaro e comprensibile per l’elettore. La vicenda è di grande rilievo politico e istituzionale, toccando il tema dell’autonomia regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Si trattava del giudizio di ammissibilità, ai sensi della legge costituzionale n. 1 del 1953, della richiesta di referendum per l’abrogazione della legge n. 86 del 2024 sull’autonomia differenziata, come risultante dopo la sentenza n. 192 del 2024. Il parametro è l’art. 75 della Costituzione; nel giudizio rilevano anche gli artt. 1 e 48, sul voto consapevole, e l’art. 116, terzo comma, sull’autonomia differenziata.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum. Dopo le numerose modifiche apportate dalla sentenza n. 192 del 2024, l’oggetto del quesito è risultato obiettivamente oscuro per l’elettore: ciò che residuava della legge era di difficile individuazione, sicché il referendum non garantiva un voto chiaro e consapevole.
Il principio
Un quesito referendario è inammissibile quando il suo oggetto, a seguito di modifiche normative o di precedenti decisioni della Corte, è divenuto oscuro e non chiaramente decifrabile per l’elettore, perché verrebbe meno la libera e consapevole espressione del voto.
Domande e risposte
Perché il referendum sull’autonomia differenziata è stato bocciato?
Perché, dopo le ampie modifiche della sentenza n. 192 del 2024, l’oggetto del quesito è risultato oscuro e non chiaramente comprensibile per l’elettore.
La legge sull’autonomia differenziata resta in vigore?
Sì, ma profondamente incisa dalla precedente sentenza n. 192 del 2024, che ne aveva dichiarato illegittime molte parti.
Cosa serve perché un referendum sia ammissibile?
Che il quesito sia chiaro e univoco nell’oggetto, così da garantire un voto consapevole; la mancanza di chiarezza ne determina l’inammissibilità.
Norme collegate
- Art. 1 della Costituzione — sovranità popolare e voto consapevole, richiamato nel giudizio
- Art. 48 della Costituzione — esercizio del diritto di voto, richiamato nel giudizio
- Art. 75 della Costituzione — referendum abrogativo e relativi limiti
- Art. 116 della Costituzione — autonomia differenziata delle Regioni, terzo comma
Vedi anche
- Art. 116 della Costituzione — autonomia differenziata delle Regioni
- Art. 75 della Costituzione — referendum abrogativo
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.